Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
Sulla prededucibilità dei crediti anteriori ma comunque funzionali all’interesse della massa
Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
“Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, e di cui al novellato articolo 111 L.F., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. I - 13/12/2013 n. 27926
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME' Giuseppe - Presidente - Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere - Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere - Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere - Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 20527-2010 proposto da: D.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso l'avvocato MIGLIORINO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMATUCCI ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
FALLIMENTO MANGIMIFICIO MERIDIONALE S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott.ssa L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso l'avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CRESCENZI ANNAMARIA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 23/06/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato AMATUCCI ANTONIO che si riporta; udito, per il controricorrente, l'Avvocato CRESCENZI ANNA MARIA che si riporta (e deposita NOTE D'UDIENZA dopo le conclusioni del P.G.); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Mangimificio Meridionale spa veniva dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 30/08 dopo essere stato ammesso alla procedura di amministrazione controllata in data 11/12/2000 (revocata in data 19/2/2001) e, in consecuzione, dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta in data 13/6/2001 e poi omologata con sentenza n. 1717/03 del 13/5/2003. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'azienda, l'avv.to D.M., sulla premessa che ebbe a svolgere su incarico del Mangimificio Meridionale tutta una serie di attività professionali, su mandati conferiti prima dell'ammissione alla prima delle procedure concorsuali minori e in occasione dello svolgimento di queste ultime, presentò istanza di ammissione al passivo per i compensi dovutigli per le dette attività provvedendo a redigere le parcelle relative alle prestazioni rese, classificandole in due blocchi: il primo riguardante le prestazioni svolte fino al momento dell'ammissione del fallito alla prima delle due procedure concorsuali minori, il secondo comprendente le prestazioni svolte durante la pendenza di entrambe le procedure concorsuali minori e fino alla data del fallimento, richiedendo l'ammissione dei corrispondenti crediti al passivo, per le prime in via privilegiata ex art. 2751 Bis c.c. e per le seconde in prededuzione L. Fall., ex art. 111. L'ammissione al passivo ebbe luogo per Euro 118.581,25 al privilegio e per Euro 12.141,11 al chirografo con l'esclusione della prededuzione e di molta parte delle somme richieste in privilegio. Contro tale decisione l'esponente propose rituale opposizione che venne rigettata dal Tribunale con decreto depositato il 23.6.10 con cui si riteneva: 1) che l'opposizione fosse da considerarsi generica per l'assenza di specifiche motivazioni in ordine alle voci non ammesse; 2) che nell'affoliazione della documentazione prodotta mancava la relazione del curatore da cui si potersi evincere che gli organi della curatela avevano tratto vantaggio dall'opera professionale svolta dall'esponente; 3) che la prededuzione L. Fall., ex art. 111 non spettava; 4) che non erano fondate le lamentele prospettate in ordine all'applicazione degli scaglioni tariffari e ad alcune specifiche lamentate esclusioni di compensi. Avverso detta decisione ricorre per cassazione di D.M. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il fallimento anche note d'udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della prededuzione per le attività svolte nel corso della procedura di amministrazione controllata e di quella di concordato preventivo. Sostiene che alla fattispecie va applicato la L. Fall., art. 111, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 secondo cui "sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1". Deduce che le prestazioni da esso svolte nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo antecedenti la dichiarazione di fallimento furono necessariamente svolte in occasione ed in funzione di quelle procedure e, pertanto, il credito ad esse afferenti doveva riconoscersi in prededuzione nella consecutiva procedura fallimentare. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito , interpretando la L. Fall., art. 111 nella sua nuova versione, che ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (Cass 3402/12). Alla luce di tali principi in relazione alle procedure minori è stato precisato che lo scopo del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo L. Fall., art. 111, per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. (Cass. 8534/13). Il dato che emerge dalla citata giurisprudenza è che, a prescindere dal dato temporale, la condizione perchè il credito conseguente all'attività svolta da un professionista per conto dell'impresa possa essere riconosciuto in prededuzione è che la detta attività sia stata funzionale con la finalità di risanare l'impresa e sia stata utile per i creditori. La motivazione conclusiva fornita dal tribunale di Salerno per escludere la prededuzione è stata che le attività di sui si chiedeva l'ammissione; " a) non sono pertinenti a beni del fallimento e o delle precedenti procedure concorsuali; b) non sono riconducibili ad attività degli organi fallimentari (e/ o delle precedenti procedure concorsuali, atteso che non sono state contratte dagli organi fallimentari, durante la procedura e per le finalità della medesima procedura; c) sono richiesti(e) da soggetto con il quale il fallimento (e/o le precedenti procedure concorsuali) non ha rapporti giuridici; sono sforniti di un titolo giuridico originante la pretesa; d) sono richiesti(e) senza allegare idonea documentazione attinente il risultato utile dell'attività compiuta (salvo nei casi in cui vi è il provvedimento giurisprudenziale conseguito)". Tale motivazione comprende le condizioni di esclusione del privilegio desumibili a contrario dalla dianzi citata giurisprudenza e, cioè, che le prestazioni effettuate non erano pertinenti a beni del fallimento o delle precedenti procedure concorsuali e non vi era documentazione idonea a dimostrare l'utilità delle stesse (con eccezione di quelle per le quali era stato conseguito un provvedimento giurisdizionale). Tale motivazione non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente. Nessuna concreta argomentazione specifica, al di là di deduzioni giuridiche, si rinviene infatti nel ricorso in ordine alla specificazione di quali siano state le attività svolte e quale sia stata la loro utilità per la procedura. Nel ricorso (pg. 10) si rinviene solo un elenco numerico delle parcelle in relazione alle quali si chiede il pagamento in prededuzione ma nulla viene riferito circa quale attività esse abbiano comportato e quali conseguenze per le procedure. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla quantificazione degli importi spettanti nonchè in ordine alla decorrenza del biennio in riferimento al quale era stato riconosciuto il privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c.. Quanto a quest'ultima doglianza, la stessa è inammissibile oltre che infondata. Il Tribunale ha rigettato la censura sul punto (v. foglio 14) ribadendo che il privilegio andava riconosciuto per il biennio antecedente la cessazione della prestazione dell'incarico trattandosi di diritti che maturano con le singole prestazioni. Sul punto ha anche fornito adeguata motivazione (v. pag. 19 n. 565) citando la sentenza di questa Corte n. 28876/05 ove è chiarito che in riferimento ai compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis c.c., n. 2 - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione - va interpretato nel senso che mentre per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, ancorchè alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione. (Cass. 28876/05). Quanto alle censure relative agli importi spettanti, il Tribunale ha proceduto ad un analitico esame dei conteggi dei compensi contenuti nelle tabelle contenute nel fascicolo fallimentare analizzando i singoli procedimenti (v. pag 16-19 del decreto). Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione sono del tutto generiche omettendo di censurare specificatamente le voci ritenute non congrue. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine alle ulteriori doglianze quali: la non corrispondenza tra le parcelle da esso presentate e quelle dei conteggi della curatela; il mancato riconoscimento del blocco delle parcelle richiesto al privilegio; la violazione del diritto di difesa in relazione al riconoscimento in chirografo della somma di Euro 72.741,11. Le stesse sono infatti basate su apodittiche affermazioni non inserite in un adeguato contesto esplicativo e, come tali, oltre che prive di specificità anche di difficile comprensione. Quanto infine alla determinazione dello scaglione tariffario cui rapportare la liquidazione degli onorari applicato dal Tribunale in modo indeterminato, la doglianza è inammissibile. La stessa è stata proposta sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè vizio di motivazione (v cass a 3651/07), mentre invece il vizio dedotto sarebbe una violazione di legge onde il motivo doveva proporsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso va in conclusione respinto. Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I) Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (d)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (c)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (b)
- Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28364 (Rel. Ferro) (a)
- Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2018, n. 18488 (Rel. Fichera)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 07 ottobre 2016, n. 20113 (Rel. De Chiara)
- Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
- Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2016, n. 14536
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9995
- Cassazione civile, sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3003
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1513
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2012, n. 3402
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3581
II) Sulla prededucibilità dei crediti professionali
- Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2021, n. 10885 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4710 (Rel. Amatore)
- Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639 (Rel. Fidanzia)
- Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12964 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2018, n. 7974 (Rel. Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30204 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 9 agosto 2017 n. 19912 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14887 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. I, 24 maggio 2017, n. 12994 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108 (Rel. Ragonesi)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14813
- Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7579
- Cassazione civile, sez. VI, 04 novembre 2015, 22450
- Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15951
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2015, n. 15950
- Cassazione civile, sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9845
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2015, n. 4486
- Cassazione civile sez. I, 06 febbraio 2015, n. 2264
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 30 gennaio 2015, n. 1765
- Cassazione civile sez. I, 10 settembre 2014, n. 19013
- Cassazione civile sez. VI, 09 settembre 2014, n. 18922
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2014, n. 8958
- Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6031
- Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2014, n. 5098
- Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27926
- Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26336
- Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8534
- Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2013, n. 8533
- Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2012, n. 7166
- Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, n. 8222
- Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3582
III) Sulla prededucibilità dei crediti tributari
V) Sulla natura del credito professionale in caso di associazione tra professionisti
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19735 (Rel. Di Marzio)
- Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2016, n. 17287 (Rel. De Marzo)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285 (Rel. Di Virgilio)
- Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285
- Cassazione civile, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17027
- Cassazione civile, sez. VI, 2 luglio 2012, n. 11052
- Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455