Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. un. - 14/10/2013 n. 23217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f.
- Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di sez.
- Dott. RORDORF Renato - rel. Presidente di sez.
- Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
- Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
- Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
- Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
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Cassazione civile, sez. un., 14 ottobre 2013, n. 23217
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Sulla proposizione del ricorso per cassazione e sul regolamento di giurisdizione Cassazione civile, sez. un., 14 ottobre 2013, n. 23217
“Proposti, con il medesimo atto, il ricorso per cassazione ed il regolamento di giurisdizione avverso le statuizioni contenute nel decreto del tribunale che, affermata la propria giurisdizione, rispettivamente, dichiari inammissibile la domanda di concordato preventivo formulata da una società con sede trasferita all’estero e, contestualmente, disponga il prosieguo del procedimento prefallimentare, è inammissibile il primo, qualora sia stato pronunciato il fallimento di detta società, perché le eventuali doglianze riguardanti la decisione reiettiva dell’istanza concordataria possono trovare spazio solo nell’ambito del reclamo, innanzi alla corte di appello, contro la sentenza dichiarativa di fallimento; e parimenti lo è il secondo, stante la valenza di vera e propria pronuncia sulla giurisdizione da attribuirsi alla corrispondente affermazione contenuta nel suddetto decreto, atteso che il menzionato regolamento è consentito solo nel caso in cui il giudizio di merito sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una qualsiasi decisione, anche soltanto riferita alla giurisdizione”. (in www.dejure.it) “La proposizione, con il medesimo atto, del ricorso per cassazione e del regolamento di giurisdizione avverso le statuizioni contenute nel decreto del tribunale che, affermata la propria giurisdizione dichiari inammissibile la domanda di concordato preventivo formulata da una società con sede trasferita all’estero e, contestualmente, disponga il prosieguo del procedimento prefallimentare, non giustifica, di per sé, l’irricevibilità del regolamento, sempre che il contenuto e la forma di quell’atto non si discostino, quanto alla corrispondente istanza, dal paradigma legale; né rileva, una volta avvenuta la comunicazione alle parti delle conclusioni scritte del P.M., che il relativo procedimento, invece di svolgersi nelle forme del rito camerale, sia stato trattato in pubblica udienza, non essendo così compromessi in alcun modo il diritto di difesa, né l’esigenza di ordinata e celere trattazione degli affari giudiziari”. (in
www.dejure.it) Cassazione civile sez. un. - 14/10/2013 n. 23217
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f.
- Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di sez.
- Dott. RORDORF Renato - rel. Presidente di sez.
- Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
- Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
- Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
- Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 8880-2012 proposto da:
ALFER SARL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA 469 PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTARONI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETROSANTI LUCA MARIA, IMBARDELLI FABRIZIO, per delega a margine del ricorso; - ricorrente -
RAVANI ACCIAI DI RAVANI SAURO & C. S.A.S., PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA, EMANUELE MASCHERPA S.P.A., SAATI S.P.A.; - intimati - avverso il decreto della Sezione fallimentare del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 22/03/2012 (CP 1/12 - cron. 1234); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2013 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF; uditi gli avvocati Fabrizio IMBARDELLI, Luca Maria PIETROSANTI; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Il 1 febbraio 2012 la società Alfer s.r.l. depositò nella cancelleria del Tribunale di Latina un ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo. Nello stesso ricorso, peraltro, la società, nei cui confronti già pendevano istanze di fallimento presentate dalle creditrici Emanuele Mascherpa s.p.a., Ravani Acciai di Ravani Sauro & C. s.a.s. e Saati s.p.a., riferiva di aver trasferito la propria sede in (OMISSIS) sin dal luglio del 2011 e prospettava, quindi, un difetto di giurisdizione del giudice italiano a provvedere sulla sua domanda di ammissione alla procedura di concordato. Con decreto del 22 marzo 2012 il tribunale affermò invece la propria giurisdizione, poichè considerò fittizio il trasferimento all'estero della sede della società debitrice, il cui centro principale d'interessi sarebbe sempre rimasto in Italia. Dichiarò poi inammissibile la proposta di concordato in quanto non sorretta da un'adeguata attestazione di fattibilità da parte del professionista a tal fine designato dalla stessa società debitrice. Col medesimo decreto fu fissata una successiva udienza per l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. La Alfer, con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 29 marzo 2012, illustrato poi anche con memoria, ha proposto contestualmente sia ricorso per cassazione avverso il decreto sopra indicato sia istanza di regolamento preventivo di giurisdizione attinente al procedimento per dichiarazione di fallimento ancora (in quel momento) pendente dinanzi al Tribunale di Latina. Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa sede. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sotto entrambi gli esposti profili; in subordine ha chiesto che, ferma l'inammissibilità del regolamento, sia rigettato il ricorso per cassazione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Come già evidenziato in narrativa, questa corte è stata contemporaneamente investita sia di un ricorso per cassazione, avente ad oggetto il decreto emesso il 22 marzo 2012 dal Tribunale di Latina con cui quel giudice ha affermato la propria giurisdizione ed ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso della società Alfer alla procedura di concordato preventivo, sia di un'istanza di regolamento di giurisdizione, riferita al procedimento per dichiarazione di fallimento ancora in corso (al momento della proposizione del ricorso) dinanzi al medesimo Tribunale di Latina. 2.
Nel procedere all'esame del primo di tali ricorsi, va premesso che, essendo stata richiesta al Tribunale di Latina la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo tanto alla procedura di ammissione al concordato preventivo quanto alla procedura per dichiarazione di fallimento della Alfer, detto tribunale ha provveduto ad inviare solo una parte di tale fascicolo, facendo presente di non esser più in possesso anche di quello concernente la sola procedura per dichiarazione di fallimento, in precedenza trasmesso alla corte d'appello. Se ne deduce, necessariamente, che è stato frattanto dichiarato il fallimento della suindicata società e che, avverso tale dichiarazione, era stato proposto reclamo dinanzi alla corte d'appello. Dall'esame del fascicolo fatto pervenire a questa corte emerge, d'altronde, che con lo stesso decreto che ebbe a dichiarare inammissibile la domanda di concordato fu fissata dal tribunale l'udienza del 29 marzo 2012 per discutere dell'eventuale fallimento della società, richiesto da una pluralità di creditori e dal pubblico ministero; che l'udienza fu poi differita al 19 aprile 2012 e che, all'esito di essa, il tribunale si riservò di decidere. E' pertanto ragionevole concludere che la dichiarazione di fallimento è intervenuta, a seguito dello scioglimento dell'anzidetta riserva, lo stesso 19 aprile 2012 o in data di poco successiva. Dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, d'altronde, la stessa ricorrente ha fornito conferma nella memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c., deducendo anzi di aver proposto ricorso per cassazione anche avverso la sentenza con cui la corte d'appello ha rigettato il reclamo avanzato contro detta dichiarazione di fallimento (pur riconoscendo il fondamento di alcuni profili di doglianza in esso prospettati). La ricorrente ha chiesto, anzi, che la trattazione del duplice ricorso qui in esame sia rinviata per essere congiunta a quella del ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di fallimento. Richiesta che non appare tuttavia accoglibile, in quanto comporterebbe un ritardo nella definizione del procedimento ora in corso, al quale - per quanto appresso si dirà - nessun beneficio apporterebbe la trattazione congiunta con l'altro, la cui data di discussione è ancora da fissare. Ora questa corte ha già in passato avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi a siffatta pronuncia un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale dichiarazione di fallimento. Non assume rilievo, a tal riguardo, la circostanza che il fallimento sia stato pronunciato in accoglimento di un'istanza precedentemente proposta dai creditori e non più - come poteva accadere prima dalle modificazioni introdotte alla legge fallimentare dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 6 - a seguito di iniziativa d'ufficio, assunta dal tribunale per il fatto stesso della non ammissione del debitore alla procedura concordataria. Rileva, invece, che la dichiarazione di fallimento sia consequenziale (benchè non necessariamente contestuale) alla mancata ammissione della domanda di concordato, onde ormai solo l'eventuale rimozione del fallimento potrebbe consentire che si riapra anche la possibilità di ammissione al concordato (cfr. Cass. 2 aprile 2010, n. 8186, Cass. 14 febbraio 2011, n. 3586, nonchè, più di recente, con specifico riguardo al nesso logico intercorrente tra le due suindicate procedure, Sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521). In una simile situazione non è dunque ammissibile il ricorso per cassazione avanzato direttamente nei confronti del decreto che ha negato ingresso alla procedura concordataria, potendo le eventuali doglianze avverso quel provvedimento trovare spazio solo nell'ambito del reclamo proposto alla corte d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento, come espressamente indica la L. Fall., art. 162, u.c. (salva, poi, la possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza che quel reclamo non abbia accolto).
3.
Considerazioni di altri tipo debbono esser fatte quanto al ricorso per regolamento di giurisdizione. La circostanza che tale regolamento sia stato richiesto con il medesimo atto col quale è stato anche avanzato il ricorso per cassazione di cui sopra s'è parlato, benchè appaia indubbiamente singolare, non è di per sè sola tale da determinarne l'irricevibilità, volta che il contenuto e la forma dell'atto non si discostino, quanto all'istanza di regolamento, dal paradigma legale. Evidentemente la proposizione contestuale di due mezzi diversi - il ricorso per cassazione contro un provvedimento giurisdizionale già emesso dal giudice di merito e l'istanza di regolamento preventivo in pendenza di un giudizio di merito - pone un problema di rito applicabile, essendo diversa la procedura alla quale il ricorso ed il regolamento sono soggetti. Tuttavia, avendo il Procuratore generale avuto modo di formulare le proprie conclusioni scritte ed essendone state rese edotte le parti, in conformità al disposto dell'art. 380- ter c.p.c., la circostanza che a ciò abbia fatto seguito la discussione in pubblica udienza, resa necessaria dal concomitante ricorso per cassazione, anzichè l'eventuale audizione delle medesime parti in camera di consiglio, non compromette in alcun modo il diritto di difesa nè l'esigenza di ordinata e celere trattazione degli affari giudiziari. Sotto questo profilo non vi sarebbe quindi alcuna decisiva ragione per negare ingresso all'istanza di regolamento, riferita in via esclusiva al procedimento prefallimentare. L'inammissibilità del proposto regolamento deriva, però, da una ragione diversa. Occorre considerare che l'ineludibile esigenza di coordinamento tra i due procedimenti - quello per ammissione al concordato e quello prefallimentare - derivante dal rapporto di consequenzialità logica che li lega (si veda anche, in argomento, Cass. 24 ottobre 2012, n. 18190), ben può essere soddisfatta mediante la loro trattazione congiunta; ed è appunto ciò che nella specie è accaduto, come si evince dal fatto che il tribunale ha dato disposizioni per la prosecuzione del procedimento prefallimentare nel corpo stesso del decreto col quale si è pronunciato sull'inammissibilità della domanda di concordato. Stando così le cose non ci si può esimere dall'interrogarsi sulla valenza, anche e specificamente con riferimento al suddetto procedimento prefallimentare, della statuizione con la quale, in quel decreto, è stata esplicitamente affermata la giurisdizione del giudice italiano: statuizione che si fonda su un'ampia motivazione e che trova espressa e distinta consacrazione nel dispositivo del medesimo decreto, prima ancora che risulti in esso enunciata la declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato e siano disposti i conseguenti provvedimenti per la prosecuzione del procedimento prefallimentare. Se ne deduce che quella dichiarazione di giurisdizione è evidentemente destinata ad investire anche la trattazione delle già pendenti domande di fallimento, oltre a quella di concordato reputata inammissibile dal tribunale. Essa ha assunto, cioè, la valenza di una vera e propria pronuncia sulla giurisdizione, riferita non soltanto al procedimento per ammissione alla procedura di concordato preventivo ma, necessariamente, anche al procedimento per la dichiarazione di fallimento unitariamente trattato. Ed allora, corretta o meno che sia sul piano processuale l'emissione in sede prefallimentare di una pronuncia sulla giurisdizione che non definisca il giudizio (profilo non suscettibile di verifica in questa sede), non si può non prendere atto dell'intervento di siffatta pronuncia, ed è perciò giocoforza concludere che essa preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo nel caso in cui il giudizio di merito sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto riferita alla giurisdizione (cfr. Sez. un., 10 maggio 2006, n. 10704, ed altre conformi). 4. All'inammissibilità di entrambi i ricorsi congiuntamente proposti non fa seguito alcuna pronuncia sulle spese del procedimento di legittimità, in cui nessuna difesa hanno svolto le parti intimate.
La corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2013
Norma
Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta
I.Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta
Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta
I) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
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- Cassazione civile, sez. VI, 28 novembre 2016, n. 24144 (Rel. Cristiano)
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- Cassazione civile, sez. VI, 17 agosto 2016, n. 17156 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2016, n. 14518
- Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25586
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9936
- Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969
- Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14684
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
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III) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
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- Cassazione civile, sez. I, ord. 22 settembre 2016, n. 18558 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3472
- Cassazione civile, sez. un., 14 ottobre 2013, n. 23217
- Cassazione civile sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9323
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586
- Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2010, n. 8186
VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo
VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori
VIII) Sul sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento all’esito della dichiarazione di inammissibilità del concordato
IX) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
- Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2017, n. 10826 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2017, n. 10819 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile sez. I, 31 gennaio 2014, n. 2130
XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
XII) Sull'audizione del debitore tanto in sede fallimentare che concordataria
XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato
XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.
XV) Sul controllo del tribunale sulla relazione del professionista
XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XVII) Sull'inammissibilità del concordato per inidoneità dell'attestazione
XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva
XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario
XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie