Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla natura non privilegiata del credito di un’associazione professionale
Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455
“Lo studio associato, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all’ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall’articolo 2751-bis n. 2 c.c.: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare. Tuttavia, il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 8/9/2011 n. 18455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2382/2009 proposto da:
STUDIO ASSOCIATO AVV. ANIELLO GAROFALO (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAROFALO ANIELLO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO COMPUTER SUPPORT ITALCARD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE N. (OMISSIS); - intimato - avverso il decreto n. 15172/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 22/12/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANIELLO GAROFALO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo studio legale associato avv. Aniello GAROFALO proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento COMPUTER SUPPORT ITALCARD s.r.l. per ottenere l'ammissione al rango privilegiato, ex art. 2751 bis c.c., n. 2, del proprio credito derivante da attività professionale, riconosciuto al chirografo dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti. Con decreto 22 dicembre 2008 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, motivando che il fenomeno dell'associazione tra professionisti dava vita ad un organismo collettivo dotato di struttura organizzativa che non consentiva la concessione del privilegio: riconosciuto solo al singolo professionista dalla norma invocata, insuscettibile di estensione analogica. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, lo studio associato avv. Aniello Garofalo, deducendo la violazione di legge, dal momento che, nella specie, la prestazione professionale restava di natura personale e che lo studio associato, che comprendeva solo due avvocati, non poteva essere assimilato ad un'impresa. La curatela del fallimento Computer Support Italcard s.r.l. in liquidazione non svolgeva attività difensiva. All'udienza del 30 giugno 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Premessa l'inammissibilità della legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, o come nella specie, l'ammissione al passivo del fallimento del debitore, si osserva come la proposizione della domanda da parte dello studio associato lasci presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale: e dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2. In caso diverso, infatti, titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato ad causam, anche se il contratto sia stato stipulato, formalmente, tra cliente e studio associato. Ne consegue che appare corretta la decisione del Tribunale di Milano, anche se ne deve correggere la motivazione, dal momento che il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. In assenza di tale presupposto specifico, che dal testo del decreto impugnato del Tribunale di Milano non risulta allegato in sede di edictio actionis, nè si può certo considerare, in astratto, effetto legale o naturale della partecipazione del professionista allo studio associato, quest'ultimo, quale autonomo centro di interessi, non ha diritto all'ammissione al rango privilegiato, non essendo assimilabile al soggetto individuale favorito dall'art. 2751 bis, n. 2: norma, insuscettibile di estensione analogica, quale jus singolare (art. 14 disp. gen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image