Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla non prededucibilità del credito del difensore per l’attività prestata nell’interesse del solo amministratore
Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166

“L’opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa, non consente l’ammissione del credito professionale in prededuzione (la Corte si è così pronunciata nell’opposizione allo stato passivo presentata da un avvocato al fine di ottenere l’ammissione con il rango della prededucibilità di un credito per prestazioni professionali effettuate per la consulenza extragiudiziale e l’assistenza del debitore nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato. La Corte ha negato l’ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali poiché tali attività professionali erano state svolte nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’amministratore e non dei creditori, rivelandosi peraltro inutili se non dannose per la massa fallimentare)”. (in
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Cassazione civile sez. I - 10/5/2012 n. 7166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27720/2010 proposto da: C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso l'avvocato SIMONELLI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TONELLOTTO MARCO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTARE AREAMAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona della Curatrice Dott.ssa A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 11/10/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2012 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARIO MELILLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato ALBINI CARLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per, in via principale rigetto, in subordine accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo e rigetto degli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 30 settembre - 11 ottobre 2010 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento Areamaglia s.r.l. in liquidazione proposta dall'avv. C. M., per ottenere l'ammissione in prededuzione del proprio credito per prestazioni professionali, svolte per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un subprocedimento ex art. 173 legge fallimentare, e in occasione della sua reiterazione, a seguito di rinunzia alla prima domanda. Motivava che non era stata fornita alcuna prova con data certa dell'incarico di consulenza ricevuta, nè, a fortiori, del suo svolgimento; - che le prestazioni nel sub procedimento L. Fall., ex art. 173, erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori; - che la seconda domanda di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con la conseguente dichiarazione di fallimento della società: a riprova della inutilità - e potenziale dannosità, anzi - della predetta iniziativa, che non ne giustificava l'onere delle spese di difesa a carico della massa dei creditori. Avverso il provvedimento, notificato il 15 ottobre 2010, l'avv. C. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato il 15 novembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria. Deduceva: 1) l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo del 31 ottobre 2008, per Euro 6.582,00 oltre accessori e spese; 2) l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine al credito di Euro 2306,00 per l'assistenza prestata nel procedimento ex art. 26 legge fallimentare promosso dall'Areamaglia s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva negato l'autorizzazione a proseguire l'esecuzione di un contratto; 3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l'attività resa nel procedimento L. Fall., ex art. 173; 4) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'attività prestata nella predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo. 5) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di ammissione del credito per attività resa in materia stragiudiziale. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Areamaglia srl in liquidazione. All'udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. Il motivo è infondato. E' del tutto evidente che il rigetto della domanda in ordine al predetto credito è implicito e la sua motivazione assorbita da quella della specifica reiezione dell'istanza di ammissione del credito per onorari relativi sia al subprocedimento L. Fall., ex art. 173, promosso per atti di frode compiuti in occasione proprio della presentazione di domanda di concordato preventivo, sia per assistenza professionale prestata per la stesura della seconda proposta di concordato preventivo, dichiarato poi inammissibile. Nell'uno nell'altro caso, infatti, il Tribunale di Vicenza ha valutato l'opera intellettuale di nessuna utilità per la massa dei creditori; per di più, prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano alcun plausibile salvataggio dell'impresa, destinata al fallimento. Con il secondo motivo si censura l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione in prededuzione del credito di Euro 2306,00 per assistenza prestata nel procedimento L. Fall., ex art. 26, promosso dall'Areamaglia s.r.l.. Il motivo è manifestamente infondato, trattandosi di attività prestata addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito antagonistico a quello della massa dei creditori. Con il terzo motivo vengono denunziate la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l'attività resa nel procedimento L. Fall., ex art. 173. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in ordine alla assenza del requisito della utilità per la massa dei creditori di prestazioni difensive svolte nell'interesse personale di chi era stato indicato come responsabile di atti in frode degli stessi creditori. Il quarto motivo, relativo alla predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo, è inammissibile, risolvendosi in una contestazione nel merito dell'accertamento del tribunale ed in un generico richiamo ad argomentazioni esposte in sede di opposizione, non riportate nel ricorso. Per le medesime ragioni appare inammissibile l'ultimo motivo, volto ad un sindacato della valutazione degli tribunale circa l'assenza di prova, con data certa, dell'incarico di consulenza, come pure dell'effettiva attività svolta: sulla base, ancora una volta, di una relatio ad argomentazioni svolte nell'atto di opposizione allo stato passivo. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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