Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento
Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 775

“Gli interessi sui crediti prelatizi e l’estensione della prelazione in sede concorsuale ai medesimi interessi, sono regolati dagli articoli 53, 54 (che rinviano agli articoli 2749, 2788 e 2855 c.c.) e 111-quater, con la precisazione che quelli inerenti i crediti ipotecari e di cui all’articolo 2855 co. 2 c.c., sono esclusivamente gli interessi corrispettivi e non anche i moratori, riguardando la norma de qua i soli capitali fruttiferi; quanto invece quelli di cui al successivo co. 3 sono pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 c.c., esclusi quindi tassi di interesse superiore previsti da norme speciali”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. III - 15/1/2013 n. 775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
- Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere
- Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
- Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 508/2010 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (già ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A.) (OMISSIS), nella sua qualità di procuratore della SPV IEFFE DUE S.R.L., in persona dell'Avv. T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell'avvocato PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
BANCA DI LEGNANO S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale Sig. A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato MUSTI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGI ENRICO giusta delega in atti; - controricorrente - e

contro

DITTA AMBROSIANA MOTORI DI GAMBI LUCA, FALLIMENTO PRESTIGE SERVICE CAR S.R.L., BANCO DI SICILIA S.P.A., C.C., G.C., F.P., L.R., O.M.; - intimati - avverso la sentenza n. 10430/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata l'11/08/2009, R.G.N. 5816/08; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso e per il rigetto del primo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Italfondiario spa, quale procuratore di SPV IEFFE DUE srl, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con la quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla stessa opponente nei confronti di O.M. e C.C., aveva confermato il progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.. L'opponente, titolare di un credito relativo a contratto di mutuo ipotecario, lamentò la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito da interessi che, nell'opposizione erano qualificati "interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali", relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita, contestando il principio affermato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale soltanto gli interessi corrispettivi, e non anche gli interessi moratori, trovano collocazione ipotecaria ai sensi dell'art. 2855 c.c.. Il tribunale, con sentenza in data 11.8.2009, rigettò l'opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria Italfondiario spa. Resiste con controricorso la Banca di Legnano spa. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorso si applicano le norme della L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all'entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009). Con il primo motivo il ricorrente denuncia sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali: violazione o falsa applicazione dell'art. 2855 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il motivo non è fondato. La questione di diritto oggetto dell'opposizione - ed oggi del ricorso per cassazione - è relativa alla disposizione di cui all'art. 2855 c.c., essendosi reso necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitato ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori. Il tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c., proposto dall'odierno ricorrente, ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all'orientamento largamente maggioritario espresso, sull'argomento, da questa corte di legittimità (tra le altre Cass. 24.10.2011 n. 21998; Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 26.4.1999 n. 4124). Il motivo non appare idoneo a scalfire l'orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematicointerpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali (anche, cioè a quelli infruttiferi), gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora. Il collegio ritiene, pertanto, di aderire alla pressochè unanime giurisprudenza di questa corte, non ravvisando motivi per un revirement in tale materia. Con il secondo motivo si denuncia sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: violazione o falsa applicazione dell'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Con il terzo motivo si denuncia Sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. I due motivi, trattando, sotto diversi profili, la medesima questione, sono trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. Le norme degli artt. 2788 e 2855 c.c., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.. Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali (Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 17.9.1999 n. 10070; Cass. 8.11.1997 n. 11033; v. anche Cass. 27.9.2012 n. 16480). E', quindi, di tutta evidenza che gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godano della prelazione ipotecaria, ma solo nella misura legale (arg. anche da Cass. 2.4.2010 n. 8185 in motivazione). Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione "non ha avuto modo di pronunciarsi espressamente sull'interpretazione del terzo comma dell'art. 2855 c.c. che riguarda gli interessi maturati dopo il pignoramento per i quali è ritenuta l'estensione del privilegio, ma solo nella misura indicata", aggiungendo "Ritiene questo giudicante che tale disposizione non possa ricevere una lettura e una interpretazione svincolata dal principio enunciato nel comma 2. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore". Le ragioni sopra indicate e la stessa dizione della norma rende ragione delle diverse conclusioni cui si deve, invece, pervenire. D'altra parte, vero è che le disposizioni di cui all'art. 2855 c.c., commi 2 e 3, mirano ad evitare che, attraverso l'accumulo di annualità eccessive di interessi vengano ad essere pregiudicati i creditori successivo al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè ad evitare l'eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale. Ma, non per questo, può essere bypassato lo stesso dettato normativo, laddove questo non necessiti di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis. Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario oltre le specifiche spese (per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo): a) il capitale iscritto (nei limiti dell'iscrizione e del credito effettivamente esistente; b) gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purchè ne sia enunciata la misura; c) gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino alla vendita del bene. Conclusivamente, è rigettato il primo motivo; sono accolti il secondo ed il terzo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2013

Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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