Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla necessaria reclamabilità congiunta del decreto di annullamento del concordato preventivo e della contestuale sentenza di fallimento
Cassazione civile, sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2671

“Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato preventivo, seguito da contestuale dichiarazione di fallimento, non è proponibile separatamente dall’impugnativa contro la sentenza di fallimento, dovendo i motivi di doglianza, in applicazione analogica del principio di cui all’articolo 162, 3 comma, L.F., essere fatti valere nell’ambito di un unico reclamo”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. VI - 22/2/2012 n. 2671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SPINELLI TRASPORTI S.R.L., con domicilio eletto in Roma, via Costantino Morin n. 45, presso l'Avv. Piana Alessandro, rappresentata e difesa dall'Avv. Troiani Gaetano, come da procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
SPINELLI TRASPORTI S.R.L. fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via A. Riboty n. 28, presso l'Avv. Domenico Pavoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Corinaldesi Franco, come da procura a margine del controricorso; - controricorrente - e
contro
SHELL ITALIA S.P.A., con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro n. 1/A, presso l'Avv. Domenico Parrotta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Frangini Alfredo e Lia Vozza come da procura a margine del controricorso; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 337/10 depositata il 21 maggio 2010; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Spinelli Trasporti s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d'appello che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto con il quale il Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.12.2009 ha pronunciato L. Fall., ex artt. 138 e 186, l'annullamento del concordato preventivo con cessione dei beni presentato dalla medesima società in data 15.7.2008 e omologato con decreto del 6.3.2009. Resistono gli intimati con controricorso. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità del reclamo alla Corte d'appello proposto dalla impresa già ammessa al concordato avverso il decreto di annullamento del medesimo. Giova premettere, quanto allo svolgimento del procedimento, che, in esito alla istanza di annullamento del commissario giudiziale del 21.9.2009, il Tribunale, con decreto del 18.12.2009 ha annullato il concordato preventivo proposto dalla Spinelli Trasporti s.r.l. e contestualmente, in presenza di ricorsi di creditori, con sentenza in pari data ha dichiarato il fallimento della debitrice. Oltre al reclamo avverso la sentenza di fallimento, la Spinelli Trasporti s.r.l. ha proposto separato reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso il decreto di annullamento del concordato che è stato rigettato dalla Corte d'appello con provvedimento oggetto del ricorso in esame. La L. Fall., art. 186, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis essendosi tutta la procedura di concordato svoltasi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 (c.d. decreto correttivo), dispone, quanto al procedimento di annullamento del concordato preventivo, che "si applicano le disposizioni degli artt. 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale". La riserva di compatibilità deve certamente essere valorizzata in quanto gli artt. 137 e 138 sono dettati in tema di concordato fallimentare laddove alla risoluzione e all'annullamento del concordato consegue automaticamente e ineluttabilmente la riapertura del fallimento in quanto viene meno la causa che ne aveva determinato la chiusura, così che non si pone non solo il problema della dichiarazione di ufficio del fallimento ma neppure quella della duplicità dei provvedimenti di risoluzione e annullamento prima e di dichiarazione di fallimento contestuale o immediatamente successiva, posto che la necessaria compresenza delle statuizioni comporta che venga emesso un unico provvedimento che, incidendo sullo status del debitore come l'originaria sentenza di fallimento, riveste la stessa forma. Diverso e il caso dell'annullamento (e della risoluzione) del concordato preventivo dal momento che tale provvedimento se comporta il venir meno della procedura concordataria non provoca necessariamente la dichiarazione di fallimento sia perchè la prima procedura non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza sia, soprattutto, perchè nell'attuale disciplina la dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa ufficiosa e tale principio è stato espressamente ribadito dal legislatore proprio in materia di traumatica cessazione della procedura di concordato preventivo (L. Fall., artt. 162, 173 e 180). Come si è anticipato, il legislatore non ha disciplinato autonomamente il procedimento di annullamento del concordato preventivo ma ha richiamato quella per l'annullamento del concordato fallimentare che tuttavia non è compatibile quanto all'individuazione del provvedimento che pronuncia, accogliendola, sull'istanza di annullamento dal momento che da un lato e ovviamente detta pronuncia non può essere quella di riapertura del fallimento e dall'altro deve escludersi per le ragioni addotte che all'annullamento del concordato preventivo debba necessariamente far seguito la sentenza di fallimento. Ne consegue che la disciplina deve essere la stessa dettata dal legislatore per le richiamate ipotesi in cui alla procedura di concordato viene posto fine con un provvedimento diverso dall'omologazione che è sempre e comunque un decreto cui può aggiungersi, se ne sussistono i presupposti sostanziali e processuali, la sentenza dichiarativa del fallimento. Ne consegue ulteriormente, quanto al regime delle impugnazioni, che se pure il decreto di annullamento viene emesso separatamente dalla contestuale sentenza di fallimento (come imporrebbe l'applicazione analogica della L. Fall., art. 180, u.c., in difformità, tuttavia da quanto può desumersi dai dettato dagli artt. 162 e 173 che lasciano aperta la possibilità dell'adozione di un unico provvedimento avente la forma della sentenza di fallimento) il decreto di annullamento del concordato non è autonomamente impugnabile per la decisiva considerazione che detta impugnazione non sarebbe sorretta dal necessario interesse, dal momento che l'eventuale accoglimento della stessa non avrebbe alcun effetto sulla validità ed efficacia della sentenza di fallimento che potrebbe essere revocata solo in esito a specifico reclamo. Nè la non impugnabilità in via autonoma del decreto di annullamento pregiudica la difesa del debitore fallito in quanto questa è affidata al principio contenuto nel disposto della L. Fall., art. 162, u.c. necessariamente applicabile a tutte le ipotesi menzionate in cui alla cessazione della procedura di concordato preventivo fa seguito la dichiarazione di fallimento, secondo il quale "Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile il reclamo a norma dell'art. 18, Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato". In base a tale principio la circostanza che al provvedimento di cessazione della procedura faccia seguito la sentenza di fallimento che in tale provvedimento trova il presupposto processuale comporta che eventuali motivi di doglianza contro il medesimo possano e debbano essere fatti valere nell'ambito del reclamo avverso la sentenza di fallimento in considerazione della loro pregiudizialità rispetto ad eventuali altre motivazioni attinenti, in ipotesi, ai presupposti tipici della fallibilità. Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di annullamento del concordato preventivo; compensa le spese; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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