Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 26/9/2013 n. 22083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
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Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
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Sul controllo di legittimità quanto di merito demandato al giudice in caso di opposizione all’omologa afferente la fattibilità del piano
Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
“Il tribunale è privo del potere di valutare di ufficio il merito della proposta di concordato preventivo, in quanto tale potere appartiene ai creditori, così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l’opposizione all’omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 26/9/2013 n. 22083
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
ARNOLDI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Dott.ssa P.D., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti CHELODI Carlo (C.F. CHLCRL58D15L378T; pec avvcarlochelodi.recapitopec.it; fax 0461420426) e prof. Guido Francesco Romanelli (C.F. RMNGDU54L19H501G; pec guidoromanelli.pec.it; fax 063221788) ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via Cosseria n. 5; - ricorrente -
CONCORDATO PREVENTIVO ARNOLDI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA (OMISSIS)), in persona del commissario giudiziale Dott.ssa O.C. e FALLIMENTO ARNOLDI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA (OMISSIS)), in persona del curatore Dott.ssa O.C., rappresentati e difesi dagli avv.ti RADICE Andrea (C.F. RDCNDR57S02L378E; pec avvandrearadice.recapitopec.it; fax 0461233994) e Salvatore de Francesco (C.F. DFRSVT37T05H501Y; pec saldefrancesco.legalmail.it; fax 1786022215) ed elett.te dom.ti presso lo studio del secondo in Roma, Via Giuseppe Palombini n. 2; - controricorrenti - e
GABARDI BRUNO S.N.C. DI GABARDI ALFREDO E DANILO; DECOS ITALIA S.R.L.; UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 261/12 depositata il 27 luglio 2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2013 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA; uditi per la ricorrente gli avv.ti Guido Francesco ROMANELLI e Carlo CHELODI; udito per i controricorrenti l'avv. Andrea RADICE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso della procedura per la dichiarazione di fallimento della Arnoldi Costruzioni s.r.l. in liquidazione, promossa dalla creditrice Decos Italia s.r.l. davanti al Tribunale di Trento, la società debitrice propose un concordato preventivo con cessione dei beni. Le creditrici Unicredit Credit Management Bank s.p.a. e Gabardi Bruno s.n.c. si opposero all'omologazione del concordato, che il Tribunale quindi negò con Decreto 10 maggio 2012, cui fece seguito la dichiarazione di fallimento con sentenza in pari data. La Corte d'appello di Trento, riuniti i reclami della società fallita avverso il decreto di diniego dell'omologazione e la sentenza di fallimento, li ha respinti sul rilievo della correttezza del giudizio del Tribunale di non fattibilità del concordato. La Corte, ritenuta l'ammissibilità del sindacato del giudice sulla fattibilità del concordato in sede di omologazione e in presenza di opposizioni relative alla fattibilità stessa, come nella specie, ha valutato non fattibile il concordato proposto dalla Arnoldi Costruzioni perchè, in base agli atti e in particolare agli accertamenti del commissario giudiziale, dovevano ridimensionarsi fortemente le previsioni di realizzo dell'attivo, sicchè risultava impossibile la stessa integrale soddisfazione dei creditori privilegiati. Era infatti oltremodo dubbia la prevista vendita di un immobile, a prezzo superiore a quello di stima, in favore di società compromissaria acquirente appartenente al medesimo gruppo, priva di attivo patrimoniale e con un capitale inferiore a quello minimo legale per perdite di esercizio, come non contestato dalla reclamante; era parimenti critica la situazione patrimoniale delle società del gruppo dalle quali la reclamante avrebbe dovuto riscuotere ingenti crediti, situazione accertata dal commissario giudiziale sulla base dei bilanci e contestata dalla reclamante con argomenti inconsistenti e generici, quali la necessità di ulteriori approfondimenti mediante "colloqui con le banche finanziatrici", la "ricerca su potenziali compravendite", la "possibilità di terzi finanziatori"; anche le prospettive di recupero dei crediti verso soggetti estranei al gruppo andavano fortemente ridimensionate, secondo gli accertamenti del commissario, ancora una volta solo genericamente censurati. La società debitrice ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi di censura. Il commissario giudiziale del concordato, nonchè curatore del successivo fallimento, ha resistito, nella duplice qualità, con controricorso. Entrambe le parti costituite hanno presentato anche memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso sul rilievo della mancata contestazione dello stato d'insolvenza della società debitrice. Se è vero, infatti, che, ai fini dell'interesse ad impugnare il decreto di diniego dell'omologazione, è necessario che sia impugnata anche la sentenza di fallimento, non essendo ripristinabile la procedura di concordato in presenza di una sentenza di fallimento non più contestabile (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013, richiamata nel controricorso), è anche vero che è sufficiente che vi sia impugnazione di entrambi i provvedimenti, potendo l'impugnante formulare le censure anche solo nei confronti del decreto di diniego di omologazione, poichè gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. 3586/2011, pronunciata in relazione all'analoga fattispecie di sentenza di fallimento conseguente a decreto d'inammissibilità della proposta di concordato ai sensi della L. Fall., art. 162). Non è dunque indispensabile che la ricorrente contesti la sussistenza del proprio stato d'insolvenza.
2.
- Con il primo motivo di ricorso (a) si ripropone la censura, già formulata con il reclamo, di omissione della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 17 e (b) si lamenta l'omessa pronuncia su di essa da parte della Corte d'appello. 2.1. - La censura non può essere accolta sotto nessuno dei profili dedotti, dato che (a) l'omissione della notifica della sentenza di fallimento al debitore non comporta la nullità della sentenza stessa, ma solo la mancata decorrenza del termine di trenta giorni per proporre il reclamo ai sensi della L. fall., art. 18 e (b) non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (Cass. 3667/2006, 10073/2003, 14670/2001, 588/1999, 5482/1997).
3.
- Con il secondo motivo si ripropone l'eccezione di difetto del potere di rappresentanza della società in capo alla Dott.ssa O.C., nominata prima commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo e quindi anche curatore del successivo fallimento e successivamente costituitasi nel giudizio di reclamo in rappresentanza della società, pur senza averne titolo, con la conseguenza che il commissario e il curatore in quanto tali erano rimasti contumaci.
3.1.
- Il motivo non ha pregio, posto che le espressioni usate nell'atto di costituzione della Dott.ssa O. nella sua duplice qualità - "Concordato Preventivo ... in persona del Commissario", "Fallimento ... in persona del curatore" - indicano null'altro che tali qualità di organo delle rispettive procedure, non certo la rappresentanza della società.
4.
- Con il terzo motivo si ripropone la questione del difetto di potere del Tribunale di sindacare la fattibilità della proposta di concordato, deducendo che la Corte d'appello è al riguardo incorsa: a) in omissione di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver affrontato i problemi giuridici sollevati dalla reclamante; b) in contraddittorietà della motivazione, ai sensi della medesima norma, in quanto "per non svuotare il diritto di una sparuta minoranza dissenziente, si stravolge e si sostituisce la volontà di una maggioritaria (colossalmente maggioritaria) parte dei creditori che avevano espresso il loro voto favorevole per il concordato", posto che solo 16 creditori su 500, pari al 9,78% dell'ammontare dei crediti, avevano votato contro la proposta di concordato; c) in violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè "spostando completamente il baricentro della propria attenzione ed ignorando il contenuto degli stessi provvedimenti oggetto di reclamo e quello delle difese delle parti (estrapolandone parti ad usum delphini) ha certo inesorabilmente pronunciato ultra petita, sostenendo argomentazioni estranee al processo ed ai relativi provvedimenti..."; d) in violazione della L. Fall., art. 180, atteso che il tribunale non ha il potere di sindacare la fattibilità del concordato proposto neppure allorchè essa sia stata contestata con l'opposizione di taluno dei creditori, essendo tale sindacato consentito soltanto nel caso - qui non ricorrente - di concordato per classi su opposizione di creditori appartenenti a classi dissenzienti, ai sensi della L. fall., art. 180, comma 4 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134).
4.1.
- Neanche questo motivo può essere accolto. Le censure sub a) e b) sono inammissibili perchè il vizio di motivazione previsto all'art. 360 c.p.c., n. 5, attiene all'accertamento dei fatti, mentre nel ricorso è riferito a statuizioni in diritto della sentenza impugnata. La censura sub c) è inammissibile perchè la statuizione della Corte d'appello in questione, ossia quella secondo cui al giudice è consentito sindacare la fattibilità della proposta di concordato allorchè la stessa sia stata contestata da taluno dei creditori con opposizione all'omologazione, è una statuizione in diritto, per la quale vale il principio che il giudice non è condizionato dagli argomenti svolti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi (iura novit curia). La censura sub d) è infondata. Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare che "il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa" (Cass. 13817/2011). Tale assunto non è stato superato dalla recente decisione - la sentenza n. 1521 del 2013 - con cui le Sezioni Unite hanno escluso il potere di sindacato del giudice sulla fattibilità del concordato, la quale si riferisce a una fattispecie in cui il sindacato era stato appunto esercitato d'ufficio dal tribunale (come del resto in tutti gli altri precedenti di questa Corte che hanno negato l'esistenza di detto potere) ed espressamente individua la questione affrontata nello stabilire se, una volta verificata l'impossibilità di realizzazione del piano concordatario, il giudice "sia legittimato o meno ad assumere di sua iniziativa una decisione contrastante con le indicazioni ed il giudizio del professionista attentatore" (pag. 45 della sentenza). Nè giova alla ricorrente sottolineare che il potere di contestare, con l'opposizione, la convenienza del concordato è riconosciuta, alla L. Fall., art. 180, comma 4 (nel testo anteriore alla ricordata modifica), soltanto in caso di concordato per classi. La valutazione di convenienza, infatti, in quanto piena e completa valutazione di merito, è cosa diversa dalla valutazione di fattibilità, che si sostanzia, più specificamente, nella "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" (Cass. Sez. Un. 1521/2013, cit.).
5.
- Con il quarto motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si censura la valutazione di non fattibilità della proposta concordataria per impossibilità di pieno soddisfacimento degli stessi creditori privilegiati a causa del forte ridimensionamento delle prospettive di realizzo dell'attivo.
5.1.
- Il motivo è inammissibile perchè si riduce alla riproposizione, addirittura testuale, del corrispondente motivo di reclamo, salvo l'integrazione con qualche ulteriore considerazione di puro merito, che non si da carico delle ragioni del rigetto del reclamo sul punto, sopra indicate in narrativa, e in nessun modo integra deduzione di vizi logici ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. 6. - In conclusione il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013
Norme
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 11 luglio 2016, n. 22Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, emesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Messaggio Inps, 11 maggio 2016, n. 2084 Fondo di garanzia di cui all’art. 2 l. 297/82 (TFR e crediti di lavoro); Fondo di garanzia di cui all’art. 5 d.lvo 80/92 (posizione previdenziale complementare); Documenti da presentare a corredo della domanda
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I (approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016) Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali
- Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223 Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti.
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 446 del 1997
- Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari
- Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53 Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Tutta la Giurisprudenza
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 01 marzo 2018, n. 4790 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. I, 30 maggio 2017, n. 13538 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2017, n. 9061 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23882 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile
III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale
IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice
V) Sul controllo di legittimità ex art. 173 L.F. demandato al giudice anche in fase di omologa
VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori
VII) Sulla legittimazione a proporre opposizione all’omologazione
VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa
IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
X) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa
XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XV) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XVI) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale
XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo
XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato
XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente
XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti
XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie