Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul calcolo dell’attivo patrimoniale in riferimento all’attività del piccolo imprenditore Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2009, n. 17553
“Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama l’articolo 1, secondo comma, lett. a), L.F. (nel testo modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e di cui è espressione lo stesso articolo 2424 cod. civ., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I – 29/7/2009 n. 17553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Vincenzo - Presidente
- Dott. NAPPI Aniello - Consigliere
- Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
- Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.R., domiciliato in Roma, via Agri 3, presso l'avv. MORMINO I., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
Fallimento edilizia Todaro di Renato Todaro; - intimato -
contro
Ra.te.co. di Rosa Stagno; - intimato -
contro
Genesis ceramiche s.a.s.; - intimato - Avverso la sentenza n. 752/2008 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 9 giugno 2008; Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi; udito per il ricorrente il difensore avv. Mormino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Udite le conclusioni del P.M., Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da T.R. avverso la sentenza che il (OMISSIS) ne aveva dichiarato il fallimento a istanza della Ra.te.co. di Rosa Stagno e della Genesis ceramiche s.a.s.. Hanno ritenuto i giudici del merito: a) che T.R. è assoggettabile a fallimento, perchè l'attivo patrimoniale della sua impresa, determinato a norma dell'art. 2424 c.c., ha superato il limite di Euro trecento, nei tre anni antecedenti la data di deposito delle istanze di fallimento, risultando dagli stati patrimoniali esibiti dallo stesso debitore di Euro 332.127,89 nel 2004, di Euro 344.489,33 nel 2005 e di Euro 341.648,54 nel 2006; b) che sussiste lo stato di insolvenza di T.R., come si desume dai numerosi protesti per complessivi Euro 272.550,94 subiti negli anni 2005 e 2006 e dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva intentata nei suoi confronti dalla creditrice Genesis s.a.s.. Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione T.R., che propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria. Non hanno spiegato difese gli intimati.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, artt. 2214 e 2424 c.c.. Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbi ano determinato l'attivo patrimoniale della sua impresa sulla base dell'art. 2424 c.c., relativo alle società obbligate alla tenuta del bilancio, senza considerare che egli, quale piccolo imprenditore, era esentato a norma dell'art. 2214 c.c., dall'osservanza delle disposizioni sui libri obbligatori e le altre scritture contabili. Aggiunge che comunque, anche in applicazione dell'art. 2424 c.c., non possono essere computate nell'attivo patrimoniale le rimanenze di magazzino, posto che in ragione del costo sopportato per il loro acquisto rappresentano una posta passiva, corrispondente ai debiti verso le banche o verso i fornitori. Sicchè i giudici del merito avrebbero dovuto escludere anche la condizione di assoggettabilità al fallimento prevista dall'art. 1, lett. a), oltre alle condizioni di cui alle lett. b) e c), legge Fall. riformata. Nel formula re i prescritti quesiti di diritto, pertanto, chiede che la corte accerti se l'art. 2424 c.c., sia applicabile ai piccoli imprenditori e se le rimanenze di magazzino invendute costituiscano attivo patrimoniale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, e della L. Fall., art. 5, sostenendo che lo stato di insolvenza, vanamente accertato dalla Corte d'appello, è irrilevante nei confronti del piccolo imprenditore.
2.
Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici del merito non hanno affatto applicato nei confronti del ricorrente l'art. 2424 c.c., in violazione dell'art. 2214 c.c., che esenta il piccolo imprenditore dalla tenuta di determinate forme di contabilità. Hanno fatto riferimento all'art. 2424 c.c., quale criterio normativo per definire il concetto di "attivo patrimoniale", cui allude la L. Fall., art. 1, riformata. Ma è in primo luogo la logica contabile, cui si richiama la L. Fall., art. 1, riformata e di cui lo stesso art. 2424 c.c., è espressione, a imporre i criteri per distinguere le poste attive dalle poste passive nella situazione patrimoniale di un'impresa. E non v'è dubbio alcuno che le rimanenze di magazzino debbano essere computate nell'attivo patrimoniale, come il valore di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'impresa, mentre nei passivo patrimoniale vanno computati i debiti eventualmente contratti per l'acquisto di quegli stessi beni. Sicchè, ove le merci acquistate e rimaste invendute non siano state ancora pagate ai fornitori, il loro valore sarà certamente controbilanciato dall'importo del debito ancora gravante sull'acquirente. Ma non si potrà comunque prescindere dall'iscrivere il loro valore tra le poste attive, come non si potrà prescindere dall'iscrivere tra le poste passive della situazione patrimoniale il debito eventualmente contratto per il loro prezzo. Altro problema è quello dei valore per il quale le merci, invendute debbano essere incluse tra le poste attive della situazione patrimoniale. Ma non si è discusso di tale questione con il ricorso; solo con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha inammissibilmente (Cass., sez. un., 15 maggio 2006, n. 11097, m. 588613) dedotto una generica questione di valutazione delle rimanenze di magazzino a norma dell'art. 2426 c.c.. Nel rispondere ai quesiti formulati dal ricorrente, deve pertanto escludersi certamente che il piccolo imprenditore sia tenuto alla redazione di un bilancio come quello imposto dall' art. 24424 c.c., alle società di capitali. Ma deve ribadirsi che, anche ai fini della L. Fall., art. 1, lett. a), riformata, le rimanenze di magazzino debbano essere comparate nell'attivo patrimoniale, come il valore di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'impresa. Il rigetto del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009
Norma

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo


I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).

Tutta la Giurisprudenza

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

 

III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali

 

VIII) Sul nomen iuris del fallimento del socio

 

IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede

 

X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento

 

XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999

 

XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.

 

XVI) Sulla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image