Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
contro
P.Q.M.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
Giurisprudenza
Visite: 517
Cassazione civile sez. VI, 09 settembre 2014, n. 18922
Giurisprudenza
Visite: 517
Giurisprudenza
Visite: 517
Sulla prededucibilità dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione di procedure concorsuale
Cassazione civile sez. VI , 09 settembre 2014, n. 18922
Cassazione civile sez. VI , 09 settembre 2014, n. 18922
“E’ prededucibile il credito del professionista che abbia assistito l'imprenditore in crisi, sia ove si tratti di prestazioni relative a servizi strumentali per l’ammissione al concordato preventivo che inerenti le attività necessarie per la predisposizione dell’ istanza di fallimento in proprio, in quanto l’art. 111 L.F. si configura quale norma generale applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali ed a nulla rilevando che le attività ex art. 14 L.F. possano essere svolte personalmente dal debitore, essendo comunque suo diritto affidarsi, per ragioni di opportunità o di convenienza, ad un esperto di settore." (massima redazionale) ***
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 11354-2013 proposto da:
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FALCIANI ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
M.M., non in proprio ma quale Curatore del fallimento della società GUELFO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 10712/12 del TRIBUNALE di FIRENZE del 13/03/2013, depositato il 28/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI; udito l'Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo (delega avvocato Alessandro Falciani) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti; udito l'Avvocato Marco Marchetta difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "Con ricorso ex art. 93 l.fall., il dott. B.C. presentava domanda di insinuazione al passivo per l'importo di Euro 8.488,08, oltre Iva e cap, per il credito vantato in virtù delle prestazioni professionali prestate, inerenti l'esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, poi fallita, e la redazione e presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. Veniva richiesta, in via principale, l'ammissione di tale credito in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 l.fall.; in via subordinata, l'ammissione con il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 cod. civ.. Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato ammetteva la suddetta domanda al passivo, per il minor importo di Euro 4.500,00 (somma quantificata con riferimento al valore minimo previsto dalla previgente tariffa professionale), riconoscendo la sussistenza del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2, ma non la natura prededucibile del credito, nè il privilegio speciale per gli atti conservativi. Il dr. B., con ricorso ex art. 98 l. fall., proponeva opposizione al decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo, chiedendo la liquidazione ai valori medi di tariffa, e insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alla prededucibilità, ai sensi dell'art. 11 l. fall., o, in subordine, il riconoscimento del privilegio per atti conservativi. Si costituiva la Curatela della società Guelfo s.r.l. in liquidazione, contesta stando le ragioni dell'opponente in punto di quantum debeatur e in punto di prededucibilità del credito. In particolare, asseriva la resistente come la prededucibilità dei crediti del professionista sia ammissibile solo per quei crediti sorti durante la procedura, sotto il controllo del giudice. Al contrario, in caso di prestazioni professionali rese per l'accesso spontaneo alla procedura di fallimento, sarebbe necessaria una rigorosa prova circa la "funzionalità" dell'attività prestata dal professionista, che dovrebbe configurarsi come funzionalmente "strumentale" e indispensabile per l'accesso alla procedura. In data 28 marzo 2013, il Tribunale di Firenze depositava e comunicava il decreto di rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente, con il quale ammetteva la somma di Euro 4.500,00 e negava il diritto alla prededucibilità del credito, in adesione "alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell'art. 111 L. fall., al comma 2, si riferisce ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura". Avverso tale decreto, proponeva ricorso per cassazione il dott. B., articolato in un solo motivo. Si costituiva la Curatela con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 11 l. fall., con riferimento alla ritenuta limitazione della prededucibilità dei soli crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedurale censura sembra fondata. L'art. 111 l. fall., nel prevedere testualmente, nel comma 2, che "sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge...", ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, perchè funzionali al loro espletamento. Questa Corte si è pronunciata, con una recente sentenza, richiamato dallo stesso ricorrente in ricorso, le cui argomentazioni risultano dirimenti nel caso di specie. E' stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo (Cass., sentenza 8 aprile 2013, n. 8533). Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta proprio da quest'ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. L’ art. 111 l. fall., si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali. Privo di pregio è inoltre il riferimento effettuato dal fallimento resistente, nel proprio controricorso, all'art. 182 - "quater", comma 4, l. fall.. Tale disposizione stabiliva, "expressis verbis", come solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonchè dell'accordo omologato, ex art. 182 - "bis" erano considerati prededucibili. Tale norma viene ricostruita come norma eccezionale e attuativa del principio generale sancito dall'art. 111 L. fall.. Il precipitato interpretativo era l'applicazione della prededucibilità solo ai crediti sorti in funzione dell'ammissione al concordato preventivo, perchè espressamente prevista. Tale ricostruzione ermeneutica è divenuta inattuale, in seguito all'approvazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di Conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha abrogato l'art. 182 - "quater", comma 4 fugando ogni dubbio interpretativo circa la generale portata applicativa dell'art. 111, comma 2, L. fall., valevole per la generalità delle procedure concorsuali". - che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano; - che il ricorso dev'essere dunque accolto, il provvedimento impugnato conseguentemente cassato, e il giudizio rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014
Norme
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Tutta la Giurisprudenza
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I) Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (d)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (c)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (a)
- Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2018, n. 18488 (Rel. Fichera)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 07 ottobre 2016, n. 20113 (Rel. De Chiara)
- Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2016, n. 14536
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9995
- Cassazione civile, sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3581
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
- Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2021, n. 10885 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4710 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639 (Rel. Fidanzia)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2018, n. 7974 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 9 agosto 2017 n. 19912 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14887 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. I, 24 maggio 2017, n. 12994 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108 (Rel. Ragonesi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14813
- Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. VI, 04 novembre 2015, 22450
- Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15951
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15950
- Cassazione civile, sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9845
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486
- Cassazione civile sez. I, 06 febbraio 2015, n. 2264
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 30 gennaio 2015, n. 1765
- Cassazione civile sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013
- Cassazione civile sez. VI, 09 settembre 2014, n. 18922
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533
- Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166
- Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
III) Sulla prededucibilità dei crediti tributari
V) Sulla natura del credito professionale in caso di associazione tra professionisti
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19735 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2016, n. 17287 (Rel. De Marzo)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285
- Cassazione civile, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17027
- Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2012, n. 11052
- Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455
VI) Sul rango del credito dell’agente operante come società
VII) Sulla natura privilegiata dei crediti T.I.A.
VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione
IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa
X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97
XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento
XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI
XIII) Sulla nullità del contratto di mutuo fondiario
XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria
XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici
XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto
XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore
XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale
XXII) Sulla prededuzione post omologa
XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento
XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
XXV) Sulla prededucibilità degli atti legalmente compiuti
XXVI) Sugli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione
XXVII) Sulla natura della prededuzione
XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio
XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie