Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul mero rapporto di coordinamento e non pregiudizialità tra la procedura prefallimentare e quella concordataria
Cassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14684

“L’articolo 42 cod. proc. civ., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ. possono essere impugnati soltanto con l’istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli articoli 161, nono comma, e 168 L.F. a seguito dell’ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamente connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non v’è rapporto di pregiudizialità”. (in www.dejure.it)
Cassazione civile sez. VI - 11/6/2013 n. 14684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
- Dott. BERNARDI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26659-2012 proposto da:
TME - TERMOMECCANICA ECOLOGIA SPA (OMISSIS), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI LAZZARO 22/A, presso lo studio dell'avvocato LA MARCA ERMANNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO ANTONIO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
TEC - TERMO ENERGIA CALABRIA SPA, in concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell'avvocato IZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AURICCHIO ANTONIO, SCATENA LAMBERTO, ABBATESCIANNI GIROLAMO giusta procura speciale in atti; - resistente - avverso il decreto n. 98/2012 Pref. del TRIBUNALE di LA SPEZIA del 17/10/2012, depositato il 18/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO; è solo presente l'Avvocato La Marca Ermanno difensore del ricorrente; sono solo presenti gli Avvocati Izzo Giovanni e Auricchio Antonio; è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 9.11.012, ha sospeso, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 9 e L. Fall., art. 168, il procedimento promosso da T.M.E. Termomeccanica Ecologica s.p.a. per ottenere la dichiarazione di fallimento di T.E.C. Termo Energia Calabria s.p.a. Il giudice ha rilevato che T.E.C, era stata ammessa al concordato preventivo con riserva, L. Fall., ex art. 161, comma 6, e che pertanto operava nei suoi confronti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ivi compresa quella concorsuale, sino alla definizione della procedura minore. T.M.E. ha impugnato il provvedimento con ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c., in base all'unico rilievo che, non essendovi rapporto di pregiudizialità fra procedura di concordato preventivo e procedura fallimentare, non poteva ritenersi operante il disposto dell'art. 295 c.p.c.. T.E.C, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso va dichiarato inammissibile. L'art. 42 c.p.c., che prevede che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica e pertanto non trova applicazione in fattispecie, diverse da quella in esso contemplata, di c.d. sospensione impropria (cfr. Cass. n. 8714/95). Nel caso in esame la sospensione non è stata disposta per motivi di pregiudizialità, ma in ragione della ritenuta improcedibilità, in pendenza di concordato, di una domanda di fallimento, equiparabile, quanto ai suoi effetti, ad un' esecuzione forzata (di natura collettiva). Ne consegue che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza. La conclusione non si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. (ord.) n. 3059/011, che si è limitata ad affermare che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza di una domanda del debitore (non ancora delibata) di ammissione al concordato preventivo, in quanto fra le due procedure non v'è rapporto di pregiudizialità, ma un rapporto riconducibile, al contempo, ai fenomeni della consequenzialità e dell'assorbimento, che determina una mera esigenza di coordinamento, sostanzialmente affidata alle tecniche organizzative del singolo ufficio giudiziario. Va aggiunto che il provvedimento impugnato ben assolve a tale esigenza, non essendo concepibile una concomitante attività istruttoria e decisoria su due fronti giudiziari strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti, e dovendosi, pertanto, ritenere che, in caso di ammissione del debitore alla procedura minore e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla ed. sospensione impropria sia quella di dichiarare detta domanda improcedibile, ai sensi della L. Fall., art. 168. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image