Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla prededucibilità dei crediti concorsuali anteriori sorti nell’interesse della massa
Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402

“Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’articolo 111 L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 5/3/2012 n. 3402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2375/2011 proposto da:
SO.TEL SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso l'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/11/2010; n. 73103/09 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA COLTRERA; udito, per la ricorrente, l'Avvocato POMPONIO AMEDEO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Sotel s.r.l. ha proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo del fallimento della società EDA in liquidazione per lamentare l'ammissione in chirografo del proprio credito di Euro 630.578,37, cui avrebbe dovuto riconoscersi invece la collocazione in prededuzione, ovvero in privilegio. Rappresentando il corrispettivo dell'attività espletata in esecuzione di un contratto di subappalto, intervenuto con il gruppo di imprese di cui faceva parte la società fallita, cui le opere erano state a loro volta appaltate dal Ministero della difesa con contratto n. (OMISSIS), il credito era strumentale all'amministrazione fallimentare e meritava perciò il rango rivendicato. A mente dell'art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici relativo a servizi e forniture emanato dal D.Lgs. 12 luglio 2007, n. 113, la mancata trasmissione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore entro venti giorni dal pagamento ricevuto delle fatture quietanzate dal subappaltatore per gli importi di sua spettanza determina la sospensione di tutti i pagamenti comunque maturati a favore degli affidati stessi. Il pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore, si atteggia pertanto quale condizione di procedibilità per la riscossione del credito dell'appaltatore, cioè della società EDA fallita, nel senso che il pagamento di quanto dovuto a suo favore da parte di quest'ultima sarebbe funzionale all'incasso del credito di essa appaltatrice verso la stazione appaltante. Il Tribunale fallimentare, contumace la curatela fallimentare, ha respinto l'opposizione con decreto depositato il 26.11.2009 e comunicato il 22.12.2010, avendo escluso l'asserito riferimento del credito controverso alla gestione fallimentare, e rilevato altresì che la pretesa non ineriva ad attività economica successivamente ratificata dall'amministrazione fallimentare, non potendo desumersi la supposta ratifica dal fatto che il corrispettivo delle opere cui ineriva il credito era stato liquidato dall'amministrazione committente in favore della società fallita. Contro questo provvedimento la società Sotel ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo articolato in due distinti profili, cui il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 111, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, e correlato vizio d'insufficiente motivazione, ascrive al giudice dell'opposizione errata esegesi del disposto normativo che regola la fattispecie, per non aver considerato che l'esigibilità del credito della fallita - appaltatrice - verso la stazione appaltante sarebbe condizionato dalla presentazione delle fatture quietanzate, attestanti il pagamento delle spettanze a favore di essa opponente, che eseguì regolarmente le opere appaltate all'a.t.i. di cui faceva parte la società EDA, in esecuzione del contratto di subappaltato in atti, e col benestare della committente. La riscossione effettiva del suo credito si atteggia e si qualifica perciò funzionale alla gestione fallimentare, e merita per l'effetto la chiesta collocazione in prededuzione che ne consenta l'immediato pagamento e, secondo la prescritta consecuzione, la riscossione da parte del curatore fallimentare del credito della fallita verso il committente. Il decreto impugnato è inoltre affetto da insufficiente motivazione in ordine al vaglio critico degli argomenti spesi nell'atto d'opposizione. Il curatore resistente, in replica alla censura di cui deduce l'infondatezza, rileva la natura concorsuale del credito in discussione, che non si riferisce a debito contratto dalla procedura, bensì al corrispettivo di opere eseguite prima del suo inizio, e che su tale qualificazione non incide il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in quanto la sospensione dei pagamenti ivi prevista opera con riguardo ai pagamenti successivi dovuti dalla stazione appaltante all'impresa appaltatrice e non certo al pagamento già eseguito in favore del subappaltatore, e mira a predisporre uno strumento di garanzia a favore di quest'ultimo, senza tuttavia influenzarne la natura, nè attribuirvi posizione privilegiata. La decisione del Tribunale fallimentare, peraltro adeguatamente argomentata, si sottrarrebbe alla critica del ricorrente. Il motivo appare fondato. Secondo il disposto della L. Fall., art. 111, "sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica diposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma". Al di fuori dell'ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento "occasionale" ovvero "funzionale" posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e l'organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono per l'effetto sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Il pagamento del credito della Sotel, a lume della disciplina che lo governa, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione fallimentare nel senso che si atteggia, secondo quanto fondatamente lamenta la ricorrente, quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante. Il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, applicabile indiscutibilmente al caso di specie, prevede infatti testualmente che "nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedere a corrispondere direttamente al subappaltare o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La sanzione della sospensione, prevalentemente intesa quale forma di garanzia per le ragioni del subappaltatore, contraente più debole, tesa ad evitare abusi da parte dell'appaltatore, sia ed ancor di più se si riferisca a tutti i pagamenti successivi che spettano all'appaltatore in forza del contratto d'appalto secondo quanto assume il controricorrente, sia che riguardi l'esazione del prezzo di ribasso, che nella specie è pari al 9% del corrispettivo concordato nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in causa, preclude in ogni caso all'appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante. La costruzione esegetica propugnata dalla ricorrente appare allora corretta laddove rappresenta il necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito, che, solo se assistito da prededuzione può essere eseguito con preferenza seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l'effetto di quel rango preferenziale. Siffatta correlazione, costruita in termini di necessaria subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore, svuota di rilevanza il dato cronologico che caratterizza in termini di concorsualità il credito in discorso in quanto sorto in periodo anteriore al fallimento dell'appaltatore-committente, e rende conto dell'imprescindibile incidenza dell'un adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, sull'altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l'intero ceto creditorio. Il corollario di questa necessaria sovrapposizione tra le rispettive posizioni creditorie palesa l'interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità. Resta assorbito l'esame del secondo motivo. Il decreto del Tribunale fallimentare, fondato su lettura riduttiva del dettato della norma fallimentare, appare pertanto affetto dal vizio denunciato. Ne discende la cassazione con rinvio al giudice fallimentare che, se verificherà l'effettiva sospensione da parte della stazione appaltante del pagamento del credito di spettanza della società fallita disposta a mente del disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, attribuirà al credito dell'odierna ricorrente, già ammesso allo stato passivo, la chiesta collocazione in prededuzione, e provvederà quindi anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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