Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2019, n. 13850 (Rel. Vella)
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“Sulla premessa che comunque il giudizio prefallimentare, in quanto non esecutivo ma meramente cognitivo, non si sospende ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44 del 1999, in ogni caso tale eccezionale normativa, mirando a realizzare un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del singolo debito, va applicata unicamente rispetto alle tassative ipotesi ivi previste e quindi comporta solo il riconoscimento della sospensione prevista dall'art. 20, co. 1, con riguardo ai singoli crediti implicati, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza ex art. 5 L.F. in relazione a tutti i restanti debiti eventualmente non regolarmente onorati.”
Precedenti citati: Cass. 1582/2017
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
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