Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza. In analogia con quanto previsto dalla legge fallimentare agli artt. 162, comma 2, e 179, comma 1, (in caso di mancata ammissione alla procedura e di mancata approvazione del concordato da parte dei creditori) la revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è impugnabile con reclamo e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando non abbia carattere decisorio e cioè non sia fondata sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la decisorietà è acquisita soltanto con la dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il debitore può proporre nuova domanda di concordato”.
(Giustizia Civile Massimario 2014)
Norma

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

I.
Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II.
Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
III.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
 
 
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
Non sono presenti casi di prassi per questo articolo.

Tutta la Giurisprudenza

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

Art. 162 L.F. Inammissibilità della proposta

 
 
 

VI) Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo

 

VII) Sulla reclamabilità del provvedimento di revoca per mancata approvazione del concordato da parte dei creditori

 

X) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato

 

XIV) Sulla discrezionalità della concessione del termine ex art. 162 co. 1 L.F.

 

XVI) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVIII) Sull’obbligo di audizione del debitore in sede di dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva

 

XIX) Sull’abuso dello strumento concordatario

 

XX) Sulla prededucibilità dei crediti professionali

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image