Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22089

Sulla necessità della nuova audizione del debitore per fatti sopravvenuti
Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22089

“Nel caso in cui, successivamente all’audizione del debitore in sede prefallimentare, il tribunale acquisisca – in qualunque modo, anche d’ufficio – nuovi elementi ai fini della delibazione della ammissibilità della proposta di concordato successivamente presentata, l’articolo 162 esige comunque la nuova audizione del debitore ed anche la contestazione di tali sopravvenute circostanze, ostative all’ammissione al concordato: è necessario, cioè, che sussista una corrispondenza tra i fatti comunque emersi nel corso delle indagini e la contestazione dei fatti stessi al debitore”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. I - 26/9/2013 n. 22089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9983/2007 proposto da: FALLIMENTO COSTRUZIONI MARINO DI LUIGI E FIGLIO GEOM. LUCIANO S.A.S. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore fallimentare Dott. C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato COLETTA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ORAZIO Eliodoro, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
M.L., in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della S.A.S. IMPRESA DI COSTRUZIONI MARINO DI LUIGI E GEOM. LUCIANO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso l'avvocato MOSCARINI Lucio Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCIUTI ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
contro
HOLZBAU AG. S.P.A., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, EDILCOMMERCIO S.R.L., ITALBU S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE, CAM APPALTI S.R.L., ALTO LAGO S.R.L., OMA S.R.L., V.F. - IMPRESA COLORITURA LA VIRGILIANA - ARTIGIANO EDILE; - intimati - avverso la sentenza n. 235/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/03/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato D'AMICO SANDRA, con delega avv. D'ORAZIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.L., in proprio e quale socio accomandatario della s.a.s. Impresa di costruzioni Marino di Luigi e Geom. Luciano, propose opposizione avverso la sentenza del 19 luglio 1996 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il fallimento della società e di esso socio accomandatario, chiedendone la revoca, con la condanna dei creditori istanti (Edilcommercio s.r.L, CAM appalti s.r.l., Holzbau AG s.p.a., Alto Lago s.r.l., OMA s.r.l., V. F., Italblu s.r.l.) al risarcimento dei danni. Dedusse che, essendo stato chiesto il fallimento della società, quest'ultima aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, ma successivamente il Tribunale l'aveva dichiarata fallita sulla base di una consulenza d'ufficio espletata al di fuori del contraddittorio, dalla quale aveva tratto il convincimento - peraltro erroneo - che i beni offerti non avrebbero potuto soddisfare i debiti, neppure nella misura minima prevista dalla legge; convincimento che oltretutto avrebbe dovuto formarsi in una fase successiva alla verifica sulla ammissibilità del concordato, nella fase cioè relativa alla valutazione sulla convenienza economica della proposta. La Curatela ed alcuni creditori si costituirono chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale rigettò l'opposizione e il M., nella duplice qualità sopra richiamata, propose appello, reiterando le proprie argomentazioni. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 27 marzo 2006, ha parzialmente accolto il gravame, dichiarando la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento e confermando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni. La Corte distrettuale, ritenuto infondato l'appello per la parte in cui si lamentava l'anticipazione della verifica, da parte del Tribunale, delle condizioni previste dalla L. Fall., art. 162 (nel testo previgente), ha però ritenuto che tale disposizione, come emendata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 110/1972, esige, a tutela del diritto di difesa, l'audizione del debitore anche in relazione alle circostanze, ostative all'ammissione al concordato, che siano state eventualmente acquisite d'ufficio o agli elementi offerti dai creditori o dal Pubblico Ministero, onde porre il debitore stesso in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni. Ha quindi constatato la Corte di merito che nella specie la società debitrice è stata sentita solo in relazione alle istanze di fallimento presentate nei suoi confronti, mentre la sua proposta di concordato è stata ritenuta inammissibile con la sentenza di declaratoria del fallimento - unica complessiva statuizione - senza aver avuto contezza della nomina e soprattutto delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente d'ufficio che il Tribunale aveva, successivamente alla audizione, incaricato di accertare se i beni offerti in cessione fossero sufficienti ad assicurare il pagamento dei crediti. Ha pertanto ritenuto la Corte che alla violazione del diritto di difesa, così posta in essere, consegua l'illegittimità (del decreto di inammissibilità della proposta di concordato e) della sentenza di fallimento. Avverso tale sentenza, la Curatela del fallimento della Costruzioni Marino di Luigi e Geom. Luciano s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui resiste il Geom. M.L., in proprio e nella qualità di socio accomandatario. Gli intimati creditori istanti non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la Curatela denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (L. Fall., artt. 15, 160, 161 e 162), deducendo che la lettura data dalla Corte territoriale della tutela del diritto di difesa del debitore sarebbe eccessivamente formale, dovendo invece ritenersi sufficiente a tal fine la audizione nella fase prefallimentare nel corso della quale viene avanzata la proposta di concordato, senza necessità di una nuova audizione del predetto in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'omologazione del concordato stesso. Il motivo è infondato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 1 n. 11288/1999) che la disposizione dettata dalla L. Fall., art. 162, anche nel testo - emendato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 110 del 1972) - anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007, esige l'audizione del debitore ed anche la contestazione di eventuali circostanze, ostative all'ammissione al concordato, che siano state acquisite d'ufficio o emergano dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero: è necessario, cioè, secondo quanto precisato da questa Corte (Sez. 1 n. 9491/1991), che sussista una corrispondenza tra i fatti emersi nel corso delle indagini e la contestazione dei fatti al debitore, qualunque possa esserne la fonte di cognizione - acquisizione d'ufficio, dichiarazioni di privati, allegazioni del p.m. - e indipendentemente dal grado e dalla gravità della fonte stessa. Tale necessità inderogabile di tutela del diritto di difesa può ritenersi soddisfatta ogni qual volta il debitore sia stato posto in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni (cfr. Sez. 1 n. 8924/1992): non è, quindi, soddisfatta nel caso, qui ricorrente, in cui al medesimo, già sentito sulle istanze di fallimento proposte nei suoi confronti, non sia stata data la possibilità di controdedurre sulle risultanze della consulenza d'ufficio successivamente disposta dal Tribunale al fine di delibare la proposta di concordato avanzata dal debitore pochi giorni dopo la sua audizione in sede prefallimentare. Nè può in contrario farsi riferimento all'orientamento, più volte espresso in passato da questa Corte in relazione al disposto della L. Fall., art. 160, vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 80 del 2005 (cfr. ex multis: Sez. 1 n. 11439/1992; n. 4234/1994), secondo cui non era necessaria una nuova convocazione del debitore per dichiarare il fallimento dopo che egli fosse stato sentito nell'ambito della procedura di valutazione della proposta di concordato: la ragione di tale orientamento, invero, non risiedeva in una interpretazione riduttiva del diritto di difesa del debitore bensì nella sostanziale identità del presupposto oggettivo (lo stato di insolvenza) della procedura di concordato preventivo e di quella di fallimento, sul quale quindi il debitore era già stato posto in grado di controdedurre nell'ambito della prima procedura. Non altrettanto può dirsi, invece, nel caso in esame, nel quale il debitore non è stato posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa in relazione agli elementi che il Tribunale, dopo la sua audizione in sede prefallimentare, ha acquisito d'ufficio ai fini della delibazione della ammissibilità della proposta di concordato. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, in complessivi Euro 5.200,00 - di cui Euro 200,00 per esborsi - oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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