Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
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Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2016, n. 14518
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“Durante la pendenza di una procedura di concordato, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, anteriormente all’eventuale verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. Difatti, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale, del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) che determina un'esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che impone la necessità di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento. Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di c.d. continenza per specularità, atteso che la domanda di concordato e l'istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell'art. 273 c.p.c. se pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nell'ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 39 co. 2 c.p.c.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S.U. 9936/2015
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 183 L.F. Reclamo
I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 183 L.F. Reclamo
Art. 183 L.F. Reclamo
I) Sull’ampiezza e sui termini dell’impugnativa del decreto di omologa
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606
II) Sul principio della conversione degli atti nulli quando abbiano raggiunto il loro scopo
III) Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
IV) Sull’impugnabilità della sentenza di omologazione da parte del socio illimitatamente responsabile
VI) Sull’esperibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
VII) Sulla reclamabilità della sentenza dichiarativa di fallimento
VIII) Sul termine per proporre il ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello
IX) Sulla nullità del decreto di revoca dell’omologazione per vizi di notifica
X) Sulla reclamabilità del decreto di omologa
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie