Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 183. Appello contro la sentenza di omologazione. – I. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall’affissione.
II. L’atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.
III. La sentenza è pubblicata a norma dell’articolo 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell’affissione (1).
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(1) Corte cost. 12 novembre 1974, n. 255, ha dichiarato la illegittimità cost. del comma, ove, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sent. che omologa o respinge il concordato preventivo dall’affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa. Con la medesima sentenza ha dichiarato, altresì, l’illegittimità cost. del comma, ove fa decorrere dall’affissione i termini per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo.
I) Sull’ampiezza e sui termini dell’impugnativa del decreto di omologa
- Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819
- Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1726
- Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2013, n. 25737
- Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970
- Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083
- Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606