Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito attribuito ai creditori
Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586

“In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli articoli 162 e 163 L.F., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all’adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione – inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti – possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un’indagine di merito, in quanto riservata alla fase successiva ed in particolare ai compiti del commissario giudiziale; né ad uno scopo diverso assolve l’eventuale termine concesso al debitore dal tribunale, ex articolo 162, comma 1, L.F. al fine della integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne maggiormente la completezza informativa al fine di assicurare il consenso informato dei creditori”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I – 14/2/2011 n. 3586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
- Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere
- Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso 12821-2009 proposto da:
FALLIMENTO INTERNATIONAL LEISURE GROUP S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. A.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso l'avvocato MACARIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro


INTERNATIONAL LEISURE GROUP S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato SANTARONI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IMBARDELLI FABRIZIO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -

contro


A.S., Z.G., TERZO MILLENIUM TRAVEL S.P.A., TROTTA BUS SERVICE S.P.A., CONSORZIO TERENZIO, Z.L., LUNETTA IMMOBILIARE S.R.L., C.A., LAURIUS S.R.L., PRIMULA DI VIRGILI VIVIANO & C, HOTEL RODODENDRO S.N.C.; - intimati - avverso la sentenza n. 1511/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARCO ANTONELLI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato MAISANI ANDREA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1.
- Con la sentenza impugnata (del 6.4.2009) la Corte di appello di Roma ha revocato la dichiarazione di fallimento della s.r.l. International Leisure Group pronunciata dal Tribunale di Roma (con sentenza depositata il 31.7.2008) contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dalla società dichiarata fallita. Dopo avere confutato l'opinione accolta dal primo giudice, secondo la quale con il D.Lgs. n. 169 del 2007 sarebbe stato sostituito ad un controllo formale una valutazione di merito della veridicità dei fatti e sulla fattibilità del piano, ha osservato la Corte territoriale che al tribunale, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, compete esclusivamente di controllare se siano corretti e veritieri i dati di fatto posti a base della relazione e se, sulla base di tali dati, con una motivazione non illogica, nè incongrua venga certificata la fattibilità del piano. Il tribunale si era discostato da tale principio e aveva erroneamente ritenuto non analitica e motivata la relazione del professionista quanto alle verifiche svolte in relazione alla veridicità dei dati aziendali e all'indicazione delle verifiche eseguite e ai contenuti formali e sostanziali delle scritture. Per contro, al tribunale era preclusa ogni censura di merito in ordine alle verifiche eseguite dal professionista per pervenire all'attestazione di veridicità. Infine, il Tribunale aveva erroneamente eseguito una valutazione del merito della proposta, censurando la stima dei crediti, la non adeguata giustificazione imprenditoriale dei proposti contratti di affitto di rami di azienda e la realizzabilità del conferimento di beni a costituenda società estera con attribuzione di quote ai creditori chirografari, operazione ritenuta ottimistica. Contro la sentenza di appello il fallimento della s.r.l. International Leisure Group ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi, illustrati con memoria - notificato alla s.r.l. International Leisure Group e ai creditori s.p.a. Trotta Bus Service, Z.G., s.p.a. Terzo Millenium Travel, Consorzio Terenzio, s.r.l. Laurius, s.r.l. Lunetta Immobiliare, s.n.c. Primula di Virgili Viviano & C, Z.L., C.A., A.S. e s.n.c. Hotel Rododendro. Resiste con controricorso la s.r.l. International Leisure Group mentre non hanno svolto difese gli altri intimati.
2.1
- Con il primo motivo di ricorso la curatela fallimentare ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 162 L. Fall., art. 2909 cod. civ., artt. 100, 324 e 329 cod. proc. Civ." e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "dica la Suprema Corte di cassazione se sussista l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., in capo al debitore dichiarato fallito il quale impugni, con il reclamo in opposizione a dichiarazione di fallimento, esclusivamente la statuizione della sentenza relativa alla pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza svolgere alcuna censura relativamente alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, in mancanza di tali censure, sulla dichiarazione si formerebbe il giudicato". p. 2.1.1- Il motivo è infondato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9743/2008) il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura di concordato preventivo richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 Legge Fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento. Per contro è inammissibile il suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza. Principio di recente ribadito anche alla luce della riforma e dell'esclusione della possibilità di dichiarare d'ufficio il fallimento (Sez. 1^, n. 8186/2010). Nella concreta fattispecie è evidente che, se fossero state ritenute sussistenti le condizioni per l'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo, ciò avrebbe precluso la possibilità di dichiarare il fallimento. Da ciò discende che i vizi del provvedimento che ha ritenuto inammissibile il concordato preventivo si traducono in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento. Pertanto la società resistente ha impugnato - correttamente con il reclamo ex art. 18 L. Fall. la sentenza dichiarativa di fallimento formulando censure nei riguardi della mancata ammissione alla procedura di concordato, pur senza contestare i presupposti soggettivo e oggettivo di fallibilità, perché l'ammissione alla procedura avrebbe automaticamente escluso la possibilità di dichiarare il fallimento. Sì che appare ininfluente la giurisprudenza richiamata dal fallimento ricorrente in merito all'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di inammissibilità della proposta concordataria.
2.2
- Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 e 163 L. Fall." e formula il seguente quesito: "dica la Suprema Corte di cassazione se, in sede di valutazione sull'ammissibilità della procedura di concordato preventivo, il giudizio del Tribunale debba essere espresso all'esito di un controllo di legittimità sostanziale su proposta, relazione del professionista ex art. 161 L. Fall. e documentazione allegata, nel senso del potere-dovere del Tribunale di accertare che la proposta e la detta relazione del professionista siano chiare e comprensibili, coerenti e credibili, logiche e sufficientemente informative per i creditori chiamati a votare la proposta". p. 2.2.1.- Le questioni poste con il secondo motivo sono state già affrontate e risolte da questa Corte (sez. 1^, 25 ottobre 2010 n. 21860) nel senso che: "La disciplina del concordato preventivo ... appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà. Se la veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, come si ricava dalle disposizioni che lo riguardano, l'assolvimento del suo compito richiede - com'anche la necessità che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie - che la documentazione, prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore. Tale fondamentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell'impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, nonchè la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale può essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. In sintesi quanto suddetto sostanzia il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata, senza che possa sovrapporsi, nell'effettuare il controllo dei presupposti di ammissibilità, alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato". A tali principi - condivisi dal Collegio si è correttamente attenuta la Corte di appello. Va solo aggiunto che la migliore dottrina ha evidenziato che la possibilità offerta al Tribunale dall'art. 162 L. Fall., (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007) di concedere al debitore un termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti va intesa nel senso che essa è diretta a soddisfare maggiormente la completezza informativa del piano e non nel senso di riconoscere al giudice il potere di formulare un giudizio di merito sulla fattibilità del piano stesso. Talchè la censura è infondata. p. 2.3- Con il terzo motivo la curatela ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione operata dal tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato, quale fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5". Manca la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c.. Talchè è fondata l'eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla società resistente. p. 3.- Il ricorso, per quanto innanzi esposto, deve essere rigettato. Nondimeno, la novità delle questioni da esso implicate impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011  

Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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