Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul credito dell’impresa artigiana dopo la novella dell’articolo 2751-bis c.c. Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11024

“Come già precisato (Cass. 11024/13 e Cass. 11154/13), la novella dell’articolo 2751-bis, co. 1, n. 5 c.c. (e di cui all’articolo 36 D.L. 5/12, conv. con legge 35/12), quand’anche interpretabile come volta ad attribuire, anche ai fini del riconoscimento del privilegio, efficacia costitutiva all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, non ha natura interpretativa e quindi valore retroattivo. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex articolo 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali dell’articolo 2083 c.c.”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 9/5/2013 n. 11024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25680-2006 proposto da:
ANNAPIU' TRICOT DI CARRER ANNA MARIA & C. S.N.C. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOMBARDI SERGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO HAROLD S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza n. 2322/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato CRISTINA CARLETTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 luglio 2005 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 26 aprile 2002 con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato l'opposizione proposta dalla s.n.c. Annapiù Tricot di Carrer Anna Maria & C. avverso il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. Harold l'aveva ammessa al passivo fallimentare escludendo, tuttavia, il privilegio generale accordato dall'art. 2751 bis c.c., n. 5 ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi della vendita di manufatti. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. n. 443 del 1985 era rilevante ai fini della concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane ma non nei rapporti tra privati, nei quali si doveva avere riguardo al diverso modello di impresa artigiana previsto dall'art. 2083 cod. civ.; 2) l'opponente non aveva assolto l'onere di provare il carattere artigiano dell'impresa, contraddetto, peraltro, anche dall'importo del credito vantato. La s.n.c. Annapiù Tricot di Carrer Anna Maria & C. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva attribuito rilievo alla entità del credito vantato senza considerare l'incidenza del costo dei materiali ed aveva disatteso il valore costitutivo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane il cui rilievo, come reso evidente dall'uso della congiunzione "anche" (L. n. 443 del 1985, art. 5, comma 4), non era limitato alla concessione di agevolazioni. I motivi sono infondati. Si deve premettere che nella fattispecie non trova applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, come dettata dal D.L. n. 5 del 2012, art. 36, trattandosi di norma cui non può attribuirsi valore di interpretazione autentica sia per l'assenza di una espressa previsione al riguardo, sia per l'assenza di presupposti tali da consentire di individuarne la ratio legis nella opportunità di superare irrisolti contrasti giurisprudenziali, con l'espressa adesione ad uno degli orientamenti interpretativi ovvero nella necessità di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore (Cass. 4 luglio 2012, n. 11154). Non rileva, pertanto, in questa sede stabilire se l'art. 2751 bis nella nuova formulazione ("Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:... 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti,... per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti") attribuisca il privilegio generale alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 2083. Va, dunque, fatto riferimento all'indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore del previgente testo della norma, secondo il quale il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella L. n. 443 del 1985, deve essere realizzato affermando che i criteri richiesti dall'art. 2083 c.c., ed in genere dal codice civile, valgono per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale sono, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della L. n. 443 del 1985, art. 5, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega di per sè alcuna influenza - neppure quale presunzione iuris tantum della natura artigiana dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione dai criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. (Cass. 4 luglio 2012, n. 11154; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19508; Cass. 3 novembre 2000, n. 14365). Escluso che l'iscrizione nell'albo dell'impresa artigiana abbia un valore probatorio anche solo presuntivo, resta assorbita l'eventuale erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte di appello sulla base dell'ammontare del credito vantato dalla società odierna ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2013.
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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