Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Sulla natura privilegiata del credito capitale T.I.A.
Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2012, n. 2320

“La T.I.A., in quanto tassa di scopo che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali cha da questa traggono vantaggio, ha natura di credito privilegiato ex articolo 2752 c.c.”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 17/2/2012 n. 2320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso 1639/2009 proposto da:
QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati D'ADDARIO FRANCESCO, ANDREANI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO GESTIONE SERVIZI TURISTICI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Rag. F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GILARDONI RICCARDO giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 09/12/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIA CECILIA MANNOCCI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato RICCARDO GILARDONI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso in via principale; in subordine per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
La Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., incaricata per la gestione e la riscossione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio comunale di riferimento, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento Gestione Servizi Turistici s.r.l. Deduceva che la sua istanza di ammissione al passivo, in via privilegiata a norma del l'art. 2752 c.c., comma 3, del credito di complessivi Euro 13.794,14 relativo alle due semestralità 2007 ed alla prima semestralità del 2008 della T.I.A. era stata erroneamente accolta solo parzialmente, con esclusione del privilegio.
2.
Con decreto depositato il 9 dicembre 2008, il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'opposizione, osservando: a) che le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n.3274/2006, avevano incidentalmente escluso la natura tributaria della T.I.A.; b) che inoltre il riferimento, contenuto nella norma del codice civile indicata dall'istante, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie previsti dalla legge per la finanza locale non può estendersi alla legislazione in generale sulla finanza locale; c) che quindi, in difetto di espressa previsione normativa, il privilegio dedotto non può essere riconosciuto.
3.
Avverso tale provvedimento la Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte L. Fall., ex art. 99, (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), formulando cinque motivi. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento Gestione Servizi Turistici s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Dall'esposizione che precede, tratta dal ricorso in esame, emerge chiaramente come tale atto introduttivo contenga l'esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sì che priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità, per difetto di tale elemento, formulata in controricorso.
2.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2752 c.c., e degli artt. 12 e 14 disp. gen., nonchè vizio di motivazione. Sostiene che il privilegio generale previsto dall'art. 2752 c.c., comma 3, non deve applicarsi solo ai tributi espressamente previsti dal T.U. n. 1175/1931 ma anche, in generale, ad ogni tributo corrispondente per caratteristiche e finalità a quelli indicati in tale Testo Unico, e quindi anche alla T.I.A., istituita con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (poi sostituito con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238), avente caratteristiche e finalità corrispondenti a quelle della tassa smaltimento rifiuti prevista dall'art. 268 del T.U. n. 1175.
2.1
La medesima violazione delle suindicate norme di legge viene prospettata, nel secondo, terzo e quarto motivo, anche sotto altri concorrenti profili. Si sostiene che dall'assenza, nell'art. 2752 c.c., comma 3, di una precisa indicazione degli estremi di identificazione del testo legislativo di riferimento si evince che a tale riferimento alla legge per la finanza locale deve attribuirsi un significato di rinvio non ad una specifica legge istitutiva della singola imposta ma in generale alla legislazione sui tributi locali, e dunque anche alle successive normative che abbiano imposto tributi per i quali la potestà impositiva rientri nelle materie previste dal citato Testo Unico. Ciò rientrerebbe nell'ambito della interpretazione estensiva delle norme, non già in quello di una non consentita applicazione analogica della disciplina codicistica sui privilegi. 2.2
Con il quinto motivo la ricorrente critica la affermazione secondo la quale la T.I.A. non avrebbe natura di tributo, evidenziando come, al contrario, essa partecipi dei caratteri che sono da sempre attribuiti alla tassa, in sostanziale continuità con la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.); e sostenendo che ciò trova rispondenza nel disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tale pretesa impositiva. Deduce anche che una diversa interpretazione di tali norme e dell'art. 2752 c.c., e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, che escludesse la natura tributaria della T.T.A. e la possibilità di interpretazione estensiva dell'art. 2752 c.c., sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 23 e 119 Cost..
3.
Il ricorso è fondato.
4.
Occorre innanzitutto esaminare la questione, specificamente trattata nel quinto motivo, relativa alla natura giuridica della tariffa di igiene ambientale: questione pregiudiziale, perchè ove dovesse ritenersi la natura non tributaria del credito in esame dovrebbe senz'altro escludersi il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752 c.c., comma 3, che si applica ai soli crediti per tributi. L'orientamento ormai largamente prevalente di questa Corte è nel senso che la T.I.A. continui a rivestire natura tributaria (cfr. S.U. n. 3151/2008; Sez. 5 n. 17526/2007; Sez. 1 n. 5297/2009), rientri cioè - analogamente ai contributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue - nell'ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato (alla luce dei principi indicati da Cass. S.U. nn. 123/07 e 8956/07) dall'esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve: la T.I.A. non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro (secondo il Regolamento approvato con D.P.R. n. 158 del 1999) assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale - comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche -, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. Non si tratta insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dall'art. 268 e ss. del citato T.U. n. 1175 del 1931, poi modificata dal D.P.R. n. 915 del 1982, e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), che ha istituito la Tariffa. In tal senso, la T.I.A. è stata definita sia dalla Corte Costituzionale (ord. nn. 238/09 e 64/10) sia dalle Sezioni Unite di questa Corte (ord. n. 14903/10) una mera variante della T.A.R.S.U., della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima; e per questo motivo sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma (D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, modificante il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 2) che ha significativamente attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di T.I.A, Nè argomento contrario può trarsi dal disposto della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che al n. 127 sexiesdecies, introdotto con D.L. n. 557 del 1993, convertito in L. n. 133 del 1994, prevede l'assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali. Questa Corte ha invero già evidenziato (n. 5297/09) come l'assoggettamento ad I.V.A. dell'importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti - così come la eventuale natura privatistica del soggetto che gestisce il servizio - prescinde dalla natura tributaria o meno di tale onere, come dimostra il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando era ancora in vigore la T.A.R.S.U., la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa.
5.
Posto quindi che di tributo si tratta, va evidenziato come anche la interpretazione dell'art. 2752 c.c., comma 3, prospettata nel provvedimento impugnato -secondo cui la natura eccezionale delle norme codicistiche in materia di privilegi impedirebbe, in difetto di previsione espressa, il riconoscimento al credito in questione della causa di prelazione risulti in contrasto con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. La quale ha più volte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici (cfr. ex multis S.U. n. 11930/10; Sez. 1 n. 17202/11; n. 25242/10; n. 4861/10; n. 5297/09), affermato come: a)le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possano essere oggetto non già di applicazione analogica bensì di interpretazione estensiva, che sia cioè diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio; b) il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, debba quindi essere riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali (la T.I.A., l'I.C.I., l'I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 159 del 2007) non compresi tra quelli contemplati da R.D. n. 1175 del 1931, contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l'espressione "legge per la finanza locale" in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata, e ciò in conformità con la finalità del privilegio in questione, costantemente indicata da dottrina e giurisprudenza nel l'assicurare effettivamente agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali e quindi ravvisabile indifferentemente sia in riferimento ai crediti per tributi previsti dal T.U. del 1931, sia per quelli per tributi istituiti da leggi successive.
6.
Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide pienamente, si impone l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato; quindi, sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, al credito insinuato dalla società ricorrente al passivo del fallimento. 7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, tenuto conto della non univocità, all'epoca, degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorrente il privilegio di cui all'art. 2752 c.c., comma 3. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012

Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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