Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
 
 
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007

Art. 180. Giudizio di omologazione (1). – I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

II. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

V. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

VI. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

VII. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

—————

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: D.L. n. 35/2005

Art. 180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione (1). – I. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.

II. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

III. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

IV. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento del­l’istrut­toria.

V. Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

VI. Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.

VII. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

—————

(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – suppl. ord. n. 91.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. – I. Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l’udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall’affissione dell’ordinanza.

II. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all’omologazione del concordato devono notificare l’opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza. L’atto d’opposizione deve contenerne i motivi.

III. Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.

IV. Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all’udienza per essere sentito dal giudice.

V. Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l’udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.

Giurisprudenza
 

II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile

 

III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale

 

IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice

 

VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori

 

VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 

XII) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa

 

XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali

 

XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale

 

XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo

 

XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato

 

XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente

 

XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti

 

XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 

XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio

Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image