Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio; viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. D’altra parte, il primo principio sopra enunciato, non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell'ammissione alla procedura: essa, invero, trova comunque spazio allorché - come avviene normalmente - alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a quelle decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Ne è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall'intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibilità della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario.”
(Principio di diritto enunciato)
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image