Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla natura privilegiata del credito del singolo associato ad un’associazione professionale
Cassazione civile, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17027

“Anche quando la domanda di ammissione al passivo è presentata da un’associazione professionale può essere accordato il privilegio ex articolo 2751-bis, n. 2, c.c. al credito del singolo associato in presenza di documentazione che permetta di individuare i compensi riferibili direttamente e personalmente alle attività prestate dal professionista”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. VI - 09/7/2013 n. 17027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente
- Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere
- Dott. ARMANO Uliana - Consigliere
- Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
- Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5330-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (OMISSIS) - Società con unico azionista soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel SpA nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti -
contro

B.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 2161/2011 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 12/04/2011, depositata il 09/08/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO; è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., con sentenza del 9 agosto 2011, ha rigettato l'appello proposto dall'Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di B. C., intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall'avere dovuto pagare le spese postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza del mancato rispetto, da parte dell'Enel, della Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, con cui l'Autorità per L'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e, quindi, all'Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta". L'Enel, d'altro canto, non aveva informato l'attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
2.
L'appello dell'Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della presente decisione, con l'assunto che l'art. 6, comma 4, cit. non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell'art. 1339 c.c..
3.
Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell'Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di quest'ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi all'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali). Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2", assumendosi che la Delib. n. 200 del 1999 e particolarmente l'art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l'effetto di integrare il contratto di utenza, perchè la L. n. 481 del 1995 e in specie l'art. 2, comma 12, lett. h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, mentre l'art. 6, citato comma 4 avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti. Con il secondo motivo si deduce "difetto di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso" e si lamenta un'omessa motivazione del Tribunale su come la previsione dell'art. 6, suddetto comma 4 potesse essere ricondotta all'ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h). Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 12, lett. h), in relazione all'art. 1196 c.c. e sostiene che l'art. 6, comma 4, non avrebbe comunque potuto integrare il contratto di utenza in punto di modalità del pagamento delle bollette, perchè la materia delle spese del pagamento era regolata dall'art. 1196 c.c. e l'A.E.E.G. aveva solo possibilità di incidere sulle tariffe dei contratti. Il quarto motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 c.c." e "omessa motivazione su punti decisivi della controversia", sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all'art. 6, comma 4, citato, invocando l'art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perchè rende possibile l'inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l'inserimento in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D'altro canto, l'inserimento non era stato possibile anche perchè l'inosservanza della Delib. da parte dell'Enel era espressamente sanzionabile dall'Autorità ai sensi della citata L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 20, lett. c). Il quinto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall'obbiettiva inidoneità dell'art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei capoluoghi di provincia poteva costringere l'utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di quelle del pagamento di un Euro tramite il bollettino postale. Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita riferire, perchè destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
2.
I primi cinque motivi, afferendo alla questione della idoneità dell'art. 6, comma 4, della nota Delib. a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere considerati unitariamente e sono fondati, per quanto di ragione, alla luce del precedente di cui alla decisione di questa Corte, con la sentenza n. 17786 del 2011, su un ricorso dell'Enel propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore. Nella suddetta decisione si è affermato il seguente principio di diritto: "Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, comma 37, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore". Quindi, si è concluso che deve "escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell'art. 1339 c.c., di modo che l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza. La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della Delib. A.E.E.G. anche ai sensi dell'art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all'art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che "Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella specie dell'istituto di cui all'art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poichè la norma postula l'integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una disciplina imperativa, come accade per l'istituto di cui all'art. 1339 c.c." e che "Nella logica del sistema di cui alla L. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall'A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto autoritativamente dovuto".
3.
Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza è cassata. Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota Delib. avesse svolto efficacia integrativa, restano assorbiti.
4.
Il Collegio reputa che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che l'appello proposto dall'Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall'utente, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, debba essere rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell'obbligo di informazione: è evidente che, se la Delib. non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l'oggetto dell'obbligo de quo non può essere insorto.
5.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacchè è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell'efficacia della norma della nota Delib. è stata decisa in modi opposti. Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito, accoglie l'appello dell'Enel e rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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