Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla prededucibilità del credito ICI
Cassazione civile, sez. VI, 28 marzo 2012, n. 5035

“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell’ipotesi in cui l’immobile sia compreso nel fallimento, gli oneri fiscali sono a carico dell’assuntore del concordato fallimentare omologato che si impegni al pagamento delle spese di procedura, perché tra queste, ai sensi dell’articolo 111 L.F., rientrano, come debiti prededucibili, anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, né il creditore del tributo è tenuto ad insinuarsi al passivo, potendo soddisfarsi direttamente sul ricavato della vendita dell’immobile in via preferenziale, ed essendo l’assuntore l’unico obbligato ad eseguire le obbligazioni derivanti dal concordato”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. VI - 28/3/2012 n. 5035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. MERONE Antonio - Presidente
- Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere
- Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere
- Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere
- Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11310-2010 proposto da:
COMUNE DI MORZUNO (BO) (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e difende, giusta delibera comunale e giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
F.M.G.; - intimata - avverso la sentenza n. 13/10/2010 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 14.12.09, depositata il 25/01/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO; udito per il ricorrente l'Avvocato Carlo Arnulfo (per delega avv. Rita Colleluori) che si riporta agli scritti. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, a sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "Con sentenza del 25 gennaio 2010 la CTR dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello proposto da F.M.G., assuntrice del concordato fallimentare della soc. coop. Campeggiatori Bolognesi, nei confronti del Comune di Montano, annullando gli avvisi di accertamento notificati il 28 dicembre 2005 per l'ICI dovuta durante i periodi d'imposta coincidenti con la procedura concorsuale (1995- 2000). Ha motivato la decisione ritenendo che tali oneri fiscali fossero estranei a quelli assunti dalla F. con il concordato omologato (spese di procedura, crediti ammessi in via privilegiata e quelli ammessi al passivo in via chirografaria al 28 maggio 1998) e regolarmente eseguito, atteso che il Comune non aveva insinuato la propria pretesa in sede concorsuale. Con atto spedito il 23 aprile 2010, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la F. non si è costituita. Con l'unico motivo la ricorrente fondatamente denuncia vizi di motivazione (contraddittoria, illogica e omessa), avendo il giudice d'appello trascurato che tra gli oneri posti a carico dell'assuntrice del concordato c'erano espressamente le "spese di procedura" tra le quali rientravano anche i crediti ICI del periodo della procedura concorsuale. Il mezzo è fondato. Dalla sentenza di appello si rileva che la procedura concorsuale a carico della soc. coop. Campeggiatori Bolognesi si era aperta il 29 marzo 1995 e che, omologato il concordato in data 16 maggio 2000, esso era stato regolarmente adempiuto dall'assuntrice F. ed era culminato nel decreto di trasferimento del 12 dicembre 2000. Nel concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita in sede di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l'assuntore medesimo è privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la definitiva omologazione del concordato può essere fatta valere nei soli confronti del fallito (Sez. 1, 4698/2011). Nella specie, dalla stessa sentenza impugnata, si apprende però che il concordato omologato prevedeva, a carico dell'assuntrice F., "l'onere di soddisfare le spese della procedura, i crediti ammessi in via privilegiata e quelli ammessi al passivo in via chirografaria al 28 maggio 1998". Dunque, nel momento in cui il giudice d'appello applica all'ICI l'esenzione per i crediti emersi dopo il 28 maggio 1998, trascura che il concordato prevedeva anche il pagamento delle spese della procedura. L'art. 111 L.Fall. le pone in preduzione, quali crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali. La giurisprudenza considera debiti contratti per l'amministrazione del fallimento anche quelli di natura fiscale, maturati in corso di procedura o per essa (cfr. Sez. 1, 21643/2010, sull'INVIM decennale, e Sez. U, 7039/1982, sulla registrazione di patto sociale). Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa - ai sensi della D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 (nel testo vigente ratione temporis) - l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il previo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione. Dunque, nel corso delle procedure di fallimento e di l.c.a. e sino al decreto di trasferimento gli obblighi fiscali relativi all'ICI restano sospesi, operando il successivo soddisfacimento in prededuzione del soggetto attivo, non tenuto ad insinuarsi al passivo (Sez. 5, Sentenza n. 15478 del 30 giugno 2010). Con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento, però, si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore (Sez. 5, Sentenza n. 2400 del 03/03/2000) e tra esse v'è, nella specie, "il pagamento integrale come per legge delle spese di procedura". Il giudice di appello ha, invece, trascurato di esaminare l'inclusione del tributo in questione (ai sensi dell'art. 111 L.F.) tra le "spese di procedura" quale debito per l'amministrazione del fallimento. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1". Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'unica parte costituita; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello in relazione alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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