Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

In tema di concordato preventivo il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti.

Tale controllo di legittimità si realizza applicando un unico parametro nelle diverse fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta; quest’ultima deve intendersi quale obiettivo specifico del procedimento, per cui non ha contenuto fisso e predeterminabile dipendendo dal tipo di proposta formulata, anche se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un soddisfacimento (sia pure modesto e parziale) dei creditori.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S.U. 1521/2013
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)

 

Norme

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione


I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
 
 
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

 
 

II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile

 

III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale

 

IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice

 

VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori

 

VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 

XII) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa

 

XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali

 

XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale

 

XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo

 

XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato

 

XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente

 

XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti

 

XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 

XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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