Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2016, n. 17297 (Rel. Lamorgese)
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“Ai fini della valutazione circa l’ammissibilità della proposta di concordato preventivo non rileva la data di deposito della sentenza di dichiarazione di fallimento in cancelleria, ma la sua pubblicazione, che deve avvenire necessariamente tramite l’attestazione del cancelliere. Non è infatti possibile leggere l’art. 133 c.p.c. distinguendo il comma 1, che attribuisce al deposito l’efficacia di rendere pubblica la sentenza, dal comma 2, che stabilisce in capo al cancelliere l’obbligo di dare atto del deposito. Ne segue che senza attestazione del cancelliere non vi è pubblicazione della sentenza e, di conseguenza, la domanda di concordato può venire accolta impedendo temporaneamente la dichiarazione di fallimento.”
Nota redazionale: la sentenza si pone in aperto contrasto con Cassazione civile sez. VI 17 agosto 2016 n. 17156
(massima DeJure)
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