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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24038

“Atteso che è venuta meno la distinzione tra credito fondiario e credito edilizio e che l’art. 38 TUB non prevede che tale credito sia caratterizzato dallo scopo, si deve escludere che la natura fondiaria di un credito bancario sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, necessariamente assistito da garanzia ipotecaria di primo grado. Infatti la norma de qua non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario (nella specie, sulla base di tali principi, è stata confermata la natura fondiaria di un credito bancario relativo ad un finanziamento concesso al fallito anche per la ristrutturazione di un debito residuo e con iscrizione ipotecaria non di primo grado)”. (massima redazionale)
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