Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2013, n. 775
Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento
Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 775
“Gli interessi sui crediti prelatizi e l’estensione della prelazione in sede concorsuale ai medesimi interessi, sono regolati dagli articoli 53, 54 (che rinviano agli articoli 2749, 2788 e 2855 c.c.) e 111-quater, con la precisazione che quelli inerenti i crediti ipotecari e di cui all’articolo 2855 co. 2 c.c., sono esclusivamente gli interessi corrispettivi e non anche i moratori, riguardando la norma de qua i soli capitali fruttiferi; quanto invece quelli di cui al successivo co. 3 sono pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 c.c., esclusi quindi tassi di interesse superiore previsti da norme speciali”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. III - 15/1/2013 n. 775
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
- Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere
- Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 508/2010 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (già ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A.) (OMISSIS), nella sua qualità di procuratore della SPV IEFFE DUE S.R.L., in persona dell'Avv. T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
BANCA DI LEGNANO S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale Sig. A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato MUSTI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGI ENRICO giusta delega in atti; - controricorrente - e
DITTA AMBROSIANA MOTORI DI GAMBI LUCA, FALLIMENTO PRESTIGE SERVICE CAR S.R.L., BANCO DI SICILIA S.P.A., C.C., G.C., F.P., L.R., O.M.; - intimati - avverso la sentenza n. 10430/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata l'11/08/2009, R.G.N. 5816/08; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso e per il rigetto del primo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Italfondiario spa, quale procuratore di SPV IEFFE DUE srl, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con la quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla stessa opponente nei confronti di O.M. e C.C., aveva confermato il progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.. L'opponente, titolare di un credito relativo a contratto di mutuo ipotecario, lamentò la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito da interessi che, nell'opposizione erano qualificati "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali", relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita, contestando il principio affermato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale soltanto gli interessi corrispettivi, e non anche gli interessi moratori, trovano collocazione ipotecaria ai sensi dell'art. 2855 c.c.. Il tribunale, con sentenza in data 11.8.2009, rigettò l'opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria Italfondiario spa. Resiste con controricorso la Banca di Legnano spa. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorso si applicano le norme della L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all'entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009). Con il primo motivo il ricorrente denuncia sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali: violazione o falsa applicazione dell'art. 2855 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il motivo non è fondato. La questione di diritto oggetto dell'opposizione - ed oggi del ricorso per cassazione - è relativa alla disposizione di cui all'art. 2855 c.c., essendosi reso necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitato ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori. Il tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c., proposto dall'odierno ricorrente, ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all'orientamento largamente maggioritario espresso, sull'argomento, da questa corte di legittimità (tra le altre Cass. 24.10.2011 n. 21998; Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 26.4.1999 n. 4124). Il motivo non appare idoneo a scalfire l'orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematicointerpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali (anche, cioè a quelli infruttiferi), gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora. Il collegio ritiene, pertanto, di aderire alla pressochè unanime giurisprudenza di questa corte, non ravvisando motivi per un revirement in tale materia. Con il secondo motivo si denuncia sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: violazione o falsa applicazione dell'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Con il terzo motivo si denuncia Sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. I due motivi, trattando, sotto diversi profili, la medesima questione, sono trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. Le norme degli artt. 2788 e 2855 c.c., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.. Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali (Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 17.9.1999 n. 10070; Cass. 8.11.1997 n. 11033; v. anche Cass. 27.9.2012 n. 16480). E', quindi, di tutta evidenza che gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godano della prelazione ipotecaria, ma solo nella misura legale (arg. anche da Cass. 2.4.2010 n. 8185 in motivazione). Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione "non ha avuto modo di pronunciarsi espressamente sull'interpretazione del terzo comma dell'art. 2855 c.c. che riguarda gli interessi maturati dopo il pignoramento per i quali è ritenuta l'estensione del privilegio, ma solo nella misura indicata", aggiungendo "Ritiene questo giudicante che tale disposizione non possa ricevere una lettura e una interpretazione svincolata dal principio enunciato nel comma 2. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore". Le ragioni sopra indicate e la stessa dizione della norma rende ragione delle diverse conclusioni cui si deve, invece, pervenire. D'altra parte, vero è che le disposizioni di cui all'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, mirano ad evitare che, attraverso l'accumulo di annualità eccessive di interessi vengano ad essere pregiudicati i creditori successivo al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè ad evitare l'eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale. Ma, non per questo, può essere bypassato lo stesso dettato normativo, laddove questo non necessiti di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis. Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario oltre le specifiche spese (per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo): a) il capitale iscritto (nei limiti dell'iscrizione e del credito effettivamente esistente; b) gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purchè ne sia enunciata la misura; c) gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino alla vendita del bene. Conclusivamente, è rigettato il primo motivo; sono accolti il secondo ed il terzo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2013
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I) Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (d)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (c)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (a)
- Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2018, n. 18488 (Rel. Fichera)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 07 ottobre 2016, n. 20113 (Rel. De Chiara)
- Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2016, n. 14536
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9995
- Cassazione civile, sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3581
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
- Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2021, n. 10885 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4710 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639 (Rel. Fidanzia)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2018, n. 7974 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 9 agosto 2017 n. 19912 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14887 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. I, 24 maggio 2017, n. 12994 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108 (Rel. Ragonesi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14813
- Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. VI, 04 novembre 2015, 22450
- Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15951
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15950
- Cassazione civile, sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9845
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486
- Cassazione civile sez. I, 06 febbraio 2015, n. 2264
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 30 gennaio 2015, n. 1765
- Cassazione civile sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013
- Cassazione civile sez. VI, 09 settembre 2014, n. 18922
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533
- Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166
- Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
III) Sulla prededucibilità dei crediti tributari
V) Sulla natura del credito professionale in caso di associazione tra professionisti
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19735 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2016, n. 17287 (Rel. De Marzo)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285
- Cassazione civile, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17027
- Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2012, n. 11052
- Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455