Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul mero rapporto di coordinamento e non pregiudizialità tra la procedura prefallimentare e quella concordataria
Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969

“La presentazione di una domanda di concordato preventivo non determina la sospensione della procedura prefallimentare, dato che tra le due procedure non intercorre un rapporto di pregiudizialità necessaria, bensì di consequenzialità (eventuale del fallimento all’esito negativo del concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento negativo sulla domanda di concordato, risolventisi in motivi di impugnazione della dichiarazione di fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. Onde la facoltà di proporre la domanda di concordato, pur essendo un’esplicazione del diritto di difesa del debitore, non può condurre a che questi possa disporre unilateralmente dei tempi della procedura prefallimentare, con incidenza sulle iniziative recuperatorie del nominando curatore e sulla ragionevole durata del processo”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 6/11/2013 n. 24969

center> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.P. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di liquidatore della SIELCI S.R.L. (P.IVA (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Cannizzaro Francesco (C.F. CNNFNC60H19C351D) e Michele Pontecorvo (C.F. PNTMOL59D08H501I) ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via A. Cantore n. 5; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO SIELCI S.R.L. (P.IVA (OMISSIS)), in persona del curatore dott. S.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Adinolfi Antonio ed elett.te dom.to in Roma, Via Azuni n. 9, presso lo studio dell'avv. Paolo de Camelis; - controricorrente - e contro FIBERLAN S.A.S.; 3 ELLE LA LAVORAZIONE DEL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA; CONSORZIO PROCOPIO S.C.A.R.L.; SC ELETTRONICA S.N.C.; - intimate - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2837/2011 depositata il 18 ottobre 2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 luglio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA; udito per la parte ricorrente l'avv. Michele PONTECORVO; udito per la parte controricorrente l'avv. Antonio ADINOLFI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Milano dichiarò, su istanze della Fiberlan s.a.s., del Consorzio Procopio s.c. a r.l., della 3 Elle La Lavorazione del Legno soc. coop. e della S.C. Elettronica s.n.c., il fallimento della Sielci s.r.l. dopo avere, con separato provvedimento in pari data, respinto la richiesta della debitrice di sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6 in relazione a uno stipulando accordo di ristrutturazione dei debiti. La Corte d'appello della stessa città ha respinto il reclamo proposto della società fallita, che lamentava la violazione dell'obbligo del primo giudice di dar corso alla procedura di cui all'art. 182 bis., cit., prima di dichiarare il fallimento, osservando che invece il Tribunale non aveva tale obbligo, dato che la norma richiamata prevede la sospensione delle sole procedure esecutive o cautelari, tra le quali non rientra quella per la dichiarazione del fallimento, in coerenza con il preminente interesse pubblico all'estromissione delle imprese insolventi dal mercato. La Sielci ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui ha resistito il solo curatore fallimentare con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. Fall., art. 182 bis, il cui sesto comma - si osserva - va letto in unione con il primo, avente la finalità di approntare uno strumento di risoluzione della crisi dell'impresa alternativo alla dichiarazione di fallimento; sicchè la sospensione della procedura prefallimentare si imporrebbe appunto in vista di quell'obbiettivo. Ove si ritenesse il contrario, andrebbe, ad avviso della ricorrente, sollevata questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 182 bis, la cui indeterminatezza, che non consente di comprendere se la sospensione di cui al comma 6 riguardi anche le procedure prefallimentari, contrasta con il diritto di difesa e il principio del giusto processo, di cui agli artt. 27 e 111 Cost..
2.
- Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, evidenziando la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'appello, la quale: da un lato ritiene sia inibito ai creditori di procedere esecutivamente nei confronti del debitore, onde evitare l'acquisizione di posizioni privilegiate, e dall'altro ritiene che sia permesso ai medesimi di procedere con istanze di fallimento, così da vanificare ogni sforzo di soluzione alternativa della crisi; disconosce il diritto inviolabile del debitore, una volta introdotta la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, a disporre del tempo necessario per i relativi incombenti senza essere soggetto alle azioni di disturbo o tese ad acquisire posizioni privilegiate dei creditori, il logico corollario del quale è che egli possa evitare anche di essere assoggettato a fallimento; fa derivare l'improseguibilità della procedura di cui alla L. Fall., art. 182 bis dalla dichiarazione di fallimento, mentre il giudice di primo grado aveva, al contrario, fatto derivare la dichiarazione di fallimento dal rigetto dell'istanza di sospensione ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6.
3.
- I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo connessi. Il secondo di essi, infatti, è manifestamente inammissibile quale censura di vizio di motivazione, attenendo non già ad accertamenti di fatto bensì a una questione giuridica, quella della sospensione o meno del procedimento prefallimentare per effetto della pendenza di richiesta ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6; esso contiene tuttavia, nella sostanza, argomentazioni in favore della soluzione positiva della predetta questione, sostenuta con il primo motivo di ricorso, e dunque suscettibili in astratto di essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame di questo. La soluzione sostenuta dalla ricorrente, però, non convince. Giova premettere che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi negativamente sulla sospensione della procedura prefallimentare per effetto della presentazione di una domanda di concordato preventivo (Cass. 18190/2012, 1521/2013, quest'ultima pronunciata a sezioni unite), sul rilievo che non vi è spazio per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dato che tra le due procedure non intercorre un rapporto di pregiudizialità necessaria, bensì di consequenzialità (eventuale del fallimento all'esito negativo del concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento negativo sulla domanda di concordato, risolventisi in motivi di impugnazione della dichiarazione di fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti; onde la facoltà di proporre domanda di concordato è una mera esplicazione del diritto di difesa del debitore, il quale non può disporre unilateralmente dei tempi della procedura prefallimentare, con incidenza sulle iniziative recuperatorie del nominando curatore e sulla ragionevole durata del processo. La ricorrente non invoca l'istituto generale della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., ma propone un'interpretazione estensiva della L. Fall., art. 182 bis, comma 6 là dove dispone che l'istanza di sospensione del debitore che abbia presentato domanda di omologazione di un accordo, anche in itinere, di ristrutturazione dei debiti "produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari": sostiene, cioè, che fra le procedure inibite andrebbe compresa anche quella prefallimentare. Tale interpretazione non può essere condivisa. Non è possibile infatti - e quanto segue vale a superare ogni contraria considerazione svolta dalla ricorrente - far rientrare nella previsione normativa anche le procedure prefallimentari, le quali non hanno natura esecutiva o cautelare, bensì natura cognitiva piena, e l'estensione non sarebbe coerente con il sistema, che esclude, secondo la giurisprudenza sopra richiamata e condivisa dal Collegio, l'inibizione della procedura prefallimentare per effetto della domanda di concordato, parimenti rivolta al superamento della crisi dell'impresa in maniera alternativa al fallimento. Da quanto sopra deriva anche che la disciplina di cui trattasi è tutt'altro che "indeterminata", sicchè l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata.
4.
- Il ricorso va in conclusione rigettato, con condanna della soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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