Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi) (b)

“L'accertamento dello stato di insolvenza -che deve essere compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento- rientra nel novero degli accertamenti di fatto di pertinenza del collegio del reclamo ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass., 19790/2015
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)

SENTENZA INTEGRALE

Norma

Art. 5Stato d’insolvenza – I. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

II. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

 
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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