Cassazione Civile, Sez.I, 21 giugno 2024, n.17248 (Rel. Dongiacomo)
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Cassazione Civile, Sez.I, 21 giugno 2024, n.17248 (Rel. Dongiacomo)
“In materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa, gode della prededuzione cd. “funzionale” prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza e siano, come tali, in forza di un giudizio ex ante, direttamente funzionali o alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari (art. 14 l.fall.) o alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (art. ex art. 15, comma 8°, l.fall.) onde, per tale via, consentire, attraverso un’anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare, se e quando effettivamente aperta, l’acquisizione dei relativi cespiti da parte dei relativi organi ovvero la loro più rapida e proficua liquidazione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Cassazione Civile, Sez.I, 21 giugno 2024, n.17248 (Rel. Dongiacomo)
“In materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa, gode della prededuzione cd. “funzionale” prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza e siano, come tali, in forza di un giudizio ex ante, direttamente funzionali o alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari (art. 14 l.fall.) o alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (art. ex art. 15, comma 8°, l.fall.) onde, per tale via, consentire, attraverso un’anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare, se e quando effettivamente aperta, l’acquisizione dei relativi cespiti da parte dei relativi organi ovvero la loro più rapida e proficua liquidazione.”
(Antonio Pezzano - il Codice dei Concordati)