Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2013, n. 13639

Sul principio della conversione degli atti nulli quando abbiano raggiunto il loro scopo Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2013, n. 13639

“Quando la legge imponga l’introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. (Così statuendo, la suprema corte ha cassato il provvedimento impugnato che, ritenendo nella specie – regolata dall’articolo 183 L.F., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.leg. 12 settembre 2007, n. 169 – esperibile l’appello, in luogo del proposto reclamo, avverso il decreto del tribunale reiettivo della domanda di omologazione del concordato preventivo proposta dalla ricorrente, aveva perciò solo ritenuto inammissibile il suddetto reclamo)”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 30/5/2013 n. 13639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26309-2006 proposto da:
OLEARIA PUGLIESE S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso l'avvocato DEL VECCHIO ARNALDO, rappresentata e difesa dagli avvocati LAFORGIA MICHELE, CASTELLANO MICHELE, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO OLEARIA PUGLIESE S.P.A., in persona del Curatore prof.ssa M.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso l'avvocato GIANNELLI GIANVITO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente -
contro
M.A.L.; - intimata - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/05/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIANNELLI GIANVITO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Bari, con decreto del 12.6.06, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Olearia Pugliese s.p.a. avverso il decreto del Tribunale del 6.3.06, che aveva respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta dalla società. La Corte territoriale ha rilevato che, pur dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 20005, era rimasto immutato la L. Fall., art. 183, che prevedeva l'appello quale unica forma di impugnazione della "sentenza" che omologa o respinge il concordato; ha quindi escluso che la norma potesse considerarsi abrogata solo perchè il novellato art. 181 individua nel decreto l'atto conclusivo del procedimento di omologazione che si svolge dinanzi al Tribunale ed ha affermato che la mancata sostituzione, nel testo dell'articolo, del termine sentenza col termine decreto doveva ritenersi frutto di un errore materiale del legislatore, tanto più che al decreto andavano comunque riconosciuti gli effetti sostanziali della sentenza. Ha pertanto concluso per l'inutilizzabilità del rimedio generale di cui all'art. 739 c.p.c., comma 1 cui Olearia Pugliese aveva concretamente fatto ricorso. Il provvedimento è stato impugnato dalla soccombente con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Fallimento della Olearia Pugliese s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza del 10.3.06. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso Olearia Pugliese denuncia violazione della L. Fall., artt. 180, 181 e 183, (nel testo successivo all'entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 ed anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 169 del 2007), artt. 739, 742 bis e 339 c.p.c.. Rileva che la riforma di cui alla L. n. 80 del 2005 ha implicitamente abrogato la L. Fall., art. 183, che prevede l'appello contro una non più emettibile sentenza di accoglimento o di rigetto dell'omologazione, con la conseguenza che, in mancanza di specifica disciplina concernente l'impugnazione del decreto, il rimedio impugnatorio è quello generale di cui all'art. 739 c.p.c.. 2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, avendo la corte di merito per un verso affermato che la mancata sostituzione (nel testo dell'art. 183 qui in discussione) del termine sentenza col termine decreto doveva ritenersi frutto di un errore materiale del legislatore e, per l'altro, contraddittoriamente richiamato detto termine, utilizzato anche negli artt. 168, 182 e 185, per affermare che l'art. 183 non poteva ritenersi abrogato. 3) Con il terzo motivo, denunciando ulteriore violazione di legge, la ricorrente contesta che la nuova disciplina del concordato di cui alla L. Fall., artt. 180 e 181, introdotti dalla L. n. 80 del 2005, rinvii all'art. 183 della medesima legge, quanto all'individuazione dei mezzi di impugnazione del decreto di accoglimento o di rigetto dell'omologa. Rileva, al contrario, che, proprio perchè il legislatore ha eliminato il rinvio, che era contenuto nel precedente testo dell'art. 181, la disposizione non avrebbe dovuto ritenersi più operante. Osserva ancora che, aderendo alla tesi della corte territoriale, resterebbe da chiarire perchè il legislatore, introducendo con la citata L. n. 80 del 2005 l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, abbia inteso espressamente rinviare all'art. 183 solo per l'impugnazione del decreto di accoglimento o di diniego di omologazione di tale accordo, che, secondo quanto previsto dall'allora comma 4 dell'art. 182 bis, era "reclamabile" ai sensi della norma predetta "in quanto applicabile". 4) Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., la ricorrente sostiene che l'inammissibilità del reclamo non avrebbe potuto essere pronunciata, in quanto l'atto aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato. 5) Con il quinto motivo, lamentando violazione degli artt. 40 e 34 c.p.c., contesta che potesse ravvisarsi un'ulteriore ragione di inammissibilità del reclamo nel fatto che fosse stata proposta opposizione dinanzi al Tribunale contro la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa in data successiva al rigetto della domanda di omologazione del concordato. 6) Con il quinto motivo, deducendo violazione dell'art. 113 c.p.c., osserva che la corte territoriale non avrebbe potuto rilevare una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. 7) Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 171, 81 e 100 c.p.c., sostiene che il Fallimento, cui l'impugnazione era stata notificata per il caso in cui il tribunale avesse ordinato la rimessione in appello dell'opposizione L. Fall., ex art. 18, non era passivamente legittimato, nè aveva interesse, a contraddire sulla questione e che, non essendosi costituito il commissario giudiziale del concordato preventivo, il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la causa di inammissibilità del reclamo. 8) Il quarto motivo, che precede gli altri in ordine logico, è fondato e deve essere accolto. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario non induce alcuna nullità ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato un effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito od anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel processo ordinario. Infatti, anche a voler ritenere nullo l'atto introduttivo non conformato secondo il modello legale (ricorso anzichè citazione) occorre tener conto che tale nullità rientrerebbe pur sempre fra quelle formali di cui all'art. 156 c.p.c. sanabili con il raggiungimento dello scopo e che per eventuali inosservanze a regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 c.p.c., il giudice investito della domanda può disporre d'ufficio la conversione dell'atto introduttivo, mediante la sua rinnovazione, sempre che la parte convenuta non si sia costituita o che, costituendosi, abbia fatto rilevare la nullità della vocatio in ius e chiesto di usufruire del termine previsto dalla legge (cfr. Cass. nn. 18201/06, 10143/02, 6346/94 e, per l'ipotesi inversa, di introduzione con citazione di un giudizio da promuovere con l'ipotesi inversa, di introduzione con citazione di un giudizio da promuovere con ricorso, Cass. nn. 9477/93, 9326/93). Non v'è dubbio, poi, che il principio di conversione operi anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l'atto nullo possegga i requisiti di forma e di sostanza del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. Nel caso di specie l'impugnazione indicava i motivi per i quali era stata richiesta la riforma del provvedimento impugnato ed era stata depositata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione ad Olearia Pugliese del decreto di rigetto dell'omologa. Era pertanto del tutto irrilevante che fosse stata denominata "reclamo" e che fosse stata introdotta con ricorso, anzichè (come ritenuto necessario dal giudice del merito) con atto di citazione in appello. Ne consegue che, poichè aveva raggiunto lo scopo al quale era destinata, la corte territoriale, anzichè arrestarsi al dato formale, avrebbe dovuto esaminarla nel merito. La fondatezza del motivo toglie rilievo alla ulteriori questioni dedotte in ricorso e comporta la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013
Norma

Art. 183 L.F. Reclamo


I.
Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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