Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2017, n. 29471 (Rel. Mercolino)

Anche in tema di procedure concorsuali, il professionista incaricato, salvo diverso previo accordo, non ha diritto a conseguire acconti atteso che il diritto alla corresponsione del compenso sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale. Tale conclusione trova conforto nella disposizione dettata dall'art. 2957 c.c., comma 2, che, nel disciplinare la prescrizione presuntiva delle competenze spettanti agli avvocati ed ai patrocinatori legali, ancora la decorrenza del relativo termine alla decisione della lite o ad altri eventi idonei a determinare l'estinzione del mandato, ed in mancanza al compimento dell'ultima prestazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che il diritto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di prestazione d'opera professionale o comunque dell'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico. D’altra parte, solo in tale momento, palesandosi l'impegno profuso dal professionista e gli effetti concreti della sua attività, diviene possibile valutare appieno il pregio dell'opera da lui prestata ed i risultati ed i vantaggi, anche non economici, dalla stessa procurati al cliente, il cui apprezzamento è espressamente indicato dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 3, comma 1, e art. 4, comma 3, tra gli elementi da tenere in conto ai fini della liquidazione dei compensi dovuti sia per l'attività stragiudiziale che per quella giudiziale. Ciò non implica la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato; difatti, il riferimento esclusivo alla diligenza media esigibile in rapporto all'attività esercitata in tema di responsabilità del professionista, quale metro di valutazione dell'impegno dallo stesso profuso nell'adempimento della prestazione, indipendentemente dal conseguimento degli obiettivi cui la stessa era preordinata, non ha alcun rapporto con la possibilità di tener conto, nella liquidazione del compenso, della particolare qualità della prestazione e dei benefici conseguiti dal cliente, ammessa dalla stessa disciplina legale fin da epoca anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012. 
Precedenti citati: Cass. 13401/2015,  Cass. 7281/2012; Cass. 965/1964
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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