Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21659

“In tema di omologazione del concordato preventivo, proposto con transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182 ter L.F., il fisco, che esprima, nell’adunanza dei creditori, un voto contrario (o, come nella specie, irritualmente espresso come condizionato e dunque ritenuto viziato dal tribunale) alla proposta di concordato, ben può in data successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione, manifestare la propria adesione alla transazione fiscale stessa; ne consegue che l’omologazione del concordato, in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, è subordinata solo alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione. (Principio espresso dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui la maggioranza di capitale dei creditori, pur detraendo l’originario voto del fisco, già risultava in sede di adunanza e in cui l’adesione alla transazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria era sopraggiunta, sia pure successivamente all’adunanza dei creditori)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 19/10/2011 n. 21659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. PROTO Cesare Antonio - Presidente
- Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1281/2010 proposto da:
FALLIMENTO ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCHI GUIDO UBERTO, giusta procura in calce al 2145 ricorso; - ricorrente -
contro
ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso l'avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINZI ANDREA, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -
contro
C.A.M. DI CRESCINI ACHILLE E C. S.N.C.; - intimata - avverso la sentenza n. 1041/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato FINZI ANDREA che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4 agosto 2008 la ANGLIFIL s.r.l. chiedeva al Tribunale di Brescia l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, L. Fall., ex art. 161, proponendo la cessione dei propri beni al miglior offerente - salva la prelazione spettante alla ANGLIFIL Italia s.r.l., in forza di un contratto d'affitto d'azienda - sulla base di un piano che prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati - ad eccezione di quelli oggetto della transazione fiscale in fieri, che sarebbero stati abbattuti nella misura del 45% - ed il pagamento dei debiti chirografari nella prevedibile percentuale del 15%. Con decreto 1-4 ottobre 2008 il Tribunale di Brescia ammetteva la società al concordato, che veniva poi approvato nell'adunanza dei creditori tenutasi il 4 novembre 2008, senza che fosse ancora pervenuta l'adesione alla proposta di transazione fiscale. Nel susseguente giudizio di omologazione non venivano proposte opposizione ed il commissario giudiziale esprimeva parere favorevole. Pervenute, nelle more, più comunicazioni dell'Equitalia s.p.a., l'ultima delle quali condizionava la propria adesione alla condizione che fosse depositata una polizza fideiussoria da parte di terzi a garanzia del pagamento, e prestata dall'affittuaria ANGLIFIL Italia s.r.l. la garanzia richiesta, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia esprimevano infine il proprio consenso alla transazione fiscale. Con decreto 11-13 febbraio 2009 il Tribunale di Brescia respingeva l'istanza di omologa del concordato, dando atto che nonostante il raggiungimento della maggioranza dei creditori, l'adesione degli uffici finanziari alla transazione fiscale - che costituiva presupposto necessario per la fattibilità del concordato - era stata espressa con voto condizionato irrituale, solo tardivamente emendato in data successiva ai termine di cui alla L. Fall., art. 178, u.c.; e con sentenza emessa l'11 febbraio 2009, in accoglimento del ricorso di un creditore, dichiarava il fallimento della società. Il successivo reclamo L. Fall., ex art. 183, era accolto dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza 26 novembre 2009, che revocava il fallimento e autorizzava l'omologazione del concordato, rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per i provvedimenti consequenziali; con compensazione delle spese di lite. La corte territoriale motivava: - che il novellato istituto del concordato preventivo rimetteva ai creditori, in via esclusiva, la valutazione sulla fattibilità del piano allegato alla proposta, con esclusione di alcun giudizio ufficioso del tribunale; - che, nella specie, la proposta era stata approvata con la maggioranza del 58,18% degli ammessi al voto: cui si erano aggiunti ulteriori voti favorevoli, successivi all'adunanza, per una percentuale finale del 64,57%; - che non era ostativo il voto iniziale contrario dell'Amministrazione finanziaria, soggetto parificato ad ogni altro creditore, la cui adesione alla transazione fiscale poteva sopravvenire anche posteriormente all'adunanza. Avverso la sentenza notificata il 4 novembre 2009 la curatela del fallimento ANGLIFIL s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 29 dicembre 2009. Deduceva: 1) la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c., giacchè la sentenza non risultava ritualmente pubblicata con depositato in cancelleria ed apposizione della firma del cancelliere; 2) la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione, perchè la Corte d'appello di Brescia aveva male interpretato la sentenza del tribunale, che non aveva omologato il concordato preventivo in considerazione dell'inammissibilità del voto condizionato espresso dall'Agenzia delle entrate e da Equitalia, impeditivo di una trasparente verifica della maggioranza richiesta e non sanato dal voto favorevole espresso tardivamente. Resisteva con controricorso l'Angtifil s.r. in liquidazione. Nel termine di cui all'art.378 cod. proc. Civ. il fallimento ricorrente depositava una memoria illustrativa. All'udienza del 22 settembre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la curatela deduce la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c.. Il motivo è infondato dal momento che la sentenza, prodotta in copia autentica, reca l'attestazione di deposito in data 26 novembre 2009, con sottoscrizione del cancelliere della Corte d'appello di Brescia, non impugnata in questa sede con querela di falso. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione. Il motivo è infondato. La Corte d'appello di Brescia ha correttamente messo in rilievo il raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal voto dell'Amministrazione finanziaria: la cui adesione alla transazione fiscale, contemplata nel piano allegato alla proposta concordataria, è poi sopraggiunta, sia pure successivamente all'adunanza dei creditori (L. Fall., art. 178). Sotto questo profilo, non era ostativa l'originaria manifestazione di voto favorevole condizionato, interpretata come voto negativo dal tribunale in considerazione dell'irritualità inammissibile della condizione (che, in tale ottica, vitiatur et vitiat). Al riguardo, anche a prescindere dalla questione della revocabilità del voto contrario espresso in adunanza - risolta, peraltro, dalla prevalente dottrina in senso positivo già nel vigore della previgente normativa (con esclusione, cioè, dell'ipotesi di consumazione del diritto, così come di effetti preclusivi processuali) e, a fortiori, dopo la riforma dell'istituto, che ha eliso il requisito della maggioranza numerica ai fini dell'approvazione della proposta - resta in limine assorbente il rilievo, in fatto, che la maggioranza richiesta era stata comunque raggiunta nell'adunanza, pur computato in detrazione il voto dell'amministrazione finanziaria; la cui adesione alla transazione fiscale, distinta pur se funzionalmente collegata alla proposta concordataria che la prevedeva, ben poteva sopraggiungere in data successiva all'adunanza L. Fall., ex art. 178, ma anteriore al giudizio di omologazione. Quest'ultimo, in assenza di opposizioni ed alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, era subordinato, a quel punto, alla sola verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione: positivamente accertati in sentenza, con motivazione immune da mende. Per il resto, la corretta prospettazione della transazione fiscale in fieri, rendeva ab initio trasparente la proposta dell'Anglifil s.r.l., e quindi informato il consenso dei creditori; restando invece esclusa dal giudizio di omologazione la prognosi officiosa del futuro adempimento delle obbligazioni concordatarie in cui si traduce il giudizio di fattibilità, demandato alla valutazione autonoma del ceto creditorio. Il ricorso è dunque infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011
Norme

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione


I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
 
 
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione

 
 

II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile

 

III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale

 

IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice

 

VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori

 

VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 

XII) Sull’accertamento delle maggioranze

 

XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa

 

XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento

 

XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali

 

XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale

 

XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo

 

XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato

 

XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente

 

XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti

 

XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020

 

XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale

 

XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Image