Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il subprocedimento volto alla pronuncia del fallimento, che faccia seguito alla dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, s'inquadra in una procedura unitaria, caratterizzata dall'intervenuta formalizzazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa l'audizione del debitore, non prescritta dall'art. 162 della L.Fall.. Tale principio, oltre che con riferimento all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento abbia avuto luogo su istanza del Pubblico Ministero a seguito della trasmissione degli atti disposta con il decreto dichiarativo dell'inammissibilità del concordato, trova applicazione anche qualora vi sia stata riunione del procedimento prefallimentare a quello concordatario, avviato in data successiva alla proposizione dell'istanza di fallimento ma anteriore alla notifica della stessa, atteso che con tale scelta procedurale il debitore viene posto in grado  di svolgere adeguatamente le proprie difese sia in ordine all'ammissibilità della proposta che in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
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Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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