Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2021, n. 10885 (Rel. Di Marzio)

“La questione attinente all’eventuale prededucibilità, nel giudizio fallimentare, del credito del professionista il quale abbia assistito il debitore nella previa procedura di concordato preventivo,  va trasmessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affinché si pronunci sui seguenti quesiti:
i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della "prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali" condivide alla medesima ratio che è posta fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria; 
ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione legale;
iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;
iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno
v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale
vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;
vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;
viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria.”
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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