Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 8/4/2013 n. 8533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
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Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533
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Sulla prededucibilità dei debiti per prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e alla redazione del concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533
“L’articolo 111, comma 2, L.F. indica come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali, tra i quali rientra quello contratto per prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e alla redazione di un concordato preventivo”. (in www.ilcaso.it) “L’articolo 182-quater L.F., nella formulazione di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale consentiva di riconoscere la prededuzione solo al credito del professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario (sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo), non autorizza un’interpretazione restrittiva dell’articolo 111, comma 2, L.F., tanto più alla luce della riscrittura dell’articolo 182-quater ad opera della legge 7 agosto 2012, n. 134, la quale ha eliminato la limitazione al riconoscimento della prededuzione prevista nella precedente formulazione”. (in www.ilcaso.it)
Cassazione civile sez. I - 8/4/2013 n. 8533
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da: F.P., elettivamente domiciliato in Roma, via S. Pellico 24, presso l'avv. VALVO GIUSEPPE, che con l'avv. Roberto Marinoni lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
Fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. in persona del curatore; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7205/11 del 26.5.2011; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni; Udito l'avv. Valvo per il ricorrente; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.9.2010 F.P. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l., in prededuzione, della somma di Euro 80.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonchè per la connessa domanda di transazione fiscale. L'istanza veniva disattesa in sede di verificazione dello stato passivo dal giudice delegato, che per l'appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata. Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati dalla L. Fall., art. 111, nè potesse essere compreso nella previsione della L. Fall., art. 182 quater. Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di impugnazione F. ha denunciato violazione della L. Fall., art. 111, con riferimento all'affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa. Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto della L. Fall., art. 111, che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie. La censura è fondata. La L. Fall., art. 111, comma 2, indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato. Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2010, n. 122, vale a dire prima dell'introduzione della L. Fall., art. 182 quater. Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti. Il rilievo non è tuttavia condivisibile. Il dettato della L. Fall., art. 111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento. In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n. 122), che hanno comportato una riscritturazione della L. Fall., art. 182 quater, così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione. Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per la quale il credito del F. deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto. La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ammette al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. il credito di F. in prededuzione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013
Norma
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.
II.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato (2).
III.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).
Comma abrogato (4)
IV.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci (5), sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole “da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(4) Comma abrogato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” con le parole “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
- http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0387/index.html Relazione della Banca d’Italia, settembre 2017, n. 387
- Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo (link da bancaditalia.it)
- Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011
Istruzioni per gli intermediari creditizi
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
I) Sulla prededucibilità endoconcordataria dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali
III) Sulla prededucibilità del credito del professionista svolgente attività funzionale alla procedura concorsuale
IV) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali
V) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
VI) Sulla ratio della postergazione da finanziamento soci anche rispetto alle s.p.a.
VII) Sulla natura non decisoria dei provvedimenti sulla prededuzione assunti in sede di ammissione
VIII) Sui finanziamenti “ponte” dei soci
IX) Sulla prededucibilità dei finanziamenti negli A.D.R.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie