Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 3/12/2012 n. 21602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
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Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21602
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Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21602
“Il socio illimitatamente responsabile di società di persone ammessa alla procedura di concordato preventivo non è parte del giudizio di omologazione; ne consegue, pertanto, l’inappellabilità da parte del socio della sentenza ex articolo 181 L.F. (nel testo anteriore alla riforma applicabile ratione temporis), che, rigettando la domanda di omologazione, dichiara il fallimento della società e quello dei soci. Tale conclusione è coerente non solo con i principi generali, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di primo grado, ma è coerente anche con quanto specificamente previsto dall’articolo 183 L.F., (nel testo anteriore alla riforma), secondo cui contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore; infatti, il socio illimitatamente responsabile, che non può considerarsi per ciò solo opponente e potrebbe considerarsi tale soltanto se, avendone interesse, si fosse formalmente opposto all’omologazione, non può neppure essere considerato legittimato come debitore, poiché con tale termine l’articolo 183 si riferisce evidentemente al debitore che ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato e perciò, nel caso di società di persone, alla stessa società e non ai suoi soci”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 3/12/2012 n. 21602
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 4296-2006 proposto da:
T.P.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PEDRIONI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
FALLIMENTO F.LLI TURRINI DI RINALDO TURRINI & C. S.N.C., in persona del Curatore C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso l'avvocato ANASTASIO CARLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARI GIAN PIETRO, giusta procura speciale per Notaio dott. GIOVANNI CORIONI di CREMONA - Rep. n. 4345 del 29.3.2006; - resistente - avverso la sentenza n. 838/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. FIORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il resistente, l'Avvocato G.P. GENNARI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 novembre 1996 il Tribunale di Cremona rigettava la domanda di ammissione al concordato preventivo proposto dalla F.lli Turrini di Rinaldo Turrini e C. s.n.c. e dichiarava il fallimento della detta società e dei soci illimitatamente responsabili T.P., Tu.Pi., T.P. G., T.P.P.. Avverso detta sentenza proponeva opposizione quest'ultimo, sostenendo di essere estraneo alla domanda di concordato proposta dalla società in persona degli altri tre soci, per essere uscito dalla società a far tempo dal 21 febbraio 1990 e lamentando, inoltre, di non essere stato messo in grado di conoscere la propria posizione nell'ambito della procedura concorsuale. Con sentenza del 28 novembre 2001 il Tribunale di Cremona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione. T.P.P. proponeva appello che la Corte di Brescia rigettava, con sentenza del 27 settembre 2005, osservando che: 1) l'appello era l'unico mezzo di impugnazione avverso la sentenza che, respinta la proposta di concordato, dichiarava il fallimento del debitore; 2) l'appello rappresentava anche l'unico mezzo di impugnazione a disposizione dei soggetti dichiarati falliti in quanto soci illimitatamente responsabili poichè doveva escludersi la possibilità di duplicazione di giudizi di gravame innanzi a giudici diversi; 3) la tipologia del gravame esperibile non poteva risentire di eventuali problemi di regolarità del contraddittorio, sotto il profilo della mancata audizione del socio, trattandosi di questione deducibile con l'appello. T.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento, previo deposito di procura speciale, ha partecipato alla discussione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 18, 147, 181 e 183, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l'estensione del fallimento ad un ex socio, disposta dalla sentenza che rigettava il concordato, non fosse equiparabile al fallimento in estensione disposto in un secondo momento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 147, 181 e 183, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto l'ex socio legittimato a proporre appello, benchè lo stesso non avesse nè la veste di opponente nè quella di debitore, prese in considerazione dalla L. Fall., art. 183. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, lamentando che la Corte non aveva affatto considerato il consolidamento della competenza innanzi al Tribunale per effetto della trattazione della causa sino all'udienza ex art. 184 c.p.c. ed al deposito delle memorie istruttorie autorizzate. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la procedura di concordato alla quale sia stata ammessa una società di persone non comporta l'estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili (Cass. 30 agosto 2001, n. 11343; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3535; Cass. 25 maggio 2005, n. 11015; Cass. 26 marzo 2010, n. 7273). Infatti, la L. Fall., art. 184, comma 2, nella parte in cui dispone l'efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, si limita ad estendere ad essi l'efficacia remissoria del concordato preventivo, in relazione ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza di legittimità non è, invece, univoca quanto al mezzo di impugnazione esperibile dal socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito insieme alla società con la sentenza che ha respinto la domanda di concordato. Infatti, la citata n. 11015/2005, che ha affrontato il problema soprattutto sotto il profilo della decorrenza del termine per impugnare, parte dal presupposto della esperibilità dell'appello. La citata Cass. n. 3535/2006, che ha affrontato la questione con specifico riferimento alla legittimazione ad impugnare il diniego di omologazione, ha escluso, invece, la legittimazione dei soci alla predetta impugnazione. Il Collegio ritiene decisivo, per la soluzione della questione, il rilievo che il socio illimitatamente responsabile di società di persone ammessa allo procedura di concordato preventivo non è parte del giudizio di omologazione. Da ciò consegue anche l'inappellabilità da parte del socio della sentenza L. Fall., ex art. 181, (nel testo anteriore alla riforma, applicabile ratione temporis) che rigettando la domanda di omologazione dichiara il fallimento della società e quello dei soci. Tale conclusione è coerente non solo con i principi generali, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di primo grado (v. da ultimo Cass. 16 gennaio 2012, n. 520), ma è coerente anche con quanto specificamente previsto dalla L. Fall., art. 183, (nel testo anteriore alla riforma), secondo cui contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore; infatti, il socio illimitatamente responsabile, che non può considerarsi per ciò solo opponente e potrebbe considerarsi tale soltanto se, avendone interesse, si fosse formalmente opposto all'omologazione, non può neppure essere considerato legittimato come debitore, poichè con tale termine l'art. 183 si riferisce evidentemente al debitore che ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato e perciò, nel caso di società di persone, alla stessa società e non ai suoi soci. Esclusa la legittimazione del socio a proporre appello, si deve ritenere applicabile il generale mezzo di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18 (nel testo anteriore alla riforma), senza che a ciò osti la possibile duplicazione di giudizi di gravame innanzi a giudici diversi, posto che a tale eventualità può porsi rimedio con la sospensione dell'opposizione in attesa della definizione dell'eventuale appello, semprechè le questioni poste dal socio opponente richiedano la pregiudiziale definizione di quelle poste dall'appello della società. Il terzo motivo resta assorbito.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012
Norma
Art. 183 L.F. Reclamo
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 183 L.F. Reclamo
Art. 183 L.F. Reclamo
I) Sull’ampiezza e sui termini dell’impugnativa del decreto di omologa
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606
II) Sul principio della conversione degli atti nulli quando abbiano raggiunto il loro scopo
III) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
IV) Sull’impugnabilità della sentenza di omologazione da parte del socio illimitatamente responsabile
VI) Sull’esperibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
VII) Sulla reclamabilità della sentenza dichiarativa di fallimento
VIII) Sul termine per proporre il ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
IX) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
X) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie