Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21602

“Il socio illimitatamente responsabile di società di persone ammessa alla procedura di concordato preventivo non è parte del giudizio di omologazione; ne consegue, pertanto, l’inappellabilità da parte del socio della sentenza ex articolo 181 L.F. (nel testo anteriore alla riforma applicabile ratione temporis), che, rigettando la domanda di omologazione, dichiara il fallimento della società e quello dei soci. Tale conclusione è coerente non solo con i principi generali, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di primo grado, ma è coerente anche con quanto specificamente previsto dall’articolo 183 L.F., (nel testo anteriore alla riforma), secondo cui contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore; infatti, il socio illimitatamente responsabile, che non può considerarsi per ciò solo opponente e potrebbe considerarsi tale soltanto se, avendone interesse, si fosse formalmente opposto all’omologazione, non può neppure essere considerato legittimato come debitore, poiché con tale termine l’articolo 183 si riferisce evidentemente al debitore che ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato e perciò, nel caso di società di persone, alla stessa società e non ai suoi soci”. (in
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Cassazione civile sez. I - 3/12/2012 n. 21602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4296-2006 proposto da:
T.P.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEDRIONI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO F.LLI TURRINI DI RINALDO TURRINI & C. S.N.C., in persona del Curatore C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso l'avvocato ANASTASIO CARLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GIAN PIETRO, giusta procura speciale per Notaio dott. GIOVANNI CORIONI di CREMONA - Rep. n. 4345 del 29.3.2006; - resistente - avverso la sentenza n. 838/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. FIORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il resistente, l'Avvocato G.P. GENNARI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 novembre 1996 il Tribunale di Cremona rigettava la domanda di ammissione al concordato preventivo proposto dalla F.lli Turrini di Rinaldo Turrini e C. s.n.c. e dichiarava il fallimento della detta società e dei soci illimitatamente responsabili T.P., Tu.Pi., T.P. G., T.P.P.. Avverso detta sentenza proponeva opposizione quest'ultimo, sostenendo di essere estraneo alla domanda di concordato proposta dalla società in persona degli altri tre soci, per essere uscito dalla società a far tempo dal 21 febbraio 1990 e lamentando, inoltre, di non essere stato messo in grado di conoscere la propria posizione nell'ambito della procedura concorsuale. Con sentenza del 28 novembre 2001 il Tribunale di Cremona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione. T.P.P. proponeva appello che la Corte di Brescia rigettava, con sentenza del 27 settembre 2005, osservando che: 1) l'appello era l'unico mezzo di impugnazione avverso la sentenza che, respinta la proposta di concordato, dichiarava il fallimento del debitore; 2) l'appello rappresentava anche l'unico mezzo di impugnazione a disposizione dei soggetti dichiarati falliti in quanto soci illimitatamente responsabili poichè doveva escludersi la possibilità di duplicazione di giudizi di gravame innanzi a giudici diversi; 3) la tipologia del gravame esperibile non poteva risentire di eventuali problemi di regolarità del contraddittorio, sotto il profilo della mancata audizione del socio, trattandosi di questione deducibile con l'appello. T.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento, previo deposito di procura speciale, ha partecipato alla discussione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 18, 147, 181 e 183, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l'estensione del fallimento ad un ex socio, disposta dalla sentenza che rigettava il concordato, non fosse equiparabile al fallimento in estensione disposto in un secondo momento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 147, 181 e 183, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto l'ex socio legittimato a proporre appello, benchè lo stesso non avesse nè la veste di opponente nè quella di debitore, prese in considerazione dalla L. Fall., art. 183. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, lamentando che la Corte non aveva affatto considerato il consolidamento della competenza innanzi al Tribunale per effetto della trattazione della causa sino all'udienza ex art. 184 c.p.c. ed al deposito delle memorie istruttorie autorizzate. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la procedura di concordato alla quale sia stata ammessa una società di persone non comporta l'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili (Cass. 30 agosto 2001, n. 11343; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3535; Cass. 25 maggio 2005, n. 11015; Cass. 26 marzo 2010, n. 7273). Infatti, la L. Fall., art. 184, comma 2, nella parte in cui dispone l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, si limita ad estendere ad essi l'efficacia remissoria del concordato preventivo, in relazione ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza di legittimità non è, invece, univoca quanto al mezzo di impugnazione esperibile dal socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito insieme alla società con la sentenza che ha respinto la domanda di concordato. Infatti, la citata n. 11015/2005, che ha affrontato il problema soprattutto sotto il profilo della decorrenza del termine per impugnare, parte dal presupposto della esperibilità dell'appello. La citata Cass. n. 3535/2006, che ha affrontato la questione con specifico riferimento alla legittimazione ad impugnare il diniego di omologazione, ha escluso, invece, la legittimazione dei soci alla predetta impugnazione. Il Collegio ritiene decisivo, per la soluzione della questione, il rilievo che il socio illimitatamente responsabile di società di persone ammessa allo procedura di concordato preventivo non è parte del giudizio di omologazione. Da ciò consegue anche l'inappellabilità da parte del socio della sentenza L. Fall., ex art. 181, (nel testo anteriore alla riforma, applicabile ratione temporis) che rigettando la domanda di omologazione dichiara il fallimento della società e quello dei soci. Tale conclusione è coerente non solo con i principi generali, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di primo grado (v. da ultimo Cass. 16 gennaio 2012, n. 520), ma è coerente anche con quanto specificamente previsto dalla L. Fall., art. 183, (nel testo anteriore alla riforma), secondo cui contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore; infatti, il socio illimitatamente responsabile, che non può considerarsi per ciò solo opponente e potrebbe considerarsi tale soltanto se, avendone interesse, si fosse formalmente opposto all'omologazione, non può neppure essere considerato legittimato come debitore, poichè con tale termine l'art. 183 si riferisce evidentemente al debitore che ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato e perciò, nel caso di società di persone, alla stessa società e non ai suoi soci. Esclusa la legittimazione del socio a proporre appello, si deve ritenere applicabile il generale mezzo di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18 (nel testo anteriore alla riforma), senza che a ciò osti la possibile duplicazione di giudizi di gravame innanzi a giudici diversi, posto che a tale eventualità può porsi rimedio con la sospensione dell'opposizione in attesa della definizione dell'eventuale appello, semprechè le questioni poste dal socio opponente richiedano la pregiudiziale definizione di quelle poste dall'appello della società. Il terzo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012
Norme

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione


I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
 
 
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

 
 

II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile

 

III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale

 

IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice

 

VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori

 

VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 

XII) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa

 

XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali

 

XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale

 

XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo

 

XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato

 

XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente

 

XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti

 

XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 

XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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