Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25586
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“In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrano gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 lf. Il principio secondo cui il coordinamento tra le due procedure dev'essere assicurato mediante il previo esaurimento di quella di concordato preventivo, in mancanza del quale non può procedersi alla dichiarazione di fallimento, non esclude la possibilità di disporne la riunione, che, oltre a rendere fruibile il materiale probatorio raccolto in ciascuna procedura e a garantire un pieno contraddittorio tra le parti in ordine ai presupposti di entrambe, permette al tribunale di decidere congiuntamente sulle relative istanze, in tal modo ponendo rimedio alla eventualità di una strumentale reiterazione della domanda di concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
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