Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla prededucibilità dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione di procedure concorsuale
Cassazione civile sez. VI , 09 settembre 2014, n. 18922

“E’ prededucibile il credito del professionista che abbia assistito l'imprenditore in crisi, sia ove si tratti di prestazioni relative a servizi strumentali per l’ammissione al concordato preventivo che inerenti le attività necessarie per la predisposizione dell’ istanza di fallimento in proprio, in quanto l’art. 111 L.F. si configura quale norma generale applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali ed a nulla rilevando che le attività ex art. 14 L.F. possano essere svolte personalmente dal debitore, essendo comunque suo diritto affidarsi, per ragioni di opportunità o di convenienza, ad un esperto di settore." (massima redazionale) ***

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11354-2013 proposto da:
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FALCIANI ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
M.M., non in proprio ma quale Curatore del fallimento della società GUELFO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 10712/12 del TRIBUNALE di FIRENZE del 13/03/2013, depositato il 28/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI; udito l'Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo (delega avvocato Alessandro Falciani) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti; udito l'Avvocato Marco Marchetta difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "Con ricorso ex art. 93 l.fall., il dott. B.C. presentava domanda di insinuazione al passivo per l'importo di Euro 8.488,08, oltre Iva e cap, per il credito vantato in virtù delle prestazioni professionali prestate, inerenti l'esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, poi fallita, e la redazione e presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. Veniva richiesta, in via principale, l'ammissione di tale credito in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 l.fall.; in via subordinata, l'ammissione con il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 cod. civ.. Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato ammetteva la suddetta domanda al passivo, per il minor importo di Euro 4.500,00 (somma quantificata con riferimento al valore minimo previsto dalla previgente tariffa professionale), riconoscendo la sussistenza del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2, ma non la natura prededucibile del credito, nè il privilegio speciale per gli atti conservativi. Il dr. B., con ricorso ex art. 98 l. fall., proponeva opposizione al decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo, chiedendo la liquidazione ai valori medi di tariffa, e insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alla prededucibilità, ai sensi dell'art. 11 l. fall., o, in subordine, il riconoscimento del privilegio per atti conservativi. Si costituiva la Curatela della società Guelfo s.r.l. in liquidazione, contesta stando le ragioni dell'opponente in punto di quantum debeatur e in punto di prededucibilità del credito. In particolare, asseriva la resistente come la prededucibilità dei crediti del professionista sia ammissibile solo per quei crediti sorti durante la procedura, sotto il controllo del giudice. Al contrario, in caso di prestazioni professionali rese per l'accesso spontaneo alla procedura di fallimento, sarebbe necessaria una rigorosa prova circa la "funzionalità" dell'attività prestata dal professionista, che dovrebbe configurarsi come funzionalmente "strumentale" e indispensabile per l'accesso alla procedura. In data 28 marzo 2013, il Tribunale di Firenze depositava e comunicava il decreto di rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente, con il quale ammetteva la somma di Euro 4.500,00 e negava il diritto alla prededucibilità del credito, in adesione "alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell'art. 111 L. fall., al comma 2, si riferisce ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura". Avverso tale decreto, proponeva ricorso per cassazione il dott. B., articolato in un solo motivo. Si costituiva la Curatela con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 11 l. fall., con riferimento alla ritenuta limitazione della prededucibilità dei soli crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedurale censura sembra fondata. L'art. 111 l. fall., nel prevedere testualmente, nel comma 2, che "sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge...", ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, perchè funzionali al loro espletamento. Questa Corte si è pronunciata, con una recente sentenza, richiamato dallo stesso ricorrente in ricorso, le cui argomentazioni risultano dirimenti nel caso di specie. E' stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo (Cass., sentenza 8 aprile 2013, n. 8533). Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta proprio da quest'ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. L’ art. 111 l. fall., si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali. Privo di pregio è inoltre il riferimento effettuato dal fallimento resistente, nel proprio controricorso, all'art. 182 - "quater", comma 4, l. fall.. Tale disposizione stabiliva, "expressis verbis", come solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonchè dell'accordo omologato, ex art. 182 - "bis" erano considerati prededucibili. Tale norma viene ricostruita come norma eccezionale e attuativa del principio generale sancito dall'art. 111 L. fall.. Il precipitato interpretativo era l'applicazione della prededucibilità solo ai crediti sorti in funzione dell'ammissione al concordato preventivo, perchè espressamente prevista. Tale ricostruzione ermeneutica è divenuta inattuale, in seguito all'approvazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di Conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha abrogato l'art. 182 - "quater", comma 4 fugando ogni dubbio interpretativo circa la generale portata applicativa dell'art. 111, comma 2, L. fall., valevole per la generalità delle procedure concorsuali". - che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano; - che il ricorso dev'essere dunque accolto, il provvedimento impugnato conseguentemente cassato, e il giudizio rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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