Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
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Cassazione civile, SS.UU., 25 marzo 2021, n. 8504 (Rel. Manzon)(a)
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“In tema di riparto di giurisdizione in materia di transazione fiscale, se da un lato i profili eminentemente concorsuali del trattamento dei debiti tributari (nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) hanno come proprio giudice quello ordinario (fallimentare), quelli tributari lo trovano nella giurisdizione speciale configurata dal D.Lgs. 546/1992, in particolare artt. 2, 19. Il punto di congiunzione regolativa della giurisdizione ordinaria e quella tributaria deve rinvenirsi nella previsione normativa dell’art. 90 del d.P.R. 602/1973 - che prevede la competenza del giudice ordinario/fallimentare sul profilo eminentemente concorsuale del trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti - intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica, quale rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela, l'accantonamento obbligatorio dei crediti in controversia insorgenda (a conseguenza delle certificazioni amministrative di cui all'art. 182 ter, co. 2, l. fall. ovvero dell'emanazione di atti impositivi/della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti)”.
Precedente sulla seconda parte della massima: Cass. 15414/2018
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I.
Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (1) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (2).
V.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola “contesta” con le parole “ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione.
Prassi
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 11 luglio 2016, n. 22Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, emesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Messaggio Inps, 11 maggio 2016, n. 2084 Fondo di garanzia di cui all’art. 2 l. 297/82 (TFR e crediti di lavoro); Fondo di garanzia di cui all’art. 5 d.lvo 80/92 (posizione previdenziale complementare); Documenti da presentare a corredo della domanda
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I (approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016) Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali
- Messaggio INPS, 6 agosto 2015, n. 5223 Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti.
- Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 446 del 1997
- Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
- Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013 Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari
- Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53 Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Tutta la Giurisprudenza
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
Art. 180 L.F. Giudizio di omologazione
I) Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
- Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. VI, 01 marzo 2018, n. 4790 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 16 giugno 2017, n. 14976 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
- Cassazione civile, ord. sez. I, 30 maggio 2017, n. 13538 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. I, 07 aprile 2017, n. 9061 (Rel. Terrusi)
- Cassazione civile, sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23882 (Rel. Cristiano)
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901
- Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 2011, n. 18987
- Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864
II) Sulla natura di parte nel giudizio di omologa del socio illimitatamente responsabile
III) Sull’omologazione del concordato preventivo proposto con transazione fiscale
IV) Sulla costituzione del commissario giudiziale nel giudizio di omologazione e sul controllo di legittimità demandato al giudice
V) Sul controllo di legittimità ex art. 173 L.F. demandato al giudice anche in fase di omologa
VI) Sulla dichiarazione di fallimento a seguito del voto sfavorevole dei creditori
VII) Sulla legittimazione a proporre opposizione all’omologazione
VIII) Sul sub-procedimento ex art. 173 L.F. pendente contemporaneamente al giudizio di omologa
IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
X) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
XI) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
XIII) Sull’imposta di registro relative al provvedimento di omologa
XIV) Sull’interesse dei creditori al concordato preventivo ed all’impugnazione della conseguente sentenza di fallimento
XV) Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
XVI) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
XVII) Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
XVIII) Sul controllo di convenienza del tribunale
XIX) Sull’obbligo di accantonamento in caso di credito tributario contestato iscritto a ruolo
XX) Sull’opposizione all’omologazione del concordato
XXI) Sulla violazione del contraddittorio rispetto al creditore validamente dissenziente
XXII) Sul carattere non decisorio del decreto di omologazione del concordato preventivo rispetto all’esistenza dei crediti
XXXIII) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
XXIV) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
XXV) Sulla definità del decreto di omologa quale limite preclusivo al dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di un privilegio
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie