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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2018, n. 16065 (Rel. Pazzi)

“Ogni volta che taluno dei creditori sollevi formale opposizione all'omologa, il tribunale, a prescindere dal contenuto della contestazione, deve pronunciarsi sulla stessa nelle forme procedimentali previste dall’art. 180, co. 4 e co. 5 L.F., verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza.
In caso contrario, si negherebbe al provvedimento di omologazione la natura di statuizione assunta a definizione del contenzioso manifestatosi in sede di opposizione e si impedirebbe all'opponente di esercitare appieno i propri diritti di difesa tramite la proposizione di reclamo ex art. 183 L.F.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
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