Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Sulla prededucibilità dei crediti anteriori ma comunque funzionali all’interesse della massa
Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926

“Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, e di cui al novellato articolo 111 L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 13/12/2013 n. 27926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME' Giuseppe - Presidente - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere - Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20527-2010 proposto da: D.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso l'avvocato MIGLIORINO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMATUCCI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

FALLIMENTO MANGIMIFICIO MERIDIONALE S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott.ssa L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso l'avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CRESCENZI ANNAMARIA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 23/06/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato AMATUCCI ANTONIO che si riporta; udito, per il controricorrente, l'Avvocato CRESCENZI ANNA MARIA che si riporta (e deposita NOTE D'UDIENZA dopo le conclusioni del P.G.); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Mangimificio Meridionale spa veniva dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 30/08 dopo essere stato ammesso alla procedura di amministrazione controllata in data 11/12/2000 (revocata in data 19/2/2001) e, in consecuzione, dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta in data 13/6/2001 e poi omologata con sentenza n. 1717/03 del 13/5/2003. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'azienda, l'avv.to D.M., sulla premessa che ebbe a svolgere su incarico del Mangimificio Meridionale tutta una serie di attività professionali, su mandati conferiti prima dell'ammissione alla prima delle procedure concorsuali minori e in occasione dello svolgimento di queste ultime, presentò istanza di ammissione al passivo per i compensi dovutigli per le dette attività provvedendo a redigere le parcelle relative alle prestazioni rese, classificandole in due blocchi: il primo riguardante le prestazioni svolte fino al momento dell'ammissione del fallito alla prima delle due procedure concorsuali minori, il secondo comprendente le prestazioni svolte durante la pendenza di entrambe le procedure concorsuali minori e fino alla data del fallimento, richiedendo l'ammissione dei corrispondenti crediti al passivo, per le prime in via privilegiata ex art. 2751 Bis c.c. e per le seconde in prededuzione L. Fall., ex art. 111. L'ammissione al passivo ebbe luogo per Euro 118.581,25 al privilegio e per Euro 12.141,11 al chirografo con l'esclusione della prededuzione e di molta parte delle somme richieste in privilegio. Contro tale decisione l'esponente propose rituale opposizione che venne rigettata dal Tribunale con decreto depositato il 23.6.10 con cui si riteneva: 1) che l'opposizione fosse da considerarsi generica per l'assenza di specifiche motivazioni in ordine alle voci non ammesse; 2) che nell'affoliazione della documentazione prodotta mancava la relazione del curatore da cui si potersi evincere che gli organi della curatela avevano tratto vantaggio dall'opera professionale svolta dall'esponente; 3) che la prededuzione L. Fall., ex art. 111 non spettava; 4) che non erano fondate le lamentele prospettate in ordine all'applicazione degli scaglioni tariffari e ad alcune specifiche lamentate esclusioni di compensi. Avverso detta decisione ricorre per cassazione di D.M. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il fallimento anche note d'udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prededuzione per le attività svolte nel corso della procedura di amministrazione controllata e di quella di concordato preventivo. Sostiene che alla fattispecie va applicato la L. Fall., art. 111, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 secondo cui "sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1". Deduce che le prestazioni da esso svolte nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo antecedenti la dichiarazione di fallimento furono necessariamente svolte in occasione ed in funzione di quelle procedure e, pertanto, il credito ad esse afferenti doveva riconoscersi in prededuzione nella consecutiva procedura fallimentare. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito , interpretando la L. Fall., art. 111 nella sua nuova versione, che ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (Cass 3402/12). Alla luce di tali principi in relazione alle procedure minori è stato precisato che lo scopo del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo L. Fall., art. 111, per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. (Cass. 8534/13). Il dato che emerge dalla citata giurisprudenza è che, a prescindere dal dato temporale, la condizione perchè il credito conseguente all'attività svolta da un professionista per conto dell'impresa possa essere riconosciuto in prededuzione è che la detta attività sia stata funzionale con la finalità di risanare l'impresa e sia stata utile per i creditori. La motivazione conclusiva fornita dal tribunale di Salerno per escludere la prededuzione è stata che le attività di sui si chiedeva l'ammissione; " a) non sono pertinenti a beni del fallimento e o delle precedenti procedure concorsuali; b) non sono riconducibili ad attività degli organi fallimentari (e/ o delle precedenti procedure concorsuali, atteso che non sono state contratte dagli organi fallimentari, durante la procedura e per le finalità della medesima procedura; c) sono richiesti(e) da soggetto con il quale il fallimento (e/o le precedenti procedure concorsuali) non ha rapporti giuridici; sono sforniti di un titolo giuridico originante la pretesa; d) sono richiesti(e) senza allegare idonea documentazione attinente il risultato utile dell'attività compiuta (salvo nei casi in cui vi è il provvedimento giurisprudenziale conseguito)". Tale motivazione comprende le condizioni di esclusione del privilegio desumibili a contrario dalla dianzi citata giurisprudenza e, cioè, che le prestazioni effettuate non erano pertinenti a beni del fallimento o delle precedenti procedure concorsuali e non vi era documentazione idonea a dimostrare l'utilità delle stesse (con eccezione di quelle per le quali era stato conseguito un provvedimento giurisdizionale). Tale motivazione non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente. Nessuna concreta argomentazione specifica, al di là di deduzioni giuridiche, si rinviene infatti nel ricorso in ordine alla specificazione di quali siano state le attività svolte e quale sia stata la loro utilità per la procedura. Nel ricorso (pg. 10) si rinviene solo un elenco numerico delle parcelle in relazione alle quali si chiede il pagamento in prededuzione ma nulla viene riferito circa quale attività esse abbiano comportato e quali conseguenze per le procedure. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla quantificazione degli importi spettanti nonchè in ordine alla decorrenza del biennio in riferimento al quale era stato riconosciuto il privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c.. Quanto a quest'ultima doglianza, la stessa è inammissibile oltre che infondata. Il Tribunale ha rigettato la censura sul punto (v. foglio 14) ribadendo che il privilegio andava riconosciuto per il biennio antecedente la cessazione della prestazione dell'incarico trattandosi di diritti che maturano con le singole prestazioni. Sul punto ha anche fornito adeguata motivazione (v. pag. 19 n. 565) citando la sentenza di questa Corte n. 28876/05 ove è chiarito che in riferimento ai compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis c.c., n. 2 - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione - va interpretato nel senso che mentre per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, ancorchè alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione. (Cass. 28876/05). Quanto alle censure relative agli importi spettanti, il Tribunale ha proceduto ad un analitico esame dei conteggi dei compensi contenuti nelle tabelle contenute nel fascicolo fallimentare analizzando i singoli procedimenti (v. pag 16-19 del decreto). Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione sono del tutto generiche omettendo di censurare specificatamente le voci ritenute non congrue. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine alle ulteriori doglianze quali: la non corrispondenza tra le parcelle da esso presentate e quelle dei conteggi della curatela; il mancato riconoscimento del blocco delle parcelle richiesto al privilegio; la violazione del diritto di difesa in relazione al riconoscimento in chirografo della somma di Euro 72.741,11. Le stesse sono infatti basate su apodittiche affermazioni non inserite in un adeguato contesto esplicativo e, come tali, oltre che prive di specificità anche di difficile comprensione. Quanto infine alla determinazione dello scaglione tariffario cui rapportare la liquidazione degli onorari applicato dal Tribunale in modo indeterminato, la doglianza è inammissibile. La stessa è stata proposta sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè vizio di motivazione (v cass a 3651/07), mentre invece il vizio dedotto sarebbe una violazione di legge onde il motivo doveva proporsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso va in conclusione respinto. Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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