Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 16/10/2012 n. 17767
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
Giurisprudenza
Visite: 305
Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2012, n. 17767
Giurisprudenza
Visite: 305
Giurisprudenza
Visite: 305
Sulla natura non privilegiata delle penalità derivanti dal mancato pagamento della T.I.A.
Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2012, n. 17767
“La T.I.A., in quanto tassa di scopo che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali cha da questa traggono vantaggio, ha natura di credito privilegiato ex articolo 2752 c.c., con esclusione del privilegio per le relative penalità prive di tale finalità e quindi da considerarsi ammissibili solo in chirografo”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. I - 16/10/2012 n. 17767
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 12736/2009 proposto da:
QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati D'ADDARIO FRANCESCO, ANDREANI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
CURATELA DEL FALLIMENTO NUOVO ALCIONE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)); - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 04/05/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato D'ADDARIO FRANCESCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., incaricata per la gestione e la riscossione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio comunale di riferimento, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento NUOVO ALCIONE s.r.l. Deduceva che la sua istanza di ammissione al passivo, in via privilegiata a norma dell'art. 2752 c.c., comma 3, del credito di complessivi Euro 20.826,20 relativo alle annualità 2006 e 2007 della T.I.A. e relative sanzioni era stata erroneamente accolta solo parzialmente, con esclusione del privilegio. Con decreto depositato il 4 maggio 2009, il Tribunale di Firenze ha accolto l'opposizione relativamente al solo credito per i tributi non versati e per interessi (Euro 14.889,59), rigettandola invece per le sanzioni, alle quali ha ritenuto non estensibile il privilegio in questione. Avverso tale provvedimento la Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte L. Fall., ex art. 99, (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), formulando due motivi, illustrati anche da memoria. La Curatela del Fallimento NUOVO ALCIONE s.r.l. non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con i due motivi la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2752 c.c., e dell'art. 2745 c.c., nonchè vizio di motivazione. Sostiene, in sintesi, che il privilegio generale previsto dall'art. 2752 c.c., comma 3, dovrebbe applicarsi, in via di interpretazione estensiva di tale norma, anche ai crediti per penalità - di cui trattasi - previsto dall'art. 23 del Regolamento Applicativo per la T.I.A. del Comune di Signa, in considerazione della natura non indiscutibilmente sanzionatoria, bensì sostanzialmente risarcitoria, di tali crediti, e quindi della loro assimilabilità ai crediti per gli importi della Tariffa; e che la motivazione del provvedimento impugnato, riconoscendo la legittimità della interpretazione estensiva della norma codicistica in relazione ai soli crediti per la Tariffa e non anche per le penalità, sarebbe contraddittoria.
2.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
2.1.
Il provvedimento impugnato, nel riconoscere al credito per la T.I.A. il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c., comma 3, ha fatto riferimento all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui la T.I.A. continua (quale mera variante della soppressa T.A.R.S.U.) a rivestire natura tributaria (cfr. S.U. n. 3151/2008; Sez. 5 n. 17526/2007; Sez. 1 n. 5297/2009; Sez. 1 n. 2320/12), rientra cioè - analogamente ai contributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue - nell'ambito di quelle entrate pubbliche (locali), definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato (alla luce dei principi indicati da Cass. S.U. nn. 123/07 e 8956/07) dall'esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto ed il beneficio che il singolo ne riceve: la T.I.A. non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro (secondo il Regolamento approvato con D.P.R. n. 158 del 1999) assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale - comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche -, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferita dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro capite. Non si tratta insomma del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costì sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio: ciò quindi in sostanziale continuità (cfr. Corte Cost. ord. nn. 238/09 e 64/10; Cass. S.U. nn. 14903/10 e 25929/11) con la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dall'art. 268 e ss., del citato T.U. n. 1175 del 1931, poi modificata dal D.P.R. n. 915 del 1982, e compiutamente riordinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), che ha istituito la Tariffa. Una volta, poi, stabilita la natura tributaria del credito per la T.I.A., si è ritenuto (cfr. ex multis S.U. n. 11930/10; Sez. 1 n. 17202/11; n. 25242/10; n. 4861/10; n. 5297/09) non precluso dal divieto di applicazione analogica delle norme che stabiliscono i privilegi l'interpretazione estensiva dell'art. 2752, comma 3, secondo la quale il privilegio ivi previsto debba essere riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali (la T.I.A., l'I.C.I., l'I.R.A.P.) non compresi tra quelli contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931, contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l'espressione "legge per la finanza locale" in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata, e ciò in conformità con la finalità del privilegio in questione, costantemente indicata da dottrina e giurisprudenza nell'assicurare effettivamente agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali e quindi ravvisabile indifferentemente sia in riferimento ai crediti per tributi previsti dal T.U. del 1931, sia per quelli per tributi istituiti da leggi successive. 2.2. Del tutto distinti da quelli sin qui richiamati sono invece gli elementi da considerare ai fini della soluzione della ulteriore questione relativa alla estensibilità del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, al credito per penalità, che il Tribunale fiorentino ha escluso. Non utile al riguardo deve ritenersi il richiamo alla interpretazione estensiva di tale norma, alla quale si è fatto ricorso (cfr. sopra) in relazione al rinvio, in essa contenuto, alla legge sulla finanza locale. Il ricorso alla interpretazione estensiva si mostra non utile perchè l'art. 2752, al comma 2, contiene una espressa previsione del privilegio in relazione al credito per sopratasse, ma si riferisce al solo credito tributario per I.V.A., mentre in relazione ai crediti per tributi locali (come la T.I.A.) il comma 3 fa riferimento al solo credito per l'imposta: la diversa disciplina dettata dallo stesso articolo di legge per i due crediti tributar costituisce quindi un serio ostacolo per chi intendesse interpretare la volontà del Legislatore nel senso di estendere il privilegio, in caso di tributi locali, alle sanzioni pecuniarie. Tali argomenti, in effetti, figurano già sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 1 n. 780/1997; n. 1061/1994) per escludere la estensibilità del privilegio, previsto per l'I.R.P.E.F. dall'art. 2752, comma 1, (che del pari non fa riferimento alle sanzioni, ma al solo importo dell'imposta), alle sopratasse, e ricomprendere invece nel privilegio, in applicazione estensiva del disposto dell'art. 2749 c.c., oltre che agli interessi, anche l'indennità di mora, in quanto assolvente alla medesima finalità risarcitoria degli interessi. D'altra parte, neppure può condividersi l'argomento secondo il quale quanto già affermato da questa Corte in relazione alla indennità di mora ed alla sua natura meramente risarcitoria - e non di sanzione afflittiva - varrebbe anche per le penalità di cui si discute, e quindi giustificherebbe una interpretazione estensiva dell'art. 2749 c.c., volta a ricomprendere nel privilegio anche tale credito. Invero, la natura sanzionatoria dello stesso non può essere esclusa - come suggerisce la ricorrente - per il fatto che l'art. 23 del Regolamento comunale attuativo della T.I.A., in base al quale la penalità è irrogata, non ne prevede anche la conversione con altre pene pecuniarie, o non prevede alcuna esimente nè altri istituti tipici delle sanzioni amministrative, atteso che l'applicazione nella specie di tali istituti deriva dalle norme generali in materia di sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 472 del 1997. Si che in effetti tale argomento non supera i limiti di una petizione di principio. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, senza provvedere al regolamento delle spese di questo grado, non avendo l'intimato svolto difese.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012
Norme
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie