Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi, ai fini della prova del mancato superamento dei limiti-soglia di cui all’articolo 1 L.F.
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769
“In tema di fallimento, la mancata produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dall’articolo 15, comma 4, L.F., al pari della mancata produzione dei bilanci, non può che risolversi in danno del debitore. Salvo che la prova dell’inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di un imprenditore, la quale aveva ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l’assoggettabilità al fallimento, ai sensi dell’articolo 1 L.F., alla luce dei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per i tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di fallimento)”. (in www.dejure.it)

Cassazione civile sez. I – 31/5/2012 n. 8769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
- Dott. RORDORF Renato - Consigliere
- Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: FALLIMENTO P.N. (c.f. (OMISSIS)), in persona del curatore Dott.ssa A.R., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Tului Franco (c.f. (OMISSIS)) ed elett.te dom.to in Roma, Via Mercadante n. 9, presso lo studio dell'avv. Adriano Aureli (cf. (OMISSIS)); - ricorrente -
contro

P.N.; ELETTRONICA INDUSTRIALE QSE s.r.l.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 30/2010 depositata il 19 novembre 2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA; udito per il ricorrente l'avv. Michele AURELI, per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo del sig. P. N. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 maggio 2010. La Corte ha ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilità al fallimento, ai sensi DELLA L. Fall., art. 1, grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei "modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009", cioè i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento. Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura illustrati anche da memoria. Le parti intimate non hanno svolto difese.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo da esaminare secondo l'ordine logico è il terzo, con cui si denuncia l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere l'insussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilità al fallimento senza che il P. avesse censurato sul punto la sentenza dichiarativa del fallimento. 1.1. - Il motivo è infondato, avendo invece il P. espressamente dedotto, con il reclamo, che "non doveva essere dichiarato fallito proprio perchè non vi sono i requisiti dimensionali prescritti dalla legge", discutendo quindi della prova al riguardo e dei poteri istruttori officiosi esercitabili dal giudice. 2. - Segue nell'ordine logico il quinto motivo, con cui, denunciando violazione della L. Fall., art. 18 (nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), si deduce l'inammissibilità della produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del reclamante, avvenuta non unitamente al deposito del reclamo, bensì soltanto all'udienza del 5 novembre 2010. 2.1. - Il motivo è infondato. Se è vero, infatti, che - come puntualmente rileva il ricorrente - la L. Fall., art. 18, comma 2, n. 4, prevede che il reclamo contenga, fra l'altro, "l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti", è anche vero che ciò non è previsto a pena di inammissibilità di successive produzioni, e l'informalità che caratterizza il procedimento di reclamo non induce a un'interpretazione rigoristica. 3. - Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, fra loro connessi (riguardando tutti il superamento della c.d. soglia di fallibilità) e parzialmente ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente. 3.1. - Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'affermare che il reclamante aveva prodotto "i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009" senza considerare che si trattava dei mod. Unico del 2009, 2008 e 2007, i quali fanno riferimento ai redditi di ciascun anno precedente, ossia del 2008, 2007 e 2006; sicchè, considerato che l'istanza di fallimento era stata proposta il 12 marzo 2010, rimaneva scoperto l'ultimo anno, cioè il 2009. 3.2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 15 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, cit.) e della L. Fall., art. 18, si lamenta che i giudici del reclamo: a) abbiano preso in considerazione anche la dichiarazione dei redditi del 2009, che non aveva alcun valore probatorio non risultandone in atti l'invio, postale o telematico, all'amministrazione finanziaria; b) non abbiano tenuto conto del mancato deposito, da parte del debitore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dal cit. art. 15, comma 4. 3.3. - Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 1 e art. 15, comma 4, si censura nuovamente l'accoglimento del reclamo nonostante l'omessa produzione della predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. 3.4. - Decisiva ed assorbente, fra tali censure, è quella dedotta con il secondo motivo, sub b), e sostanzialmente replicata con il quarto motivo. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, con la sent. n. 11309 del 2009, che dalla previsione della L. Fall., art. 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, (come novellato dal D.Lgs. n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi; con la conseguenza che è viziata la motivazione della sentenza di merito che alla mancata produzione dei bilanci ometta di attribuire la dovuta rilevanza. Identico discorso, ad avviso del Collegio, deve ripetersi nel caso che ci occupa, in cui l'omissione dedotta riguarda (non la produzione dei bilanci, non essendovi sul punto specifica censura, bensì) la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dal medesimo L. Fall., art. 15, comma 4, unitamente a quella dei bilanci. Pertanto la sentenza impugnata, che trascura del tutto l'omessa produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del sig. P., va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame circa il possesso, da parte del debitore, dei requisiti dimensionali necessari per essere esentato dal fallimento, tenendo conto della mancata produzione del predetto documento. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
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La Corte rigetta il terzo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012
Norma

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo


I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).

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Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

 

III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali

 

VIII) Sul nomen iuris del fallimento del socio

 

IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede

 

X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale

 

XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento

 

XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999

 

XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.

 

XVI) Sulla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali

Legge Fallimentare Completa
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Disposizioni generali
 
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Del fallimento
 
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Disposizioni penali

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