Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’impugnabilità del decreto di omologazione nel regime intercorrente tra il D.L. n. 35 del 2005 e il D.Lgs. n. 169 del 2007
Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737

“In tema di concordato preventivo, dopo il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lg. 12 settembre 2007, n. 169, l’impugnazione del decreto di omologazione va proposta con l’appello, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non potendosi ritenere implicitamente abrogato l’originario articolo 183 L.F., limitatamente a tale mezzo di impugnazione, per incompatibilità con l’articolo 180 L.F., nella versione introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, come, peraltro, confermato dall’articolo 22, comma 2, del d.lg. n. 169 del 2007, che ha limitato l’applicabilità della nuova disciplina, contenente anche la modifica del citato articolo 183 e l’introduzione del reclamo in luogo dell’appello, alle sole procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente al 1° gennaio 2008”. (in
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Cassazione civile sez. I - 15/11/2013 n. 25737


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4014-2007 proposto da: BLS S.P.A. BERICA LAVORAZIONI SPECIALI (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso l'avvocato SERRANI DANILO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHEDINI LUISA IPPOLITA, giusta procura a margine del ricorso; VIMET S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA degli SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato FRATTARELLI PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVARZERE ANNUNCIATA, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa PATRIZIA CARDARELLI di VICENZA - Rep. n. 6680 del 19.9.2013; - ricorrenti -
contro
GOLD MASTERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già GOLD MASTERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, e T.F., nella qualità di commissario e liquidatore giudiziale del concordato preventivo della predetta società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso l'avvocato MILLI MARINA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORGIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti -
contro
P.M. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA; - intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 14/11/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati ANNUNCIATA CAVARZERE per VIMET e DANILO SERRANI per BLS che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con decreto 14 settembre 2005, il Tribunale di Bassano del Grappa ammise la Gold Masters s.p.a. in liquidazione al concordato preventivo, in forza della proposta formulata dalla stessa. All'esito della procedura lo stesso tribunale, con decreto 17 novembre 2005, omologò il concordato, respingendo l'opposizione delle società creditrici BLS. S.p.a. e VIMET s.p.a. Le società opponenti proposero appello notificandolo e anche depositandolo entro il termine di quindici giorni indicato dal R.D. n. 267 del 1942, art. 183 nel testo allora vigente.
2.
Con decreto 14 novembre 2006, la corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, proposta nella forma dell'appello invece che del reclamo, che sarebbe stato imposto dall'intervenuta riforma, laddove aveva qualificato come decreto il provvedimento conclusivo della procedura di concordato preventivo. La corte di merito ha ritenuto inoltre non consentita la conversione dell'impugnazione, essendo questa tardiva, perchè proposta nel termine di quindici giorni, invece che in quello ordinario, per le procedure camerali, di dieci giorni. Una successiva istanza di revoca del decreto, proposta dalle società appellanti, è stata dichiarata inammissibile dalla medesima corte, per la definitività del provvedimento. 3.
Per la cassazione del decreto pronunciato sull'appello ricorrono le società soccombenti. Resiste con controricorso la Gold Masters. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.
E' stata eccepita l'inammissibilità del ricorso, a causa della consumazione dell'impugnazione con la proposizione dell'istanza di revoca. La tesi non è fondata. Tralasciando qui la questione se un'istanza di revoca di un decreto possa essere definita tecnicamente un'impugnazione, è sufficiente rilevare che il principio di consumazione si applica alla riproposizione dell'impugnazione, già dichiarata inammissibile, davanti al medesimo giudice. Nel caso in esame si tratta invece dell'impugnazione - diversa da quella già proposta, e rivolta ad altro giudice - prevista dalla legge, e per la quale i termini non erano ancora scaduti.
5.
Nel merito, il ricorso verte sulla questione di diritto, della forma e del termine prescritti per l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo, nel vigore della disciplina dettata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 - convertito in legge con le modificazioni apportate in sede di conversione dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.12 settembre 2007, n. 169, che ha modificato il R.D. n. 267 del 1942, art. 183 sostituendo il reclamo all'appello per l'impugnazione in discorso. E' noto, infatti, che la riforma del diritto fallimentare del 2005, pur sostituendo la procedura camerale a quella contenziosa per l'omologazione del concordato preventivo, e pur sostituendo il decreto alla sentenza per la chiusura della procedura, aveva lasciato invariato il testo originario del R.D. n. 267 del 1942, art. 183 che - in coerenza con l'originario disegno dell'istituto processuale - prevedeva l'appello, nel termine breve di quindici giorni, e non il reclamo per l'impugnazione della sentenza di omologazione. Anche in sede di conversione del Decreto n. 35 del 2005, il legislatore si limitò a ritoccare la rubrica del R.D. n. 267 del 1942, artt. 180, 181 e 182 bis lasciando immutato l'art. 183. All'incongruenza, pur rilevata dai commentatori, non pose rimedio neppure la riforma attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 6, che si limitò a sostituire la rubrica del capo 5 del titolo 3 del R.D. 16 marzo 1942, senza apportare variazioni di sostanza. E' solo con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma 6 infatti, che si è provveduto a riscrivere l'art. 183 R.D. cit., sostituendo il reclamo all'appello e omettendo la fissazione di un termine speciale per la proposizione dell'impugnazione. Con riguardo alla situazione intermedia, e prima che il legislatore intervenisse con il già citato D.Lgs. n. 169 del 2007, vi è stato chi, in dottrina, avendo rilevato la contraddizione fra il nuovo art. 180 e l'invariato R.D. n. 267 del 1942, art. 183 ha sostenuto la tesi che l'art. 183 sarebbe stato implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 180, limitatamente tuttavia alla sola forma del mezzo, non sussistendo alcuna incompatibilità con riguardo al termine speciale ivi indicato (questa impostazione non offrirebbe pertanto fondamento all'impugnata pronuncia, che è stata d'inammissibilità per superamento del termine di dieci giorni). Ad avviso del collegio, la questione di un'abrogazione implicita, sia pure parziale, del R.D. n. 267 del 1942, art. 180 nel testo originario, non è più sostenibile alla luce del D.Lgs. n. 169 del 2007 che, sostituendo nel senso sopra precisato il testo dell'art. 183, ha avuto cura di precisare nell'art. 22 che la nuova disposizione si applica alle procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data 1 gennaio 2008.
6.
Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato, e comporta la cassazione del decreto impugnato, con assorbimento del secondo motivo, e con rinvio alla Corte di Venezia la quale, decidendo in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese, si uniformerà al seguente principio di diritto: nel regime anteriore al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha modificato l'art. 183 del Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dettando una disciplina applicabile alle sole procedure di concordato fallimentare aperte successivamente alla data 1 gennaio 2008, l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato preventivo era l'appello, da proporre nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'affissione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Venezia in altra composizione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013
Norma

Art. 1 L.F. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo


I.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

II.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

III.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. 16 ottobre 2007, n. 241, con effetto dal 1° gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (per il regime transitorio vedi art. 22 D.Lgs. cit.).

Tutta la Giurisprudenza

Art. 183 L.F. Reclamo

Art. 183 L.F. Reclamo

 

II) Sul principio della conversione degli atti nulli quando abbiano raggiunto il loro scopo

 

IV) Sull’impugnabilità della sentenza di omologazione da parte del socio illimitatamente responsabile

 

V) Sul termine per proporre reclamo

 

VIII) Sul termine per proporre il ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello

 

IX) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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