Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10711 (Rel. Acierno)
SENTENZA INTEGRALE
L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis (1).
Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
I) Sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 L.F.
II) Sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo
III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali
IV) Sulla prova del mancato superamento dei limiti-soglia
V) Sui poteri istruttori del giudice
VI) Sugli elementi valutabili ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità
VII) Sui rapporti tra l’articolo 18 e l’articolo 1 L.F.
VIII) Sul nomen iuris del fallimento del socio
IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede
X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999
XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XIV) Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
XV) Sullo stato d' insolvenza
XVI) Sulla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali
I) Sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 L.F.
II) Sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo
III) Sulla fallibilità delle società partecipate dagli enti locali
IV) Sulla prova del mancato superamento dei limiti-soglia
VI) Sugli elementi valutabili ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952
- Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2011, n. 25870
- Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2011, n. 9760
- Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2010, n. 24630
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22150
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22146
- Cassazione civile, sez. I, 29 luglio 2009, n. 17553
VII) Sui rapporti tra l’articolo 18 e l’articolo 1 L.F.
IX) Sulle problematiche di giurisdizione in caso di mutamento di sede
X) Sul diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
XI) Sulla legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento
XII) Sulla fallibilità in caso di sussistenza di crediti temporaneamente inesigibili ex art. 20 L. 44/1999
XIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
XIV) Sui rapporti fra concordato preventivo e fallimento
- Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi)
- Cassazione civile, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 (Rel. Campese)
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