Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2013, n. 8690
“La natura commerciale od agricola di un’impresa, rilevante al fine di stabilire se la stessa sia soggetta a fallimento ai sensi dell’articolo 1, 1° comma del R.D. n. 267 del 1942, deve essere accertata sulla scorta di criteri generali ed uniformi, valevoli per l’intero territorio nazionale. Ne consegue che l’apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, in presenza dei quali deve essere esclusa l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore che le eserciti, va principalmente condotto alla luce del disposto dell’articolo 2135 comma 3° c.c., integrato dalle previsioni della legge n. 96 del 2006, intitolata “disciplina dell’agriturismo”, che ha fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell’emanare le proprie normative in materia. Entro tale cornice, gli specifici criteri valutativi previsti dalle singole leggi regionali possono sicuramente fungere da supporto interpretativo, ma non possono rivestire carattere decisivo, posto che la loro assunzione a parametri vincolanti per la definizione del rapporto di connessione potrebbe condurre a risultati diversi da regione a regione pur partendo dall’analisi di identici dati aziendali”. (www.dejure.it)
Cassazione civile sez. I - 10/4/2013 n. 8690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).
Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
I) Sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 L.F.
II) Sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo
III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali
IV) Sulla prova del mancato superamento dei limiti-soglia
V) Sui poteri istruttori del giudice
VI) Sugli elementi valutabili ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità
VII) Sui rapporti tra l’articolo 18 e l’articolo 1 L.F.
VIII) Sul nomen iuris del fallimento del socio
IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede
X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999
XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XIV) Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
XV) Sullo stato d' insolvenza
XVI) Sulla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali
I) Sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 L.F.
II) Sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo
III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali
IV) Sulla prova del mancato superamento dei limiti-soglia
VI) Sugli elementi valutabili ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità
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- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22146
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VII) Sui rapporti tra l’articolo 18 e l’articolo 1 L.F.
IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede
X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999
XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XIV) Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
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