Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto (1).
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006
Capo V
Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo.
Degli accordi di ristrutturazione di debiti (1)
Art. 179. Mancata approvazione del concordato. – I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma (2).
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(1) Rubrica sostituita dall’art. 145 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con effetto dal 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con effetto dal 1° gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Capo V
Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo.
Art. 179. Mancata approvazione del concordato. – I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’articolo 162, secondo comma.