Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione di procedure concorsuali Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336

“Il precetto dell’articolo 111, comma 2, L.F. è chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti, quali quelli del professionista presentatore il concordato preventivo, sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell’introduzione dell’articolo 182-quater L.F., a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nell’articolo 111, cit. (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata), contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento”. (massima redazionale)

Cassazione civile sez. VI - 25/11/2013 n. 26336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24772-2011 proposto da: V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENINI 12, presso lo studio dell'avvocato SPINGARDI LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRACUTI FABRIZIO unitamente a sè medesimo, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO NUOVA ORSA MAGGIORE SRL in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell'avvocato LETTIERI MARTA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARROZZINI ROBERTO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto nel procedimento R.G. 414/2010 del TRIBUNALE di FERMO del 21.3.2011, depositato l'8/09/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO; udito per il controricorrente l'Avvocato Roberto Marrozzini che si riporta agli scritti; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che non condivide la relazione scritta e conclude per il rigetto del ricorso e per la pubblica udienza.
FATTO E DIRITTO
L'avvocato V.G. prestò la propria opera professionale in favore della Nuova Orsa Maggiore s.r.l., in nome e per conto della quale presentò due domande di ammissione al concordato preventivo. L'adito tribunale di Fermo accolse la prima domanda, ma l'ammissione della società al concordato venne meno per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla L. fall., art. 177, comma 1. La seconda domanda fu invece dichiarata inammissibile e il tribunale, contestualmente al decreto emesso ai sensi della L. Fall., art. 162, dichiarò il fallimento della società. L'avv. V. chiese l'ammissione dei crediti professionali vantati in relazione alla prima ed alla seconda procedura che quantificò, rispettivamente, in Euro 350.739,52, di cui domandò collocazione in prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, ed in Euro 204.563,94, di cui domandò collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 2. Il G.D. ammise il primo credito al privilegio, per la minor somma di Euro 139.838,62, pari allo 0,7% del valore della pratica e dichiarò assorbito in tale importo il compenso relativo alla seconda domanda di concordato. L'opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dall'avv. V. contro il provvedimento è stata rigettata dal tribunale di Fermo, con decreto dell'8.9.011. Il tribunale, dopo aver respinto l'eccezione sollevata dall'opponente, di difetto di legittimazione processuale del curatore, costituitosi in giudizio senza richiedere l'autorizzazione del G.D., ha ritenuto generica la censura con la quale il V. aveva lamentato l'applicazione del coefficiente dello 0,7%, sul valore della pratica, di poco superiore ai minimi tariffari, aggiungendo che la decisione trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande; ha quindi escluso che il credito potesse essere ammesso in prededuzione, rilevando che l'art. 182 quater, introdotto dal D.L. n. 48 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che doveva ritenersi norma avente valore interpretativo, aveva chiarito che l'unico credito funzionale all'apertura della procedura di concordato perciò prededucibile nel successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel decreto di ammissione. Il provvedimento è stato impugnato dall'avv. V. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Nuova Orsa Maggiore ha resistito con controricorso. 1) Con il primo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 31, il ricorrente sostiene che il curatore, per potersi costituire ritualmente in giudizio, avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato al fallimento. Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che fra i giudizi di contestazione dei crediti, nei quali, a norma della L. Fall., art. 31, comma 2, così come novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, rientrano tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo contemplati dalla L. Fall., art. 98. (Cass. n. 7918/012). 2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe drasticamente ridotto la misura del compenso in base ad argomentazioni lacunose. Il motivo appare inammissibile, sia perchè assolutamente generico, sia perchè non rivolge alcuna critica all'assunto del tribunale secondo il quale la riduzione operata trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande di concordato. 3) Con il terzo ed il quarto motivo l'avv. V. lamenta che al credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva, per un verso, che L. Fall., art. 182 quater, è norma inapplicabile al caso di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale. I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono manifestamente fondati. Al di là della palese inapplicabilità al caso di specie della L. Fall., art. 182 quater, va infatti rilevato che la valorizzazione dell'introduzione di tale norma a sostegno di un'interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale dettata dalla L. Fall., art. 111, comma 2, (tale da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare (Cass. n. 8533/013). Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; inoltre, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte potrebbe decidere nel merito, riconoscendo la collocazione in prededuzione del credito dell'avv. V. già ammesso al passivo. Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio, ritenutane l'opportunità, rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013
Norme

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

I.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
 
 
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

  • Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Tutta la Giurisprudenza

Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme

 

II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 

VIII) Sulla natura privilegiata del credito IRAP sin dalla sua introduzione

 

IX) Sulla riconoscibilità del privilegio ad un credito in forza della sua causa

 

X) Sulla natura privilegiata del credito per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, del fideiussore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 472/97

 

XI) Sugli interessi del creditore ipotecario a seguito dell’avvenuto fallimento

 

XII) Sulla natura non privilegiata del credito CONAI

 

XV) Sul professionista presentatore

 

XVI) Sulla prededucibilità dei cd. finanziamenti anomali

 

XVII) Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria

 

XVIII) Sul pagamento prededucibile del subappaltatore negli appalti pubblici

 

XIX) Sui criteri determinativi del compenso professionale in caso di previo accordo scritto

 

XX) Sulla surroga anche nel privilegio del subcommittente pagatore del credito dei lavoratori dipendenti del subappaltatore

 

XXI) Sul tempo di pagamento del compenso professionale

 

XXIII) Sulla non prededucibilità delle prestazioni professionali rese in funzione di un Piano Attestato di Risanamento

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXIV) Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode

 

XXVIII) Sulla prededuzione in consecutio

 

XXIX) Sulla sorte dei creditori prelatizi in caso di infruttuoso esito sui beni su cui insiste la prelazione

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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