Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sul controllo di sola legittimità sulla fattibilità del piano demandato al giudice in ogni fase della procedura, competendo esclusivamente ai creditori quello di merito Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901

“In tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, e dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Nella specie, relativa ad un concordato con cessione dei beni, la S.C. ha confermato il decreto impugnato la cui prognosi negativa in ordine all’esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell’attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l’esito negativo di quest’ultimo)”. (in www.dejure.it)

Cassazione civile sez. I - 25/9/2013 n. 21901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso 26628/2012 proposto da:
ARREDAMENTI BILIARDI DB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), già Arredamenti De Blasi s.p.a., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso l'avvocato ANTONAZZO FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CANESTRARI Francesco, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO, depositato il 17/09/2012, n. 11/12 C.P.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato F. CANESTRARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, infondato il terzo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 17.9.2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo con cessione dei beni presentata da Arredamenti Biliardi BD s.r.l. in liquidazione (in seguito, per brevità, BD). Il giudice ha premesso che la società, il 29.9.09, era stata già ammessa al concordato che però, dopo essere stato omologato, era stato dichiarato risolto con decreto del 26.6.012 a causa sia dell'inadempimento della De Blasi s.p.a., affittuaria e poi acquirente di un ramo dell'azienda della BD, incapace di onorare il pagamento dei canoni e del prezzo di acquisto nei termini e con le modalità pattuite, sia dell'inadempimento dell'Immobiliare Mita s.r.l. al contratto preliminare con cui si era obbligata ad acquistare l'immobile della società in concordato, sia, infine, per l'obbiettiva difficoltà di recuperare i crediti di quest'ultima; ha quindi rilevato che nella nuova proposta erano inserite, fra le poste più rilevanti dell'attivo, i crediti verso D.B., la quota di partecipazione della DB in tale società e l'immobile oggetto del preliminare ed ha ritenuto che il piano, che si basava sui medesimi assets che avevano determinato la risoluzione del precedente concordato, fosse manifestamente illogico e che altrettanto manifeste fossero l'incongruità e l'inadeguatezza del giudizio di fattibilità dell'attestatore, rilasciato senza che fossero state evidenziate nuove circostanze atte a far presumere che l'affittuaria dell'azienda e la promissaria acquirente dell'immobile fossero divenute solvibili. Il provvedimento è stato impugnato da DB s.r.l. con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. Il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, che non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il collegio osserva, in via preliminare, che non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento manifestatosi, anche dopo la riforma della legge fallimentare, in ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento di rigetto della proposta concordataria(Cass. nn. 21860/010 e 13817/011), purchè ad esso non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento della proponente (Cass. n. 8186/010). Poichè non risulta che DB sia stata dichiarata fallita, il ricorso può essere esaminato.
2) Con i primi due motivi di ricorso, che sono fra loro connessi e meritano trattazione congiunta, DB, denunciando violazione della L. Fall., art. 162, comma 2 e L. Fall., art. 161, comma 3, lamenta, sostanzialmente, che il tribunale, travalicando i propri poteri, abbia fondato le affermazioni della manifesta illogicità ed incongruenza del piano e dell'inadeguatezza del giudizio dell'attestatore su di una serie di non consentite valutazioni di merito sulla fattibilità e sul contenuto della proposta che esorbitavano dai limiti del suo sindacato, che avrebbe dovuto arrestarsi alla verifica della sola sussistenza dei presupposti di cui alla L. Fall., artt. 160 e 161. Osserva, in particolare: 1) che le due proposte, pur basandosi sui medesimi assets, avevano oggetti totalmente differenti (la prima prevedeva la parziale ripresa dell'attività produttiva, mentre la seconda l'integrale cessione dei beni), sicchè il tribunale, incentrando il proprio giudizio su tale fattore, avrebbe implicitamente ritenuto che, dopo la risoluzione del primo concordato, le fosse precluso di presentare una nuova proposta, anche migliorativa per i creditori, avente ad oggetto l'intero suo patrimonio; 2) che il primo concordato era rimasto inadempiuto non a causa della sopravvalutazione dei cespiti costituenti l'attivo patrimoniale, ma per l'avanzare inaspettato della crisi economica, che aveva rallentato i tempi di pagamento previsti; 3) che il giudice del merito ha illegittimamente utilizzato le relazioni dei commissari giudiziali del precedente concordato, dalle quali, peraltro, non poteva ricavarsi alcun elemento utile a valutare la fattibilità del nuovo piano; 4) che, altrettanto illegittimamente, avrebbe sovrapposto il proprio personale giudizio al giudizio di fattibilità compiuto dall'attestatore, sindacandone l'intrinseca attendibilità sulla scorta di criteri non previsti dall'art. 161 cit.. I motivi non meritano accoglimento. Sui limiti del sindacato giudiziale in sede di esame della proposta di concordato preventivo, tanto nella fase di ammissione che in quella di omologazione, è di recente intervenuta la sentenza a S.U. n. 1521/013, che ha affermato che, mentre compete esclusivamente ai creditori sia il giudizio prognostico in ordine alla fattibilità economica del piano (ovvero in ordine alla verosimiglianza dell'esito prospettato dall'imprenditore) sia quello sulla convenienza della proposta, spetta al giudice il controllo di legalità del piano. Tale controllo, avuto riguardo, in particolare, al concordato con cessione dei beni (che qui interessa), va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura, consistente nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento (sia pur in misura minimale) dei creditori. Limitando il discorso alla fase di ammissione, spetta, in buona sostanza, al tribunale di controllare la corretta formulazione della proposta, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori. E, in tale ambito, come può ricavarsi dal disposto della L. Fall., art. 162, comma 2, che impone al tribunale di dichiarare l'inammissibilità della proposta qualora non ricorrano i presupposti di cui alla L. Fall., art. 160, commi 1 e 2 e art. 161 (in essi compresi quindi anche quelli concernenti la veridicità dei dati indicati e la fattibilità del piano) è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificando che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto oggetto di esame. Tanto è accaduto nel caso di specie: la prognosi negativa del tribunale in ordine all'esito della nuova proposta muove, infatti, dalla considerazione della manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, il quale non si era curato di spiegare perchè un piano fondato sulla cessione dei medesimi assets ai medesimi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso del precedente concordato, potesse trovare realizzazione a distanza di pochi mesi dall'esito negativo della prima procedura. E, se può rimproverarsi al giudice di avere in qualche misura compiuto valutazioni sul merito della proposta tipicamente riservate ai creditori, non v'è dubbio che il giudizio di inidoneità della relazione - priva delle informazioni necessarie a giustificare in via logica la conclusione di fattibilità del piano - rientrasse pienamente nell'ambito del sindacato affidatogli dalla legge e fosse da solo sufficiente a fondare la pronuncia di inammissibilità della proposta. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia svolto rilievi all'udienza di comparizione, in tal modo non consentendole di richiedere un termine, ai sensi dalla L. Fall., art. 162, comma 1, per apportare integrazioni al piano o per produrre nuovi documenti e che neppure le abbia concesso detto termine d'ufficio. Anche questo motivo deve essere respinto. Va in primo luogo osservato che la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta non preclude di certo al proponente di richiedere, nel proprio interesse, un termine per integrarla in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero pur sempre emergere in sede di decisione; peraltro, ciò che maggiormente rileva è che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, l'art. 162, comma 1 cit., nello stabilire che il tribunale "può" (e non "deve") concedere il termine in questione, attribuisce al giudice un potere di natura discrezionale, il cui mancato esercizio non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità. In difetto di attività difensiva della parte intimata, non v'è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013

Norme

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione


I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
 
 
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

 
 

II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile

 

III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale

 

IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice

 

VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori

 

VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 

XII) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa

 

XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali

 

XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale

 

XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo

 

XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato

 

XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente

 

XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti

 

XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 

XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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