Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Mari - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
contro
contro
contro
P.Q.M.
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
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Cassazione civile sez. I, 29 luglio 2014, n. 17191
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Sul compimento di atti in frode ai creditori
Cassazione civile sez. I , 29 luglio 2014, n. 17191
“Gli atti in frode di cui all’art. 173 L.F. si concretizzano in condotte dell’imprenditore tese all’occultamento di situazioni idonee ad influire sul giudizio dei creditori, anche allorché abbiano valenza solo potenzialmente decettiva senza quindi che rilevi la effettiva consumazione della frode. E non si identificano necessariamente con gli atti legittimanti le azioni di cui all’ art. 64 e ss L. F. ovvero con la irregolare tenuta della contabilità. Peraltro tale ultimo comportamento costituisce atto in frode quando l’imprenditore in crisi ometta scientemente, pur senza preordinazione, un dato rilevante del passivo idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori. (massima redazionale) ***
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Mari - rel. Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 13941/2010 proposto da: FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BOEZIO 14, presso l'avvocato LIBERTINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRONE AURELIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato MAURIZIO CANFORA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCHINA GAETANO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti -
BEST S.R.L.; - intimata – sul ricorso 14289/2010 proposto da: CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato MAURIZIO CANFORA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCHINA GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale -
FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI CESIT S.R.L. COMPAGNIA L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BEST S.R.L.; - intimati - Nonchè da: FALLIMENTO CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BOEZIO 14, presso l'avvocato LIBERTINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRONE AURELIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, già DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale -
CESIT S.R.L. - COMPAGNIA PER L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI CESIT S.R.L. COMPAGNIA L'ESTRAZIONE SUCCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BEST S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 373/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/04/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale CESIT, l'Avvocato M. CANFORA, anche per G. FRANCHINA che si riporta; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Fallimento, rigetto del ricorso CESIT in liquidazione, inammissibilità altri ricorsi.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della segnalazione del commissario giudiziale ai sensi della L. Fall., art. 173, il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 24/4/2009, revocava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Cesit s.r.l. Compagnia per l'estrazione dei succhi s.r.l. in liquidazione e, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge, ne dichiarava il fallimento. La sentenza veniva reclamata dalla società, che chiedeva la revoca della dichiarazione di fallimento; il Fallimento si costituiva ed eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dei motivi di reclamo. Veniva disposta la notificazione degli atti processuali agli istanti Best s.r.l. e Ministero dello Sviluppo Economico; la prima non si costituiva, mentre si costituiva il Ministero, contestando la fondatezza del gravame. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 13/1-20/4/2010, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo; ha revocato il fallimento dichiarato con sentenza del 24/4/09, e, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da Cesit, ha compensato integralmente tra le parti costituite le spese, dichiarandole irripetibili nei confronti del contumace. Nello specifico e per quanto ancora rileva, premessa l'applicabilità delle norme di cui al correttivo introdotto con il D.Lgs. n. 169 del 2007, la Corte del merito ha respinto il secondo motivo di reclamo, rilevando che a seguito della relazione del Commissario giudiziale del 29/1/09 (con la quale erano stati segnalati crediti, da collocare al chirografo, non dichiarati dalla società debitrice), era stato iniziato il procedimento L. Fall., ex art. 173, ed il Tribunale aveva incentrato il proprio esame sul credito vantato da Coface Assicurazioni per Euro 192.542,42, non appostato nelle scritture contabili, portato, quanto ad Euro 76.138,69, da sentenza passata in giudicato risalente al novembre 2004, notificata unitamente al precetto nel novembre 2006, e per il resto, relativo ai premi maturati anche dopo il deposito della proposta e non pagati (afferenti alla polizza fideiussoria stipulata a garanzia della restituzione della quota di agevolazione di cui alla delibera CIPE del 18/12/96 del Patto Territoriale di Enna). Secondo la Corte del merito, il Tribunale aveva dato per acquisito al processo, siccome ammesso dalla società proponente, che parte di detto credito era appostato nelle scritture contabili della stessa per Euro 41.832,00, da collocarsi al chirografo, sotto la voce "Patti Assicurazione TG", priva di causale, e di elementi utili per identificare il creditore, tant'è che il Commissario non era stato in grado di effettuare le comunicazioni funzionali al voto da spendere in assemblea. Il Tribunale pertanto, osserva la Corte del merito, aveva tratto dall'inattendibilità delle scritture uno degli argomenti per suffragare la sussistenza del dolo legittimante la revoca dell'ammissione, ma non aveva fatto questa conseguire dall'accertata irregolare tenuta delle scritture. Ciò posto, il Giudice di merito ha rilevato che ad integrare gli atti di frode L. Fall., ex art. 173, sul piano oggettivo, concorrono le condotte, a contenuto patrimoniale o documentale, commissive o omissive, anche precedenti la domanda di concordato, oltre che coeve, purché caratterizzate sul piano soggettivo anche dalla sola consapevole volontarietà dell'omissione (non essendo necessaria invece la commissiva preordinazione fraudolenta), e con la finalità di "sfalsare il dato prospettico riferito ai creditori ed utilizzato per formulare la proposta, ivi compresi i comportamenti inerenti le scritture contabili...che si concretino nella mancata appostazione di crediti certi". Quindi, anche l'omessa denuncia di crediti rilevanti, derivante da omessa appostazione, né valeva quale esimente il fatto che il credito in parte fosse presente nelle scritture contabili con la diversa intestazione "Patti Assicurazioni TG", in mancanza dell'indicazione della causale e del riferimento nominativo del creditore; né rilevante il cambiamento soggettivo dell'organo gestorio, vista l'imputazione del fatto doloso alla società, disposta dalla L. Fall., art. 173, e considerato il principio di immedesimazione organica; inoltre, il Tribunale aveva accertato l'intento fraudolento personalmente anche in capo all'attuale liquidatore, in ogni caso risultante dalle stesse dichiarazioni di questi al commissario giudiziale. Quanto al reclamo relativo alla declaratoria di fallimento, la Corte territoriale ha escluso che i creditori istanti il fallimento, costituitisi nel procedimento di omologazione, Best s.r.l. (il cui credito era stato contestato in sede di ammissione e di adunanza) ed il Ministero dello Sviluppo Economico, potessero considerarsi creditori istanti nel procedimento di revoca: Best infatti non aveva proposto istanza nel procedimento L. Fall., ex art. 173, ed il Ministero, che aveva ribadito l'istanza di fallimento in sede di udienza L. Fall., ex art. 173, non poteva ritenersi creditore, in quanto soddisfatto per l'avvenuto sgravio del tributo di Euro 536.289,82, come provato dalla documentazione prodotta da Cesit e relativa al giudizio di opposizione all'esecuzione. Avverso detta pronuncia ricorre il Fallimento, sulla base di due motivi. La società Cesit s.r.l. in liquidazione a sua volta ha proposto ricorso, successivamente depositato, e quindi incidentale, affidato a due motivi. Le due parti hanno depositato i rispettivi controricorsi, il Fallimento anche con ricorso incidentale, ripetitivo del ricorso principale. Il solo Ministero ha depositato controricorso avverso ambedue i ricorsi.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
- I tre ricorsi, principale ed incidentali, vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..
1.2.
- Col primo motivo del ricorso principale, il Fallimento denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 173, per avere la Corte del merito ritenuto inefficace la richiesta di fallimento della creditrice Best s.r.l., in quanto non fatta valere all'interno del procedimento ex art. 173, ma nel giudizio di omologazione del concordato L. Fall., ex art. 179, Premesso che è incontestata la presentazione di detta istanza da parte di Best, motivata dal dolo del debitore, e mai rinunciata, il Fallimento deduce e fa valere che la L. Fall., art. 173, non richiede, ai fini della dichiarazione di fallimento, la presentazione dell'istanza da parte dei creditori o del P.M. in una determinata fase procedimentale o temporale.
1.3.
- Col secondo motivo, il Fallimento prospetta come vizio di motivazione l'omessa o insufficiente considerazione da parte della Corte del merito della contestuale definizione nella fase camerale del procedimento di omologazione, pendente contemporaneamente al procedimento L. Fall., ex art. 173, con la sentenza di revoca dell'ammissione al concordato e dichiarativa del fallimento, e che non vi è stato un autonomo decreto di apertura del procedimento L. Fall., ex art. 173; in ogni caso, anche ove trattati separatamente, i due procedimenti sono stati contestualmente definiti e quindi implicitamente riuniti.
2.1.
- Col primo motivo del ricorso incidentale, la società in liquidazione denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 173, comma 1, sostenendo che il comportamento del debitore anche prima dell'ammissione al concordato non svolge alcun ruolo sulla procedura, salvo che abbia determinato l'"approccio negativo dei creditori alla procedura concorsuale" e quindi inciso sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori e pertanto sulla formazione del consenso di questi. Ne consegue che non può trovare applicazione la L. Fall., art. 173, per il fatto storico della contabilità irregolare. Secondo la parte, manca nella vicenda in oggetto la preordinazione della condotta omissiva: il credito dichiarato da Coface non era del tutto nuovo, essendo stato inserito al chirografo per Euro 41.832,00 nei confronti di Patti TG Assicurazioni; inoltre, come più volte riferito dal commissario giudiziale al creditore, a questi non era stata inviata la comunicazione di cui alla L. Fall., art. 171, avendo il liquidatore dichiarato di non conoscere il creditore e la natura del credito, e di averlo inserito nel piano concordatario come riportato nella contabilità precedente alla propria nomina del 28/11/2006, e ciò esclude ogni forma di malizia o astuzia. Manca l'attitudine ingannatoria verso il ceto dei creditori, tant'è che il liquidatore ha inserito nel piano concordatario crediti insussistenti del Ministero ed in misura superiore al dichiarato dalla creditrice MCC s.p.a., e la condotta non è idonea ex se a determinare errore essenziale del deceptus, vista l'incidenza non rilevante del maggior credito di Coface sull'onere concordatario.
2.2.
- Col secondo mezzo, la società denuncia il vizio di motivazione, insufficiente o contraddittoria. Cesit osserva che la sentenza impugnata ha attribuito a colpa l'inserimento nel piano delle presunte consistenti voci debitorie del Ministero dello Sviluppo Economico e di MCC s.p.a. Leasing Roma, e ha ritenuto l'inidoneità di detto inserimento ad elidere il comportamento doloso della debitrice, ma difetta l'inserimento dell'inerzia del liquidatore in una condotta dolosa complessiva, e giammai potrebbe ritenersi sotteso alla riferite incongruenze contabili un comportamento doloso della debitrice.
3.1.
- Con il ricorso incidentale, il Fallimento denuncia gli stessi vizi fatti valere nel ricorso principale.
4.1.
- Per ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale della società. Il primo motivo è infondato. Va rilevato in primis che la Corte del merito ha chiaramente considerato non rilevante in sè l'irregolare tenuta della contabilità, ma la conseguenza derivatane, ovvero l'occultamento di debiti di importo rilevante. Quanto al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in relazione alla conoscenza da parte del liquidatore del rilevante credito della Coface, risultando questo in parte da sentenza passata in giudicato, resa nel giudizio in cui la società era assistita da difensore, e notificata insieme al precetto nel novembre 2006, pochi giorni prima dell'assunzione della carica da parte del liquidatore. Ha inoltre ed in particolare valorizzato la stessa dichiarazione resa per iscritto dal liquidatore al commissario giudiziale, di avere riscontrato la voce di bilancio "Patti TG Assicurazione" e di averne tratto la convinzione che si trattasse "quasi certamente di una polizza rilasciata a favore del Ministero per il finanziamento a valere sui patti territoriali di Enna", ma di non essere riuscito a stabilire di quale assicurazione si trattasse. La Corte del merito ha quindi accertato la piena consapevolezza dell'omissione da parte del liquidatore e quindi della società. Con tale statuizione, la Corte catanese ha reso corretta applicazione del disposto di cui alla L. Fall., art. 173, nella formulazione applicabile a seguito del correttivo di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, e che, per la parte che qui rileva, prevede tra gli "atti di frode" giustificanti la revoca dell'ammissione al concordato preventivo la dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti da parte del debitore. Come affermato da questa corte in precedenti pronunce, gli "atti di frode" vanno intesi come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e che non si identificano con quelle di cui alla L. Fall., art. 64 e ss., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza a fronte di una evidenziazione precedente del tutto inadeguata (così le pronunce 9050/2014, 23387/2013). Sul piano soggettivo, il comportamento deve essere stato assunto con dolo, ovvero con la volontarietà del fatto, non richiedendosi la preordinazione dolosa del fatto (così, sul principio, le pronunce 23387/2013 e 17038/2011). La fraudolenza rileva non in termini di effettiva consumazione, ma di potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, come argomentato già nella pronuncia 23387/2013, atteso che la norma non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori.
4.2.
- Anche il secondo motivo è infondato. I vizi motivazionali denunciati sono del tutto insussistenti. La Corte del merito ha congruamente valutato la prospettazione della Cesit intesa ad escludere il dolo della riscontrata omissione, ovvero l'indicazione nel piano concordatario di crediti rilevanti ritenuti successivamente insussistenti. La Corte territoriale ha ritenuto tali indicazioni dovute a negligenza o trascuratezza, ad errori di contabilità dei quali il liquidatore non si era accorto, ed ha escluso che dette indicazioni valessero ad elidere il comportamento doloso, con valutazione di merito adeguatamente sviluppata e perfettamente coerente, non esistendo alcuna contraddizione tra le valutazioni dei due diversi comportamenti e quindi nessuna incongruenza nella riscontrata carenza di nesso tra gli stessi.
5.1.
- I due motivi del ricorso principale del Fallimento vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente collegati, e sono da ritenersi fondati. Come è pacifico tra le parti e come rilevato dalla Corte del merito, la creditrice Best s.r.l. si era opposta all'omologazione ed aveva chiesto il fallimento, motivando l'istanza per l'omessa denuncia del credito dalla stessa vantato; detta istanza non era mai stata rinunciata. La Corte di merito, rapidamente esclusa ogni valenza alla richiesta del Ministero, da ritenersi non più creditore, ha revocato la dichiarazione di fallimento, rilevando che Best non aveva presentato istanza all'interno del procedimento L. Fall., ex art. 173, "promosso d'ufficio dal Tribunale e da questi trattato, come risulta dal decreto introduttivo del procedimento e dai verbali d'udienza, separatamente e distintamente dal procedimento di omologazione contemporaneamente pendente". Secondo la Corte di merito, pertanto, l'istanza del creditore, idonea a costituire il "motore" per la successiva dichiarazione di fallimento, nella sussistenza dei presupposti, deve essere avanzata nello specifico procedimento L. Fall., ex art. 173, irrilevante essendo l'istanza ove presentata nel (diverso) giudizio di omologazione. Così interpretando la norma, la Corte del merito, come correttamente rileva la difesa del Fallimento, ha introdotto nel disposto normativo un requisito ulteriore, ovvero la presentazione nella fase propria del procedimento ex art. 173 c.p.c., ritenendo questo come un procedimento autonomo e separato dal giudizio di omologazione pendente nel caso. Oltre alla violazione della lettera della legge, è stata altresì erroneamente intesa la ratio legis, diretta ad evitare la dichiarazione di fallimento in mancanza di istanza dei creditori (o della richiesta del pubblico ministero), con l'introduzione dell'onere procedimentale di reiterazione o presentazione dell'istanza nello specifico procedimento L. Fall., ex art. 173, laddove la richiesta di Best, depositata nel giudizio di omologazione, evidenziava l'interesse del creditore. La Corte del merito ha anche segmentato il procedimento in sub procedimenti separati ed autonomi, mentre tra giudizio di omologazione e procedimento ex art. 173, nel caso innestatosi nel procedimento di omologazione, possono distinguersi le due fasi all'interno dell'unico procedimento, costituendo l'ammissione il presupposto necessario per l'omologazione, di talchè, venuta meno l'ammissione, non v'è possibilità di passare all'omologazione. Ma v'è di più. La Corte del merito, come sopra detto, ha considerato l'autonomia tra i due procedimenti, alla stregua del dato di fatto della trattazione separata, ma, come reso evidente dalla sentenza del Tribunale riportata dalla difesa del Fallimento, si è tenuta un'unica fase camerale, per la trattazione delle due diverse causali, omologazione e revoca, questa pregiudiziale alla prima, e quindi il procedimento di omologazione è stato definito con la sentenza di revoca dell'ammissione e la dichiarazione di fallimento. E, come ritenuto nella precedente pronuncia di questa Corte n. 10778 del 2014, il procedimento L. Fall., ex art. 173, può anche inserirsi nel giudizio di omologazione.
6.1.
- Il ricorso incidentale del Fallimento, meramente reiterativo del ricorso principale della stessa parte, va ritenuto inammissibile, avendo la parte già consumato la facoltà di impugnativa.
7.1.
- Conclusivamente, va accolto il ricorso principale del Fallimento, va respinto il ricorso incidentale di Cesit e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Fallimento; conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e quindi limitatamente alla dichiarazione di revoca del fallimento. Così individuata la parte della pronuncia impugnata oggetto di cassazione, si pone la questione del tipo di pronuncia da adottare, se disporre il rinvio o decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2. Tale questione involge il profilo degli effetti della revoca della dichiarazione di fallimento e quindi, di fondo ed alla radice, di quale sia la natura della sentenza di fallimento. Ponendosi peraltro nella limitata ottica della soluzione della questione specifica che si pone nel presente giudizio, va rilevato che questa Corte, nella normativa fallimentare anteriore alla riforma, si è espressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (L. Fall., art. 16, comma 30) non è suscettibile di sospensione (L. Fall., art. 18, comma 4), tenuto conto della finalità della disciplina diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore, sono rimossi, sia per lo status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, revoca il fallimento, mentre anteriormente a tale momento, può provvedersi in via discrezionale alla sospensione dell'attività liquidatoria (così, tra le altre, le pronunce 4707/2011, 4632/2009, 16505/2003). La pronuncia 13100/2013 ha ritenuto tali principi validi anche dopo la riforma, risultando in vigore sia la L. Fall., art. 16, comma 2, che prevede l'esecutività immediata della sentenza, sia il principio della non sospensione per effetto del reclamo, come si evince dalla L. Fall., art. 19, che prevede che in tal caso il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell'attivo, così assicurando ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni e quindi la permanenza della garanzia di questi all'esito del giudizio di reclamo, ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa l'esito finale dell'impugnazione della sentenza di fallimento. Anche autorevole dottrina si è espressa nel senso di ritenere che la sentenza di revoca produce i suoi effetti solo dal passaggio in giudicato, valorizzando in particolare la disposizione di cui alla L. Fall., art. 19, che, prevedendo la possibilità di sospensione della liquidazione dell'attivo da ritenersi anche nella pendenza del giudizio di cassazione, presuppone che la sentenza di revoca non sia immediatamente esecutiva. Ciò posto, ne consegue la possibilità di decidere nel merito, non residuando alcun accertamento di fatto o statuizione ulteriore rispetto alla declaratoria di rigetto del reclamo della Cesit avverso la pronuncia di fallimento resa dal Tribunale. Tale soluzione non solo è da ritenersi ragionevole alla stregua del principio di economia processuale, nell'ottica di evitare un giudizio di rinvio il cui esito appare obbligato e quindi sostanzialmente inutile, ma altresì rispondente alle specificità del giudizio fallimentare e della sentenza di fallimento, che rendono di difficile trasposizione i principi propri del giudizio di gravame ed in particolare, del giudizio di rinvio a seguito di cassazione della pronuncia. Nel sistema processuale, il Giudice del rinvio è chiamato a decidere sulla domanda originaria e non già sul precedente gravame, ma, nel caso del fallimento, è difficile ritenere che la sentenza di fallimento possa provenire direttamente dalla Corte d'appello, giudice del rinvio, atteso che nel sistema fallimentare tale dichiarazione ed i provvedimenti conseguenziali, sono propri del Tribunale. Ben si comprende, quindi, perchè l'orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina sia nel senso di ritenere che solo col passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del reclamo venga privata di effetti la sentenza di fallimento (secondo taluno, limitatamente agli effetti patrimoniali), pronuncia che quindi rimane medio tempore in vita, di talchè, con la cassazione della pronuncia della Corte d'appello di accoglimento del reclamo, si determina la stabilizzazione della dichiarazione di fallimento, che è e rimane quella già resa. E, infine, ad ipotizzare diversamente la necessità di una nuova pronuncia di fallimento, si potrebbe porre la questione del decorso dell'anno L. Fall., ex art. 10, e ne conseguirebbe lo spostamento in avanti dei termini per le eventuali successive revocatorie, conseguenze tutte fortemente irragionevoli, a fronte della dichiarazione di fallimento a suo tempo correttamente resa. Gli argomenti ed i rilievi sopra esposti inducono pertanto alla decisione nel merito, che nella specie si sostanzia nella reiezione del reclamo della Cesit avverso la sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Catania. Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si reputa di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentali; accoglie il ricorso principale del Fallimento, respinge il ricorso incidentale della Cesit s.r.l. in liquidazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Fallimento; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di revoca del fallimento della Cesit e, decidendo nel merito, respinge il reclamo della Cesit avverso la dichiarazione di fallimento di detta società, resa dal Tribunale di Catania. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2014
Norme
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 11 luglio 2016, n. 22Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, emesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Messaggio Inps, 11 maggio 2016, n. 2084 Fondo di garanzia di cui all’art. 2 l. 297/82 (TFR e crediti di lavoro); Fondo di garanzia di cui all’art. 5 d.lvo 80/92 (posizione previdenziale complementare); Documenti da presentare a corredo della domanda
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I (approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016) Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali
- Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223 Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti.
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 446 del 1997
- Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari
- Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53 Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Tutta la Giurisprudenza
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 01 marzo 2018, n. 4790 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
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- Cassazione civile, ord. sez. I, 30 maggio 2017, n. 13538 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2017, n. 9061 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23882 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile
III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale
IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice
V) Sul controllo di legittimità ex art. 173 L.F. demandato al giudice anche in fase di omologa
VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori
VII) Sulla legittimazione a proporre opposizione all’omologazione
VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa
IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
X) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa
XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XV) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XVI) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale
XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo
XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato
XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente
XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti
XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie