Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25587
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“Il subprocedimento volto alla pronuncia del fallimento, che faccia seguito alla dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, s'inquadra in una procedura unitaria, caratterizzata dall'intervenuta formalizzazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa l'audizione del debitore, non prescritta dall'art. 162 della L.Fall.. Tale principio, oltre che con riferimento all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento abbia avuto luogo su istanza del Pubblico Ministero a seguito della trasmissione degli atti disposta con il decreto dichiarativo dell'inammissibilità del concordato, trova applicazione anche qualora vi sia stata riunione del procedimento prefallimentare a quello concordatario, avviato in data successiva alla proposizione dell'istanza di fallimento ma anteriore alla notifica della stessa, atteso che con tale scelta procedurale il debitore viene posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese sia in ordine all'ammissibilità della proposta che in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
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